§ 5.4.22 - L.R. 21 gennaio 1985, n. 5. [*]
Istituzione del Parco delle Alpi Apuane.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:21/01/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito territoriale.
Art. 3.  Classificazione tipologica delle aree e criteri generali di gestione.
Art. 4.  Consorzio del Parco.
Art. 4 bis.  Statuto del Consorzio.
Art. 4 ter.  Attuazione e gestione del Parco.
Art. 5.  Risorse paesaggistiche ed ambientali d'insieme.
Art. 6.  Risorse lapidee.
Art. 7.  Risorse ed emergenze naturalistiche; localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico.
Art. 8.  Il Comitato Scientifico.
Art. 9.  Gruppo di lavoro per le attività estrattive.
Art. 10.  Commissione beni ambientali del Parco delle Alpi Apuane.
Art. 11.  Le Commissioni provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore.
Art. 12.  Attività venatorie.
Art. 13.  Usi Civici.
Art. 14.  Modifica dei perimetri e localizzazioni di cui agli allegati A) e B).
Art. 15.  Salvaguardie.
Art. 16.  Strumenti finanziari.
Art. 17.  Norme transitorie e finali.


§ 5.4.22 - L.R. 21 gennaio 1985, n. 5. [*]

Istituzione del Parco delle Alpi Apuane.

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. E' istituito il Parco naturale delle Alpi Apuane.

     2. Costituiscono finalità del Parco:

     - il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

     - la tutela dei valori naturalistici paesaggistici, ambientali; il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale;

     - la realizzazione di un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema.

     3. Le finalità istitutive del Parco sono perseguite tramite il coordinamento e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale, sovracomunale, locale.

 

     Art. 2. Ambito territoriale.

     1. Il territorio del parco si estende nei comuni di Casola in Lunigiana, Fivizzano, Carrara, Massa, Montignoso, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Vagli di Sotto, Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Fosdinovo, secondo la delimitazione individuata nella cartografia in scala 1/25.000 che costituisce l'allegato A) della presente legge [1].

     2. Sono oggetto della disciplina del Parco le aree non urbanizzate interne alla perimetrazione di cui al comma precedente, classificate - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 - quali zone omogenee E, A non urbanizzate, F (Parchi) negli strumenti urbanistici comunali e di seguito denominate «Aree del Parco»; tutte le altre aree, interne alla perimetrazione ma con differente classificazione di zona omogenea, sono disciplinate secondo la vigente legislazione statale e regionale in materia di assetti urbani e non sono parte del Parco, ma sono oggetto dell'attività di programmazione prevista dai successivi articoli della legge, per quanto concerne le attività relative ai servizi di ricettività e di recupero urbanistico funzionali [1/a].

     3. Nelle aree urbanizzate, i contenuti e gli obiettivi programmatici propri della gestione del Parco, in coerenza con le finalità istitutive generali, trovano specificazione ed attuazione tramite la strumentazione urbanistica comunale, con particolare riferimento ai fabbisogni della popolazione residente [1/a].

 

     Art. 3. Classificazione tipologica delle aree e criteri generali di gestione.

     1. All'interno della perimetrazione di cui all'allegato A si distingue la seguente classificazione delle aree del Parco secondo la presenza di specifiche risorse suscettibili di diversa utilizzazione:

     1) aree caratterizzate dalle risorse paesaggistiche di insieme e di salvaguardia dell'ambiente e della economia montana;

     2) aree caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione secondo le previsioni del Progetto marmi e del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 2 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36;

     3) aree caratterizzate dalle risorse ed emergenze naturalistiche comprendenti anche biotopi e localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico indicate nell'elenco di cui all'allegato B.

     2. Le perimetrazioni che individuano le aree di cui al precedente comma, numeri 1), 2), 3), riportate nell'allegato A) e le localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico di cui all'elenco costituente l'allegato B) e localizzate nell'allegato A), sono prime indicazioni da sottoporre a verifica da parte del Consorzio di cui all'art. 4 [2].

