§ 5.4.66 - L.R. 29 aprile 1996, n. 31.
Disposizioni per la gestione della tenuta di San Rossore.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:29/04/1996
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Per la gestione tecnico-economica della Tenuta di San Rossore, con relative pertinenze, accessioni, dotazioni di beni mobili, scorte vive e morte affidata in concessione alla Regione dal [...]
Art. 2.      1. Il Commissario è responsabile della gestione tecnico-economica della Tenuta con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'amministrazione regionale e [...]
Art. 3.      1. Il Commissario è nominato dalla Giunta e scelto preferibilmente fra il personale posto a disposizione dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica sulla base della Convenzione [...]
Art. 4.      1. I poteri di spesa sono conferiti al Commissario nei limiti degli stanziamenti recati dal conto previsionale annuale di gestione approvato dalla Giunta, su proposta presentata dal Commissario [...]
Art. 5.      1. Alle procedure contrattuali della gestione del Commissario si applicano le disposizioni sull'attività contrattuale della Regione di cui alla L.R. 19 marzo 1996, n. 22.
Art. 6.      1. La Giunta disciplina, con proprio atto, l'accesso alla Tenuta.


§ 5.4.66 - L.R. 29 aprile 1996, n. 31. [1]

Disposizioni per la gestione della tenuta di San Rossore.

(B.U. 8 maggio 1996, n. 25).

 

Art. 1.

     1. Per la gestione tecnico-economica della Tenuta di San Rossore, con relative pertinenze, accessioni, dotazioni di beni mobili, scorte vive e morte affidata in concessione alla Regione dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con convenzione stipulata in data 29.12.1995 è istituito un ufficio regionale affidato ad un Commissario.

     2. L'Ufficio di cui al comma precedente fa riferimento al Dipartimento delle Attività Generali della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici.

     3. Le attività di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

 

     Art. 2.

     1. Il Commissario è responsabile della gestione tecnico-economica della Tenuta con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'amministrazione regionale e con l'assunzione di autonomi poteri di entrata e di spesa.

     2. Il Commissario è tenuto a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorità ed indirizzi fissati dalla Giunta.

     3. Sono di competenza della Giunta, anche su proposta del Commissario:

     - gli atti di programmazione per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili;

     - gli atti di sub-concessione a soggetti pubblici o privati degli immobili e dei terreni;

     - le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

     Art. 3.

     1. Il Commissario è nominato dalla Giunta e scelto preferibilmente fra il personale posto a disposizione dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica sulla base della Convenzione di cui al precedente art. 1 o tra dirigenti della Regione.

     2. Il Commissario resta normalmente in carica per tre anni ed è riconfermabile.

     3. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati di gestione o la mancata o parziale attuazione degli indirizzi prefissati costituiscono motivo per la revoca anticipata dell'incarico da parte della Giunta.

     4. Nel caso che sia nominato Commissario un dirigente della Regione l'indennità di carica è stabilita dalla Giunta e si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1993, n. 108.

     5. Al Commissario è dovuto, quando si rechi fuori dalla sede della Tenuta per motivi di ufficio, in Comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spese di missione in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

     6. Le spese di cui ai commi precedenti sono imputate al conto della Tenuta.

 

     Art. 4.

     1. I poteri di spesa sono conferiti al Commissario nei limiti degli stanziamenti recati dal conto previsionale annuale di gestione approvato dalla Giunta, su proposta presentata dal Commissario entro il mese di ottobre di ciascun anno.

     2. Il conto è accompagnato dal piano annuale culturale e di attività.

     3. Le somme relative alle spese autorizzate di cui al conto previsionale sono trasferite dal bilancio regionale al Commissario nelle forme e con le modalità previste dalla disciplina regionale in materia di aperture di credito.

     4. I poteri di entrata sono esercitati dal Commissario quale agente della riscossione nelle forme e con le modalità stabilite dal disciplinare della Giunta.

 

     Art. 5.

     1. Alle procedure contrattuali della gestione del Commissario si applicano le disposizioni sull'attività contrattuale della Regione di cui alla L.R. 19 marzo 1996, n. 22.

     2. Con provvedimento della Giunta da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie delle spese da eseguire in economia con ordinativo diretto nel limite e con le modalità di cui all'art. 17 della citata legge.

     3. Entro lo stesso termine la Giunta emana direttive procedurali per garantire l'uniformità e la trasparenza delle procedure per la vendita dei prodotti della Tenuta.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta disciplina, con proprio atto, l'accesso alla Tenuta.

     2. Alla violazione delle disposizioni contenute nel citato atto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000.= ad un massimo di L. 1.000.000.=

     3. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti, oltre che ai soggetti previsti dalle leggi vigenti, è affidata al personale di sorveglianza della Tenuta cui sono state attribuite funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 17 marzo 2000, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.