§ 5.4.90 - L.R. 1 luglio 1999, n. 36.
Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/07/1999
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Requisiti per l'utilizzo).
Art. 4.  Utilizzazione dei prodotti fitosanitari
Art. 5.  (Tutela della risorsa idrica).
Art. 6.  (Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante).
Art. 7.  (Macchine irroratrici).
Art. 8.  (Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante).
Art. 9.  (Divieti di impiego).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Sanzioni amministrative).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.90 - L.R. 1 luglio 1999, n. 36.

Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

(B.U. 9 luglio 1999, n. 20).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità).

     1. La presente legge disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".

     2. Disciplina altresì le procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell'ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 194/95.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge vengono definiti come:

     a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione disseccante;

     b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un'azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate;

     c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b);

     d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali;

 

     Art. 3. (Requisiti per l'utilizzo).

     1. I prodotti fitosanitari di cui all'art. 2 devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della Sanità e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute all'art. 3 del D.Lgs. 194/95;

     2. L'impiego è consentito solo nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sull'etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della Sanità, per ogni preparato commerciale.

 

     Art. 4. Utilizzazione dei prodotti fitosanitari [1]

1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall’impiego, nel registro dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997”) o in altri registri aziendali dei trattamenti, detenuti per l’adempimento di impegni comunitari o regionali purché completi delle informazioni previste dal registro di cui al d.p.r. 290/2001.

2 Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal d.p.r. 290/2001 per la durata di cinque anni.

 

     Art. 5. (Tutela della risorsa idrica).

     1. Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di 10 metri dalla sponda di fiumi, stagni e lagune, salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego nelle aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

     2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). [2]

 

     Art. 6. (Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante).

     1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all’allegato 2 della presente legge. [3]

     2. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportare in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonchè per la microflora e la microfauna.

     3. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosani contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla- osta di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio. La richiesta di nulla-osta di carattere sanitario deve essere effettuata con apposito modulo approvato come allegato 3 della presente legge. L'Azienda USL deve rilasciare tale nulla- osta nel termine perentorio di 20 giorni.

     4. L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministero della Sanità e precisata in etichetta.

     5. Il Sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria Ordinanza, anche su indicazione dell'Azienda USL competente per territorio, l'accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di agibilità correlato al prodotto impiegato.

     6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali.

     7. Le aree interessate dai trattamenti devono altresì trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di pubblico passaggio.

     8. È possibile derogare dalle distanze di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della Sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

 

     Art. 7. (Macchine irroratrici). [4]

     1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell’effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.

     2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.

     3. L’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale [5].

     4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:

     a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;

     b) i tempi e le modalità per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1;

     c) le modalità per il rilascio dell’abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.

 

     Art. 8. (Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante).

     1. La Giunta regionale con apposito atto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formula criteri per il corretto uso dei prodotti fitosanitari con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell'operatore nelle fasi di preparazione e distribuzione delle miscele.

 

     Art. 9. (Divieti di impiego).

     1. Fatta salva l’applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni diciotto, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53). [6]

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la competente struttura della Giunta regionale e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo [7].

     2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e l'ARPAT concordano l'effettuazione dei prelievi nelle zone interessate dai trattamenti ed in prossimità delle risorse da tutelare di cui all'art. 5 comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal D.P.R. 236/88.

     3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ai quali spetta la valutazione e l'eventuale proposta al Sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

 

     Art. 11. (Sanzioni amministrative). [8]

     1. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.

     2. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6 commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.

     3. La violazione alle disposizioni di cui all’articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.

     4. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs 31/2001 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2000, si provvede con legge annuale di bilancio.

 

 

ALLEGATO 1

Comunicazione preventiva ex art. 4 comma 1 della L.R. 1 luglio 1999, n. 36

"Impiego di diserbanti, disseccanti e geodisinfestanti in agricoltura"

- Trattamenti AGRICOLI

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO 2

 

     1. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze cancerogene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67/548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio:

     R40 Possibilità di effetti irreversibili

     R45 Può provocare il cancro

     R49 Può provocare il cancro per inalazione

 

     2. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze mutagene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67/548 a cui sono state attribuite le frasi di rischio:

     R40 Possibilità di effetti irreversibili

     R46 Può provocare alterazioni genetiche

 

     3. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67/548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio:

     R60 Può diminuire la fertilità

     R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

     R62 Possibile rischio di riduzione della fertilità

     R63 Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati

     R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

 

     4. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) come sostanze cancerogene di categoria 1, 2, 3, 3a, 3b o mutagene di categoria 1, 2, 3 o tossico riproduttive di categoria 1, 2, 3.

     5. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come sostanze cancerogene nel gruppo 1, 2, 2a, 2b.

 

 

ALLEGATO 3

 

Richiesta nulla-osta di carattere sanitario ex art. 6 comma 3 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diserbanti e geodisinfestanti nei settori extragricoli"

- Trattamenti extragricoli

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO 4

CARTELLI SEGNALETICI

 

Caratteristiche intrinseche

 

     I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

     I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

     Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono esser tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

     Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A>Lq/2000

     Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in mq ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

     Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

 

Condizioni d'impiego

 

     I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata.

     Il cartello va rimosso quanto non sussiste più la situazione che ne giustifica la presenza

 

Cartelli da utilizzare

 

Cartello di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda

- pittogramma nero sul fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

 

Cartello di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire

almeno il 50% della superficie del cartello)

 

 

ALLEGATO 5 [9]

Dichiarazione di effettuato controllo delle barre irroratrici

(art. 9 Legge Regionale n. 36/1.7.99)

 

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41.

[7] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41 e così modificato dall'art. 57 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41.

[9] Allegato abrogato dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2006, n. 41, a decorrere dalla data ivi indicata.