     2 bis. I confini del Parco sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Toscana - Parco delle Alpi Apuane», da collocarsi in modo che siano visibili dai punti di accesso principali. Tali tabelle riportano con chiarezza ed evidenza le attività di cui è fatto divieto all'interno del Parco, avvertimenti circa il corretto comportamento dei visitatori, e sono apposti a cura del consorzio del parco di cui al successivo art. 4 entro il 31-12-1990 [2/a].

     3. I criteri generali di gestione, da specificarsi nelle discipline differenziate secondo la classificazione tipologica delle aree, riguardano:

     - la conoscenza dettagliata sulla natura, consistenza, grado di conservazione delle risorse;

     - la pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse individuate;

     - il controllo nel tempo sulle modalità d'uso delle risorse, in modo da verificare la loro idoneità a garantirne la salvaguardia e l'impiego sociale.

     4. (Omissis) [2/b].

 

     Art. 4. Consorzio del Parco. [2/c]

     1. La gestione del Parco delle Alpi Apuane è attribuita ad un Consorzio tra i Comuni di cui al primo comma dell'art. 2, le Province di Lucca, Massa e Carrara e le Comunità montane zona A - Lunigiana, zona B - Apuane, zona C - Garfagnana, zona D - Media Valle del Serchio, zona M - Alta Versilia, zona N - Lucchesia.

 

     Art. 4 bis. Statuto del Consorzio. [3]

     1. Lo Statuto del Consorzio del Parco è approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale, su proposta trasmessa dalla Giunta, previo parere degli Enti locali consorziati.

     2. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere tra l'altro:

     a) organi: attribuzioni, modalità di elezione e loro funzionamento:

     1) Assemblea consortile, costituita dai legali rappresentanti degli Enti locali o loro delegati.

     L'Assemblea delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare: bilancio di previsione e conto consuntivo; documento programmatico pluriennale ed altri atti di programmazione e pianificazione; regolamenti di gestione delle riserve e altri regolamenti d'uso del territorio; regolamenti di funzionamento dei servizi e del personale;

     2) Consiglio di gestione, formato, oltre che dal Presidente del Parco, da un rappresentante per ogni Amministrazione provinciale, un rappresentante dell'Amministrazione regionale e da due rappresentanti per ciascuno dei tre ambiti geografici individuati alla seguente lettera b). Il Consiglio esercita tutte le funzioni di gestione ed amministrazione del Parco;

     3) Presidente, nominato dall'Assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio del Parco, ne indirizza e coordina l'attività;

     b) articolazione della gestione del Parco, organizzazione dei servizi, delle strutture e del personale, partecipazione alle attività del Consorzio, in base agli ambiti geografici corrispondenti a: Versilia (Comuni di Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema), Garfagnana (Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Vagli di Sotto, Vergemoli, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia), Massa Carrara (Comuni di Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Carrara, Fosdinovo, Montignoso);

     c) strutture di direzione tecnica e vigilanza del Parco: in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento organico del personale, il Consorzio si avvale di personale comandato dagli Enti locali.

     E' nominato Direttore del Parco il vincitore di apposito concorso pubblico per titoli ed esami. Il rapporto di lavoro del Direttore, di diritto privato, è a termine per un periodo non inferiore a cinque anni.

     d) strutture tecnico-consultive secondo la composizione ed i compiti di cui agli artt. 8, 9, 10, 11;

     e) forme e modalità di consultazione e partecipazione. E' costituita una Consulta comprendente rappresentanze:

     1) dei proprietari dei terreni agricoli e forestali e dei concessionari e proprietari di agri marmiferi e cave;

     2) delle organizzazioni professionali più rappresentative in materia di attività agricole, forestali, estrattive e turistiche;

     3) delle associazioni ricreative, sportive, turistiche e del tempo libero più rappresentative;

     4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

     5) delle associazioni protezionistiche e naturalistiche interessate e operanti nel territorio del Parco;

     f) norme in materia di contabilità e di amministrazione del patrimonio: mezzi finanziari e contributi degli enti consorziati, criteri di riparto degli oneri finanziari, raccordo tra bilancio del Parco e bilancio degli Enti.

