§ 5.4.67 - L.R. 10 giugno 1996, n. 42.
Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:10/06/1996
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di protezione civile.
Art. 3.  Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione.
Art. 4.  Piano regionale di emergenza.
Art. 5.  Individuazione di azioni e prescrizioni su specifici ambiti territoriali.
Art. 6.  Competenze degli organi e delle strutture regionali.
Art. 7.  Comitato regionale di protezione civile.
Art. 8.  Struttura organizzativa regionale.
Art. 9.  Convenzioni.
Art. 10.  Coordinamento con gli enti locali.
Art. 11.  Competenze delle Province.
Art. 12.  Competenze dei Comuni.
Art. 13.  Concorso delle Comunità Montane.
Art. 14.  Concorso delle Aziende sanitarie.
Art. 15.  Volontariato di protezione civile.
Art. 16.  Fondo per la protezione civile.
Art. 17.  Partecipazione finanziaria al Fondo di altri soggetti.
Art. 18.  Esecuzione delle opere di pronto intervento.


§ 5.4.67 - L.R. 10 giugno 1996, n. 42. [1]

Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile.

(B.U. 20 giugno 1996, n. 34).

 

INDICE

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1 Finalità

Art.  2 Attività di protezione civile

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

Art.  3 Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione

Art.  4 Piano regionale di emergenza

Art.  5 Individuazione di azioni e prescrizioni su specifici ambiti

territoriali

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Art.  6 Competenze degli organi e delle strutture regionali

Art.  7 Comitato regionale di protezione civile

Art.  8 Struttura organizzativa regionale

Art.  9 Convenzioni

 

Titolo IV

  CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AZIENDE SANITARIE E DEL VOLONTARIATO

 

Art. 10 Coordinamento con gli enti locali

Art. 11 Competenze delle Province

Art. 12 Competenze dei Comuni

Art. 13 Concorso delle Comunità Montane

Art. 14 Concorso delle Aziende sanitarie

Art. 15 Volontariato di protezione civile

 

Titolo V

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

 

Art. 16 Fondo per la protezione civile

Art. 17 Partecipazione finanziaria al Fondo di altri soggetti

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 18 Esecuzione delle opere di pronto intervento

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta norme sulle attività regionali in materia di protezione civile così come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito definita legge nazionale) e nel rispetto delle attribuzioni da essa stabilite, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, promuovendo anche il concorso degli enti locali secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, e favorendo la partecipazione delle organizzazioni del volontariato nonchè delle strutture operative e tecnico-scientifiche già presenti nel territorio della Regione.

     2. La Regione assume, quali finalità nella realizzazione delle proprie attività in materia di protezione civile, l'incolumità della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente e delle infrastrutture pubbliche e private dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

 

     Art. 2. Attività di protezione civile.

     1. Sono attività di protezione civile alle quali la Regione partecipa, quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio di cui all'art. 2 della legge nazionale, al soccorso delle popolazioni sinistrate e al superamento dell'emergenza, secondo quanto specificato dall'art. 3 della legge nazionale. Per gli interventi di soccorso e di superamento dell'emergenza, la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli enti locali.

     2. La Regione mantiene un costante rapporto di informazione, di collaborazione e partecipazione con le autorità nazionali, con gli enti locali e con gli organismi operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile, anche su base volontaria.

     3. La Regione può:

     a) partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni;

     b) addivenire ad intese preventive con le Regioni finitime ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 3. Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione.

     1. La Regione approva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale previsionale e il piano generale di prevenzione relativi ai possibili eventi calamitosi interessanti il territorio regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali ove esistenti.

     2. Il piano regionale previsionale individua, in particolare:

     a) i dati e le informazioni concernenti il territorio regionale necessari al fine della individuazione e caratterizzazione dei rischi ed eventuali forme di rilevazione, elaborazione e memorizzazione specificamente necessaria per i fini della protezione civile;

     b) l'effettuazione di studi e ricerche su fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio;

     c) la predisposizione e l'utilizzazione dei modelli matematici previsionali o di altre procedure equivalenti per la valutazione quantitativa e qualitativa delle possibili conseguenze degli eventi calamitosi;

     d) la definizione di mappe tematiche previsionali di rischio interessanti determinate zone del territorio regionale, sulla base delle caratteristiche di pericolosità, esposizione e di vulnerabilità;

     e) la ricomposizione organica delle conoscenze acquisite relativamente al territorio e alla popolazione interessata dai rischi e dagli eventi calamitosi.

     3. Il piano regionale previsionale è definito tenendo conto delle competenze in materia di raccolta, elaborazione, gestione e diffusione dei dati attribuite dalla normativa vigente ai diversi livelli istituzionali ed alle competenze dei dipartimenti e uffici regionali. Per gli aspetti connessi al rischio industriale, derivante dalle attività soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/88 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano previsionale è predisposto con la collaborazione dell'A.R.P.A.T. e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie per le parti di competenza.

