§ 5.4.29 - L.R. 19 agosto 1988, n. 60.
Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:19/08/1988
Numero:60

§ 5.4.29 - L.R. 19 agosto 1988, n. 60. [1]

Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti.

(B.U. 26 agosto 1988, n. 49)

 

      Articolo 10. Costituzione della Agenzia regionale per la commercializzazione delle materie prime secondarie. [2]

[1. Nel quadro delle iniziative volte a limitare, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo, la riutilizzazione e l’estrazione di materie utilizzabili e di energia, nonché per gli scopi indicati al punto 0.4. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, la Regione promuove l’istituzione di un’Agenzia regionale, costituita in forma di SpA, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) promozione della ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli inquinanti e della relativa assistenza tecnica alle imprese;

b) promozione della commercializzazione delle materie riutilizzabili risultanti dai processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.

c) erogazione di servizi in favore della Regione Toscana e degli Enti locali in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti al fine di coordinare azioni e programmi volti all'incremento dell'efficienza ed efficacia ed alla qualificazione della spesa nell'espletamento delle funzioni di competenza.

2. L’Agenzia sarà costituita in forma di Società per Azioni a prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello Statuto e a norma degli artt. 2325 e segg. del Codice Civile, alle condizioni e con la procedura dei commi seguenti.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in ordine alla disponibilità a partecipare all’iniziativa da parte degli enti o delle aziende pubbliche che effettuano i servizi di smaltimento di rifiuti, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione e delle loro strutture tecniche operanti nel settore, delle associazioni di categoria dei soggetti economici interessati. La Giunta regionale predispone una proposta di apposita convenzione con i soggetti suddetti.

4. Il Consiglio regionale approva la convenzione e stabilisce con legge la partecipazione della Regione alla Società, nonché l’ammontare delle azioni da sottoscrivere, a condizione che la convenzione preveda, fra l’altro:

a) criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione che assicurino un’adeguata rappresentanza degli amministratori e/o tecnici delle aziende municipalizzate della Toscana e dei consorzi fra Comuni che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti;

b) la partecipazione alla Società da parte dei vari soggetti interessati in forme tali da garantire un capitale sociale iniziale non inferiore a due miliardi di lire;

c) la facoltà di nomina, da parte della Regione, del direttore generale della Società;

d) l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione della Società al trasferimento delle azioni, fermo il diritto di prelazione da parte dei soci, a soggetti economici privati che presentino adeguate garanzie economiche, tecniche e professionali come produttori o utilizzatori di materie prime secondarie;

e) limitazione del diritto di opzione dei soci fondatori, in sede di aumento di capitale, a una quota non superiore all’85% delle nuove emissioni, ferma comunque la prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali;

f) la esplicitazione degli scopi sociali in conformità ai seguenti indirizzi:

1) promozione dell’uso del combustibile alternativo;

2) promozione dell’uso del compost e dei fertilizzanti organici, derivanti dalla frazione organica dei rifiuti;

3) promozione di tutte le iniziative atte a facilitare la commercializzazione delle materie risultanti dai processi di preselezione e di riciclaggio dei rifiuti;

4) promozione e partecipazione ad iniziative per l’individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre la produzione di rifiuti, a facilitare il riutilizzo di frazioni normalmente presenti nei rifiuti, ad assicurare un idoneo smaltimento delle frazioni dei rifiuti non recuperabili ed in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;

5) erogazione di servizi e prestazioni quali studi e indagini nonché attività di informazione, assistenza, di interventi di smaltimento di limitazione e di riutilizzo dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata;

6) fornitura di servizi di assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati, compresa quella per l'accesso ai benefici previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali in materia di tutela, educazione e formazione ambientale.

g) la precisazione delle seguenti modalità operative dell’Agenzia:

- stipula diretta dei contratti di vendita delle materie seconde, dietro procura delle aziende produttrici;

- pubblicazione di bollettini periodici sui flussi delle materie seconde, con particolare riferimento alle quantità, alle caratteristiche fisico - chimiche e merceologiche, ai prezzi correnti ed ai siti di produzione e di utilizzo;

- invio, su richiesta delle singole aziende, di avvisi circa la possibilità di collocamento dei singoli rifiuti;

- l’indicazione di criteri di determinazione del contributo da corrispondere da parte delle aziende che beneficiano dell’ assistenza tecnica dell’Agenzia.

5. La Giunta regionale, previa apposita convenzione, può affidare alla Agenzia lo svolgimento di determinate attività o servizi inerenti i compiti e le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 11-ter.]


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 18 maggio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 10.

[2] Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 2 settembre 1989, n. 61, dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 1993, n. 64, dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 1995, n. 35, e abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con la decorrenza ivi prevista.