 

     Art. 4 ter. Attuazione e gestione del Parco. [4]

     1. Il Consorzio del Parco persegue le finalità istitutive, in funzione della classificazione tipologica delle aree e dei criteri generali di gestione di cui al terzo comma dell'art. 3, ed in riferimento agli ambiti geografici di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 4 bis, attraverso l'esercizio delle seguenti funzioni:

     a) definizione del documento programmatico pluriennale di cui al successivo secondo comma;

     b) specificazione ed integrazione della normativa regionale emanata in adempimento del disposto di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della disciplina del sistema delle aree protette dei parchi e delle riserve naturali in Toscana di cui alla L.R. 20 giugno 1982, n. 52, come modificata con L.R. 27 aprile 1985, n. 25;

     c) esercizio del coordinamento sovracomunale, di cui all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74; funzione che il Consorzio assume obbligatoriamente quale soggetto promotore del coordinamento stesso ed incaricato di elaborare le conseguenti proposte di adeguamento dei piani urbanistici comunali riguardanti le Aree del Parco;

     d) rilascio delle autorizzazioni, entro le Aree del Parco, riguardanti il vincolo paesaggistico di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     2. Attraverso il documento programmatico pluriennale, predisposto previa convocazione di apposita conferenza, il Consorzio persegue la gestione unitaria delle Aree del Parco. A tale scopo, il documento:

     a) indica obiettivi, criteri ed indirizzi per la formazione e l'adeguamento degli atti normativi, piani, programmi, progetti, generali e di settore, per l'attuazione delle finalità del Parco;

     b) prevede il dimensionamento e la finalizzazione degli strumenti finanziari da reperire nel bilancio statale, regionale, e degli Enti locali consorziati, anche tramite appositi programmi di gestione.

     3. Il Consorzio in sede di formazione del bilancio annuale, verifica lo stato di attuazione e di conformità degli impegni programmati e presenta al proposito una circostanziata relazione alla Giunta regionale.

     4. In carenza di iniziativa del Consorzio nell'esercizio delle funzioni previste alle lettere a), b), c), del primo comma, la Regione e le Province esercitano le competenze in materia di aree protette di cui all'art. 11 della L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni.

 

 

Titolo II

DISCIPLINA DELLE AREE DEL PARCO

 

     Art. 5. Risorse paesaggistiche ed ambientali d'insieme. [5]

     1. Nelle Aree del Parco, i territori classificati al n. 1) del primo comma dell'art. 3 sono disciplinati quali «aree protette» dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni, emanata in attuazione del titolo 11 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni.

     2. Il Consorzio provvede agli adempimenti derivanti dalla disciplina di cui al comma precedente attraverso l'esercizio delle funzioni di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 4 ter.

 

     Art. 6. Risorse lapidee. [6]

     1. Nelle Aree del Parco, i territori classificati al n. 2) del primo comma dell'art. 3 sono disciplinati secondo la normativa regionale per le attività estrattive, di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni, tramite gli strumenti progettuali, di piano e di programma in essa previsti, in modo tale da assicurare il controllo economico- ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad essa collegate; tale disciplina costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 3 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, e successive modificazioni.

     2. Il restauro dell'assetto naturale e storico preesistente, il recupero degli assetti alterati, la riutilizzazione dei ravaneti in funzione delle materie seconde ottenibili, sono costantemente perseguiti secondo i criteri generali di gestione di cui la terzo comma dell'art. 3, anche attraverso incentivi finanziari ed iniziative progettuali sperimentali e pilota.

     3. Il Consorzio indirizza e controlla le attività estrattive, in coerenza con le finalità del parco, tramite le azioni di coordinamento sovracomunale. Il Consorzio del Parco vigila sulla correttezza e l'efficacia delle risistemazioni paesaggistiche ed ambientali previste da progetti di cava, sulla loro attuazione per fasi e sulle manutenzioni nel tempo. Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della sopracitata Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 non possono essere rilasciate senza preventivo nulla-osta del Consorzio; l'autorizzazione regionale per il vincolo idrogeologico, ove occorra ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 è sostituita dal nulla-osta del Consorzio. [6/a]

     4. Le sanzioni previste dagli art. 13 e 17 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni sono raddoppiate nell'ambito territoriale del parco.