     4. Il piano generale di prevenzione, che si attua attraverso piani programma di cui all'art. 9 della L.R. 26/92, nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede in particolare:

     a) il fabbisogno di opere, interventi, progetti per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi, mediante l'adeguamento a condizione di sicurezza, e secondo criteri di priorità, delle situazioni che possono generare pericoli per il territorio con particolare riferimento alle popolazioni e alle infrastrutture essenziali;

     b) l'effettuazione di studi e ricerche finalizzate all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

     c) le modalità per l'organizzazione di periodiche esercitazioni, anche con le strutture degli enti locali compresi gli operai forestali dipendenti dagli stessi, del Servizio sanitario nazionale, del Corpo forestale dello Stato e delle associazioni del volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonchè per affinare le forme di reciproca collaborazione e di coordinamento con gli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'art. 2;

     d) la realizzazione di attività di informazione e di

sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonchè per la immediata organizzazione del soccorso basata sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse;

     e) il fabbisogno complessivo di mezzi materiali, attrezzature fornibili agli enti locali ed alle associazioni di volontariato con obbligo di immediata disponibilità per impieghi di protezione civile;

     f) la realizzazione di attività di preparazione e aggiornamento professionale in materia di protezione civile destinate agli operatori con particolare riguardo al personale, compreso quello volontario appartenente ad associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613.

     5. Nella predisposizione dei piani di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi anche del concorso delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operanti a livello regionale.

     6. Il piano regionale previsionale ed il piano generale di prevenzione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Piano regionale di emergenza.

     1. La Regione, sulla base delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito dei programmi regionali di previsione e prevenzione, approva, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di emergenza disaggregato secondo le principali tipologie di rischio interessanti il territorio regionale, assicurandone il coordinamento con i piani provinciali di emergenza di cui all'art. 14 della legge nazionale.

     2. Il Piano regionale di emergenza disciplina in particolare:

     a) le modalità di concorso per la gestione delle emergenze e le modalità di raccordo organizzativo con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge operanti a livello regionale;

     b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui può disporre la Regione, per interventi di primo soccorso ed assistenza;

     c) la costituzione di un organico sistema di strutture logistiche nonchè di centri operativi per l'attuazione del concorso della Regione nei soccorsi, nel ricovero dei sinistrati e nel superamento delle situazioni di emergenza;

     d) la realizzazione di una rete di collegamenti per la comunicazione e la trasmissione di informazioni;

     e) la predisposizione di procedure e metodi, per gli interventi di soccorso ed emergenza;

     f) l'individuazione e la modalità di redazione di progetti di intervento di importanza strategica ai fini di protezione civile di singole opere ed infrastrutture;

     g) le modalità di intervento nel caso di aziende con rischio di incidenti rilevanti di cui alla L.R. 12 agosto 1991, n. 41.

     3. Il piano fornisce indicazioni sulle modalità di intervento finanziario della Regione degli enti locali per la sua realizzazione.

     4. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Individuazione di azioni e prescrizioni su specifici ambiti territoriali.

     1. In base alle mappe tematiche previsionali di rischio di cui all'art. 3, comma secondo punto d), la Regione individua specifiche azioni e prescrizioni concernenti ambiti territoriali, finalizzate alla riduzione e prevenzione del rischio.

     2. Tali azioni e prescrizioni sono inserite nel Piano di bacino di cui all'art. 17 e seguenti della legge 18/5/1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 6 della L.R. 16/01/1995 n. 5 "Norme per il Governo del territorio", secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, capo primo della suddetta legge.

     3. La Giunta Regionale applica, ove ne ricorrano le circostanze, le disposizioni cautelari di cui all'art. 12 della L.R. di cui al comma precedente.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 6. Competenze degli organi e delle strutture regionali.

     1. Il Consiglio regionale approva i piani di cui agli articoli 3 e 4.

     2. La Giunta regionale provvede, secondo quanto disposto dalla L.R. 7 novembre 1994 n. 81 in ordine agli studi ed alle ricerche preliminari alla redazione dei programmi e del piano di cui agli artt. 3 e 4 nonchè alle convenzioni di cui all'art. 9; cura l'attuazione dei piani di previsione e prevenzione e del piano di emergenza di cui agli artt. 3 e 4; assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. La Giunta regionale, inoltre, relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione della presente legge.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'espletamento delle competenze della Regione in materia di protezione civile, può acquisire, anche mediante apposite riunioni, il parere del Commissario di Governo nella Regione e dei Prefetti.

     4. Il Presidente della Giunta regionale richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5 della legge nazionale.