 

     Art. 7. Risorse ed emergenze naturalistiche; localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico.

     1. Il territorio del Parco classificato al punto 3), primo comma, del precedente art. 3 è costituito in riserva naturale ai sensi del Titolo III della L.R. n. 52/82.

     2. La gestione della riserva di cui al precedente comma è affidata al Consorzio del Parco. Lo stesso Consorzio, nel quadro degli adempimenti generali previsti all'art. 4 ter, provvede alla definizione dello schema di regolamento comprendente la perimetrazione esatta ed in scala adeguata delle aree di pertinenza e delle emergenze di cui all'allegato B [7].

     3. Il regolamento, tenuto conto della «Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore» di cui all'art. 5 della L.R. n. 82/1982 e delle forme di tutela di cui ai titoli II e III della medesima legge, provvede, tra l'altro, alla perimetrazione e alla classificazione tipologica delle aree comprese nella riserva, ne stabilisce la denominazione, le finalità specifiche ed il ruolo in rapporto all'assetto complessivo del parco, le modalità di fruizione, gli indirizzi per il coordinamento dell'iniziativa pubblica e privata nel quadro degli strumenti di piano e di programma vigenti.

     4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - indennizzi e contributi - e dell'art. 17 - sanzioni pecuniarie - della L.R. n. 52/82 la riserva è compresa nelle aree di cui alla lettera d) dell'art. 10, primo comma, della medesima legge regionale.

     5. Lo schema di regolamento è deliberato dall'assemblea consortile entro 10 mesi dalla sua costituzione sentiti i pareri delle strutture tecnico-consultive e depositato presso la segreteria del Consorzio e dei Comuni che ne fanno parte per la durata di 15 giorni previo adeguato avviso al pubblico. Fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate osservazioni ai Comuni i quali provvederanno, nei successivi 15 giorni, a trasmetterle al Consorzio con il proprio parere. Scaduto tale termine, l'assemblea consortile adotta il regolamento motivando espressamente su tutte le osservazioni presentate e lo trasmette alla Giunta Regionale. Il regolamento è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta [7].

     6. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, il Consorzio può adottare con uguale procedura regolamenti provvisori e trasmetterli alla Giunta regionale che li approva entro 60 giorni dal ricevimento.

     Scaduto tale termine, senza che la Giunta regionale si sia pronunciata, i regolamenti provvisori si intendono approvati [7/a].

 

 

Titolo III

STRUTTURE TECNICO-CONSULTIVE

 

     Art. 8. Il Comitato Scientifico.

     1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive nei confronti del Consorzio e degli Enti locali interessati al Parco, indirizza e coordina l'attività delle altre strutture tecnico-consultive di cui ai seguenti articoli del presente Titolo [8].

     2. Il Comitato scientifico è sentito obbligatoriamente su ogni atto normativo, di piano e di programma prima dell'adozione da parte del Consorzio. Il Comitato si esprime altresì su ogni questione che gli venga sottoposta da parte del Direttore. In entrambi i casi precedenti, se il Comitato non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende positivo [8].

     2 bis. Il Comitato può inoltre esprimersi preventivamente su ogni altro atto d'iniziativa pubblica o privata, che rientri nella competenza del Parco entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che all'atto stesso è a disposizione presso la segreteria del Consorzio. La comunicazione è fatta dalla segreteria del Consorzio immediatamente dopo la ricezione dell'atto [8/a].

     2/ter. Non sono comunque sottoposti al parere del comitato le singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla-osta [8/b].

     3. Il Comitato Scientifico è composto da 9 esperti, nominati dal Consorzio del Parco [8].

     4. I componenti sono nominati sulla base delle designazioni formulate, in ragione di uno, dai seguenti soggetti:

     - dall'Università di Firenze, su proposta del Consiglio della Facoltà di Architettura;

     - dall'Università di Firenze, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali;

     - dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali;

     - dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della Facoltà di Ingegneria;

     - dall'Università di Pisa, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie;

     - dal C.A.I. - delegazione regionale;

     - dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti nelle province interessate al Parco;

     - dall'Università di Firenze, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

     - dall'Università di Siena, su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali [8].

     5. Il Comitato Scientifico si riunisce presso le sedi del Consorzio del Parco; i membri durano in carica 5 anni; ad essi compete un gettone di presenza alle riunioni del comitato, oltre al rimborso spese per la partecipazione alle stesse [8].

     6. Il Comitato scientifico nomina nella sua prima riunione il Presidente, ed ha facoltà di sentire, per singoli affari, altri esperti.

 

     Art. 9. Gruppo di lavoro per le attività estrattive. [9]

     1. Il gruppo di lavoro per le attività estrattive, che svolge funzioni consultive nei confronti del Consorzio del Parco e degli Enti Locali, in merito alle attività riguardanti le aree di cui all'art. 6, è costituito con atto della Giunta regionale con le modalità indicate all'art. 14/quater della L.R. 6-9-1973 n. 55 così come modificato dall'art. 4 della L.R. 24-4- 1984 n. 23. Il gruppo coordina le Commissioni Tecniche istituite dall'art. 6/bis della Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 36, come modificata dalla Legge Regionale 1 settembre 1988, n. 65.

     2. Il gruppo di lavoro cura l'istruttoria per il rilascio da parte del Consorzio del nulla-osta in materia di attività estrattiva di cui al terzo comma dell'art. 6, nonché per il rilascio delle autorizzazioni del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 4/ter, 1° comma, lettera d).

     3. Il gruppo di lavoro è composto, di regola da un funzionario per ciascun ufficio del Genio Civile di Lucca e Massa-Carrara; da un funzionario addetto alle attività forestali designato dalle province di Lucca e Massa-Carrara; da 2 esperti designati dalle province di Lucca e Massa-Carrara; da un membro del Comitato Scientifico designato dallo stesso; il parere del gruppo è valido se formulato dalla metà più uno dei componenti.

     4. I funzionari del Genio civile sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. La Giunta regionale nomina altresì, fra esperti del settore, quattro membri supplenti per la partecipazione alle riunioni del gruppo in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine dalla stessa stabilito [9/a].

 

     Art. 10. Commissione beni ambientali del Parco delle Alpi Apuane. [9]

     1. Nelle Aree del parco, ed in quelle urbanizzate interne al perimetro di cui al terzo comma dell'art. 2, opera una unica Commissione beni ambientali con le modalità e le procedure previste dalla normative regionale di subdelega delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

     2. La commissione di cui al primo comma è nominata dall'assemblea consortile ed è composta da sei esperti in materia paesaggistica ed ambientale.

     3. L'assemblea consortile nomina altresì quattro membri supplenti fra esperti in materia paesaggistica e ambientale che partecipano alle sedute in caso di assenza dei titolari secondo l'ordine dalla stessa stabilito.

     4. La commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno quattro membri fra titolari e supplenti ed a maggioranza assoluta dei presenti [9/b].

 

     Art. 11. Le Commissioni provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore.

     1. L'attività delle Commissioni Provinciali tecnico-consultive di cui alla L.R. n. 83/83 è particolarmente finalizzata alla attuazione e gestione del Parco, nei suoi aspetti naturalistici.

     2. Tali Commissioni Provinciali per la tutela e conservazione della flora spontanea e della fauna minore sono di norma organizzazioni tecnico- consultive a disposizione degli Enti Locali per la gestione delle riserve di cui all'art. 7 della presente legge.

 

 

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. Attività venatorie.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, lettera b), della legge n. 968 del 27-12-1977 il divieto dell'esercizio venatorio è riferito limitatamente alle aree di cui all'art. 7 della presente legge.

     2. Nelle restanti aree comprese nel Parco per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria vale la disciplina dei piani faunistici di cui alla L.R. n. 17/1980: da attuarsi previo raccordo con gli indirizzi del Documento programmatico pluriennale [10].