 

     Art. 7. Comitato regionale di protezione civile.

     1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo della Regione.

     2. Il Comitato fornisce, in particolare, pareri alla Giunta regionale in ordine ai piani di cui agli artt. 3 e 4.

     Il Comitato è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale da questi delegato, che lo presiede;

     b) gli altri assessori regionali designati dal Presidente della Giunta;

     c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da loro delegati;

     d) i Sindaci o Assessori delegati dei Comuni capoluogo di Provincia, nonchè i Sindaci o Assessori delegati di altri cinque comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI, tenendo anche conto degli interessi omogenei in relazione alle diverse aree di rischio;

     e) cinque rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalla Sezione regionale dell'UNCEM;

     f) il comandante della Regione Militare Tosco-Emiliana o suo delegato;

     g) i segretari generali delle Autorità di Bacino o loro delegati;

     h) l'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     i) sette rappresentanti delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e designati dalla Consulta regionale del volontariato;

     l) l'amministratore dell'ARSIA;

     m) il direttore generale dell'ARPAT;

     n) il responsabile regionale del soccorso alpino del CAI;

     o) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

     p) il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato;

     q) il coordinatore del Comitato regionale grandi rischi;

     r) un direttore generale di Azienda sanitaria e un direttore generale di Azienda ospedaliera designati collegialmente dai direttori generali delle Aziende toscane;

     s) un dirigente del Dipartimento della prevenzione di una Azienda sanitaria designato collegialmente dai direttori generali delle Aziende toscane.

     3. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:

     a) i Prefetti delle Province della Toscana o loro delegati;

     b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

     4. Il Presidente della Giunta regionale può prevedere la partecipazione alle riunioni del Comitato di rappresentanti di altri enti o Organismi eventualmente interessati.

     5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

     6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale.

     7. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.

     8. Ai rappresentanti di cui al comma 2 lett. i) e n) è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Comitato.

 

     Art. 8. Struttura organizzativa regionale.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Dipartimento delle Attività Generali della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la responsabilità organizzativa per il coordinamento dei compiti in materia di protezione civile attribuiti alle strutture del Centro Direzionale ai sensi della L.R. n. 81/94, sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale provvede ad istituire il gruppo operativo regionale per la protezione civile e ne disciplina le attribuzioni, la composizione e il funzionamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il gruppo operativo può essere articolato in nuclei in relazione alla tipologia di evento calamitoso ed alla sua localizzazione.

     4. Il gruppo operativo è presieduto dal dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 ed è attivato in caso di eventi calamitosi.

     5. Il gruppo operativo coordina gli interventi delle strutture organizzative interessate al soccorso e all'emergenza.

     6. Il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 garantisce la partecipazione alle attività del gruppo operativo di rappresentanti delle associazioni del volontariato operanti in materia, precisate all'art. 3, comma 4, lett. c).

     7. Alle riunioni del gruppo operativo possono partecipare gli assessori regionali competenti.

     8. Qualora sia necessario, al verificarsi degli eventi calamitosi, un intervento urgente ed indifferibile, i relativi provvedimenti amministrativi, previa autorizzazione del Presidente della Giunta, sono adottati dal responsabile della struttura organizzativa di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della L.R. n. 81/1994.

 

     Art. 9. Convenzioni.

     1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e per affrontare complessi problemi di carattere operativo e tecnico-scientifico attinenti a ricerche od indagini riguardanti la previsione, la prevenzione, l'attività di preparazione all'emergenza, l'aggiornamento professionale, l'informazione della popolazione in materia di protezione civile, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari e di ricerca, di enti ed organi tecnici dello Stato, di aziende pubbliche e private, di istituzioni scientifiche, delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale, istituito dalla L.R. 28 gennaio 1994, n. 13 e delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613.

     2. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con aziende pubbliche e private, con associazioni di volontariato iscritte al registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al DPR 21 settembre 1994 n. 613, con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale, al fine di assicurare la pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture di protezione civile. I soggetti convenzionati devono assicurare il rispetto della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro nonchè il rispetto delle norme anche contrattuali che regolano il relativo rapporto di lavoro.

     3. Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate sulla base di quanto contenuto nel piano generale di prevenzione di cui all'art. 3 con particolare riguardo alla lettera e) del medesimo art. 3.

     4. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dagli enti locali, per quanto di rispettiva competenza.

 

Titolo IV

  CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AZIENDE SANITARIE E DEL VOLONTARIATO

 

     Art. 10. Coordinamento con gli enti locali.

     1. Le Province ed i Comuni concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge nazionale e delle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142.

     2. A tal fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per favorire il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile.

 

     Art. 11. Competenze delle Province.