 

     Art. 13. Usi Civici.

     1. Il Consorzio del Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel Parco; nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalità attuative devono risultare dal confronto tra le finalità del Parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici [10].

 

     Art. 14. Modifica dei perimetri e localizzazioni di cui agli allegati A) e B). [11]

     1. Fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3, è consentita in ogni tempo la modifica dei perimetri e delle localizzazioni di cui agli allegati A) e B) della L.R. n. 5/85, per giustificati motivi conseguenti all'assetto del Parco ed ai rapporti con i territori contermini, a seguito di iniziative degli Enti locali interessati, o del Consorzio, o della Regione.

     2. Tali modifiche avvengono in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti, sono comunque soggette al parere preventivo del Consorzio del Parco, sentite le strutture tecnico- consultive, ed alla espressa approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Salvaguardie.

     1. In attesa dell'entrata in vigore delle specifiche discipline di cui al Titolo II, continuano ad applicarsi le misure di salvaguardia, le prescrizioni ed i vincoli di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni, emanata in attuazione del titolo II della Legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni [12].

     2. Nelle aree 3) di cui all'art. 3 non è consentito alcun intervento privato o pubblico, eccetto gli interventi di ripristino dell'ambiente naturale [12].

     3. Per le localizzazioni di cui all'elenco costituente l'allegato B è proibito ogni intervento di trasformazione edilizia urbanistica, morfologica e vegetazionale, comunque ubicato, che possa recare pregiudizio alle caratteristiche delle cavità naturali e delle acque sotterranee e delle pareti alpinistiche.

 

     Art. 16. Strumenti finanziari. [3]

     1. Alle spese per il funzionamento e l'attività del Consorzio si provvede tramite:

     - i contributi degli Enti consorziati, da prevedersi nei rispettivi bilanci annuali;

     - i contributi derivanti da leggi statali e regionali sulle specifiche iniziative;

     - un contributo annuo a carico del bilancio regionale, determinato in sede di legge di bilancio, in considerazione degli indirizzi programmatici del Consorzio;

     - le entrate derivanti da rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, sanzioni amministrative, servizi ed attività varie.

     2. Entro 120 giorni dalla costituzione del Consorzio la giunta regionale, uditi gli enti e i soggetti interessati, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un atto di definizione dei rapporti fra la Regione e il Consorzio, relativamente alla risorse finanziarie da destinare al Consorzio.

     3. Per l'anno 1990 alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10550 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio.

 

     Art. 17. Norme transitorie e finali. [14]

     1. In fase di prima attuazione, e comunque entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. 21 gennaio 1985 n. 5 trasmette agli Enti locali ed alla Giunta regionale lo schema di Statuto. Entro il mese successivo gli Enti locali possono far pervenire alla Giunta regionale il proprio motivato parere; nei successivi trenta giorni la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio lo Statuto del Consorzio.

     2. Fino alla costituzione degli organi del Consorzio, il Comitato di coordinamento resta responsabile delle funzioni allo stesso attribuite dalla sopracitata L.R. 21 gennaio 1985, n. 5.

     3. Il Comitato Scientifico e la Commissione Beni Ambientali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare il proprio mandato fino alla scadenza del termine per il quale sono stati nominati.

     4. Il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 5 comma 2 è predisposto entro 6 mesi dalla costituzione formale degli organi del Consorzio risultante dalle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

ALLEGATO B)

     Elenco delle localizzazioni di interesse antropologico, paleontologico, speleologico, alpinistico.

 

1. Tana della Volpe di Equi Terme; Comune di Fivizzano e Casola in Lunigiana;

2. Giacimento mesolitico di Isola Santa; Comune di Careggine;

3. Grotta delle Fate di Calomini; Comune di Vergemoli;

4. Grotta di Castelvenere o Casteltendine; Comune di Fabbriche di Vallico

e Gallicano;

5. Conca delle Fate di Cardoso; Comune di Stazzema;

6. Grotta dei Goti o della Giovannina; Comune di Stazzema;

7. Grotta dell'Onda; Comune di Stazzema;

8. Grotta del Tanaccio a Monte Gevoli; Comune di Stazzema;

9. Grotta della Penna, del Tambugione e del Tasso; Comune di Camaiore;

10. Tana della Volpe; Comune di Camaiore;

11. Antro de Corchia; Comune di Stazzema;

12. Grotte della Gabellaccia; Comune di Carrara;

13. Buca di Equi; Comune di Fivizzano;

14. Tecchia di Tenerano; Comune di Fivizzano;

15. Tana dell'Uomo Selvatico a Mosceta; Comune di Stazzema;

16. Tana che Urla, Fornovolasco; Comune di Vergemoli;

17. Buca Rio delle Campore, Convalle, Comune di Pescaglia;

18. Guglie della Vacchereccia, Comune di Fivizzano;

19. Torrione Figari, Comune di Massa;

20. Punta Questa, Comune di Massa;

21. Pizzo del Cotonificio, Comune di Massa;

22. Canale degli Alberghi (Vallone degli), Comune di Massa;

23. Gruppo Monte Cavallo (Forcella di Porta, Cresta Botto, Punta Carina,

Punta Graziosa, Vette del Monte Cavallo) - Comune di Massa;

24. Guglia di Piastra Marina, Comune di Massa;

25. Zucchi di Cardeto, Comune di Minucciano;

26. Marmitte dei Giganti (tra M. Sumbra e M. Fiocca) Comune di Stazzema;

27. Torrioni di Passo di Croce, Torre occidentale di Piatreto e Guglia di

Piatreto, Torre del Corchia, Comune di Stazzema;

28. Monte Rovaio, Comune di Molazzana;

29. Le Rocchette, Comune di Molazzana/Vergemoli;

30. Monte Nona (Zona NO e SO) Comune di Stazzema;

31. Gruppo Monte Procinto (Procinto, Foce dei Bimbi, Torrione Bacci,

Piccolo Procinto, Foce della Bimba, La Bimba) Comune di Stazzema;

32. Monte Forato (Due vette e Arco naturale) Comune di Stazzema;

33. Pietralunga del Monte Gabberi - Comune di Stazzema;

34. Torre Oliva (Borra di Canala - Gruppo Panie) Comune di Molazzana;

35. Pizzo d'Uccello (Parete Nord in Comune di Fivizzano. Versante Ovest in

Comune di Fivizzano. Versante Est in Comune di Minucciano);

36. Garnerone (Cresta) Comune di Fivizzano e Minucciano;

37. Cresta di Sella (Comune di Massa).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 29, comma 6, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65. L'abrogazione ha efficacia dalla data di pubblicazione dello Statuto dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane" di cui all'art. 29 cit. della medesima L.R. 65/97. Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1] Allegato omesso nella presente raccolta.

[1/a] Comma così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 1.

[1/a] Comma così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 1.

[2] Comma così sostituito con L.R. 21 aprile 1990. n. 52, art. 2.

[2/a] Comma aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 2.

[2/b] Comma abrogato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 2.

[2/c] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 3.

[3] Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 4.

[4] Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 5.

[5] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 6.

[6] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 7.

[6/a] Vedi art. 5 L.R. 21 luglio 1994, n. 52 per interpretazione autentica dei commi 1°, 2° e 3° del presente articolo.

[7] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 8.

[7] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 8.

[7/a] Comma aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 8.

[8] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[8] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[8/a] Comma aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[8/b] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 21 luglio 1994, n. 52.

[8] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[8] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[8] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 9.

[9] Articolo così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, artt. 10 e 11.

[9/a] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 21 luglio 1994, n. 52.

[9] Articolo così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, artt. 10 e 11.

[9/b] Gli originari 2° e 3° comma sono stati così sostituiti con art. 9 L.R. 21 luglio 1994, n. 52.

[10] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, artt. 12 e 13.

[10] Comma così modificato con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, artt. 12 e 13.

[11] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 14.

[12] Comma così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 15.

[12] Comma così sostituito con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 15.

[3] Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52, art. 4.

[14] Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 52.