     1. Per le finalità di protezione Civile le Province svolgono i seguenti compiti:

     a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio acquisiti sulla base di uniformi metodologie, ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei piani di indirizzo di previsione e prevenzione e dei piani di indirizzo di emergenza;

     b) approvazione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione sulla base dei piani comunali di cui al successivo art. 12 ed in armonia con i programmi ed i piani regionali e nazionali;

     c) predisposizione di un piano finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge nazionale;

     d) collaborazione tecnica e organizzativa per la istituzione degli uffici comunali di protezione civile.

     2. Ai fini della elaborazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e del piano regionale di indirizzo di emergenza, secondo le procedure e le competenze proprie, le Province trasmettono annualmente alla Giunta regionale i rispettivi programmi e piani, nonchè la relazione illustrativa atta a valutare i livelli di organizzazione permanente in tema di interventi di emergenza previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei Comuni.

 

     Art. 12. Competenze dei Comuni.

     1. Per la finalità di protezione civile i Comuni svolgono i seguenti compiti:

     a) istituzione dell'ufficio di protezione civile;

     b) predisposizione ed aggiornamento dei piani comunali di previsione, prevenzione e di emergenza;

     c) approntamento dei mezzi e delle strutture operative e di comunicazioni necessarie agli interventi di protezione civile previsti dai piani comunali di cui alla lettera b);

     d) informazione alla popolazione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla presenza sul territorio di attività a rischio di incidenti rilevanti, con la collaborazione dell'A.R.P.A.T. e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie per le parti di competenza.

     2. I Comuni provvedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti ed alla relativa stima con particolare riferimento ai seguenti settori:

     a) opere, beni e servizi pubblici;

     b) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

     c) altri beni previsti.

     3. La rilevazione dei danni intervenuti e la relativa stima sono trasmesse alla Regione a cura delle Province che effettuano il coordinamento e la raccolta dei dati, anche ai fini degli interventi previsti dall'art. 4, comma 3.

 

     Art. 13. Concorso delle Comunità Montane.

     1. Le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di emergenza.

     2. In particolare, le Comunità montane concorrono alle attività di prevenzione, di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate al rischio idrogeologico e agli incendi boschivi.

 

     Art. 14. Concorso delle Aziende sanitarie.

     1. Il servizio sanitario regionale concorre alla realizzazione delle attività di protezione civile contenute nel piano regionale di emergenza, di cui all'art. 4, tramite le Aziende sanitarie. In particolare, le Aziende sanitarie:

     - partecipano alle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione;

     - predispongono attività dirette alla formazione ed aggiornamento degli operatori di protezione civile in materia di igiene, sanità, pronto soccorso ed emergenza;

     - collaborano, tramite i dipartimenti di prevenzione, alla individuazione delle misure sanitarie e di sicurezza relative agli ambiti di lavoro e di vita;

     - organizzano le attività di emergenza sanitaria tramite i Dipartimenti di emergenza ed urgenza di cui all'art. 14 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 i quali integrano i "piani disastri" di cui al paragrafo 11.1.3, parte quarta, del piano sanitario regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995, n. 527.

 

     Art. 15. Volontariato di protezione civile.

     1. La Regione riconosce il ruolo essenziale del Volontariato e delle sue Associazioni nelle attività di protezione civile.

     2. La Regione assicura la più ampia partecipazione delle Associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al registro regionale del volontariato, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

     3. I Comuni assicurano la partecipazione delle associazioni di volontariato alla predisposizione e alla attuazione dei piani comunali di protezione civile.

     4. La Regione sostiene le attività di protezione civile delle Associazioni del volontariato anche attraverso appositi interventi finanziari, ai sensi della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 modificata dalla L.R. 15 aprile 1996, n. 29.

 

Titolo V

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 16. Fondo per la protezione civile.

     1. E' istituito il "Fondo regionale per la protezione civile" per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi previsti dai Titoli II e III della presente legge, la cui entità è stabilita a far data dall'esercizio 1996, in Lire 300 milioni, e si fa fronte con la presente variazione da apportare, per analogo importo di competenza e di cassa, al bilancio di previsione corrente:

     In Diminuzione

     Cap. 50260

     Fondo di riserva per spese impreviste, L. 300 milioni

     Di Nuova istituzione

     Cap. 28315

     Spese per le attività regionali di

protezione civile (L.R.), L. 300 milioni

     2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1996 si farà fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 17. Partecipazione finanziaria al Fondo di altri soggetti.

     1. Al sostegno degli oneri di cui all'art. 16 possono contribuire Enti locali, altri Enti pubblici e soggetti privati.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire i contributi di enti e soggetti pubblici e privati in occasione di particolari eventi calamitosi.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Esecuzione delle opere di pronto intervento.

     1. Per gli interventi urgenti e indifferibili di emergenza e soccorso si può provvedere mediante licitazione, trattativa privata o in economia, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.