§ 5.4.21 - L.R. 13 novembre 1984, n. 65.
Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:13/11/1984
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.
Art. 3.  Approvazione dello schema di piano regionale.
Art. 4.  Formazione del piano.
Art. 5.  Approvazione del piano regionale.
Art. 6.  Variante allo strumento urbanistico per la localizzazione dei siti idonei in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti nonchè quelli idonei allo smaltimento dei liquami e [...]
Art. 7.  Delega di funzioni amministrative alle Province e ai Comuni.
Art. 8.  Criteri generali per le deleghe.
Art. 9.  Autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
Art. 10.  Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.
Art. 11.  Rimborso spesa agli Enti delegati e corresponsione di una indennità e rimborso spese a membri del Comitato di cui al precedente art. 10.
Art. 12.  Finanziamento.


§ 5.4.21 - L.R. 13 novembre 1984, n. 65.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

 

(L'art. 15 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 dispone che la presente legge è

abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/1995,

salvo quanto previsto dall'art. 13 della stessa L.R. 4/1995).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     In attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e della legge 5 marzo 1982, n. 62, la presente legge disciplina le procedure per l'elaborazione, predisposizione ed aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, definisce le competenze regionali e delega funzioni amministrative agli Enti locali.

 

     Art. 2. Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

     1. Al fine dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, la Regione approva, con la procedura di cui agli articoli seguenti, il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

     2.Esso contiene:

     a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti da smaltire;

     b) il rilevamento e la descrizione degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo, di innocuizzazione, di discarica controllata e degli impianti produttivi agro-industriali finalizzati allo smaltimento dei rifiuti e dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali;

     c) la determinazione dei bacini ottimali per lo smaltimento in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti e alle soluzioni tecniche adottate;

     d) l'individuazione dei metodi e degli impianti di smaltimento più idonei in relazione alle quantità e, alle caratteristiche dei rifiuti e dei fanghi e agli impianti esistenti;

     e) l'individuazione delle zone, ed eventualmente dei siti ove localizzare gli impianti di smaltimento per ogni bacino di utenza, ivi comprese le discariche controllate nonché le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione;

     f) l'indicazione delle modalità di stoccaggio e delle specifiche tecniche e dimensioni degli impianti di smaltimento;

     g) la definizione delle caratteristiche delle piattaforme specializzate per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

     h) le modalità e i tempi per l'attuazione del piano stesso per la trasformazione delle autorizzazioni da provvisorie in definitive, per il rilevamento statistico dei dati e per la trasmissione delle informazioni;

     i) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni definitive, per organizzazione dei servizi di smaltimento e per l'applicazione delle procedure di controllo;

     l) l'indicazione dei sistemi più idonei tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

     m) la definizione dei sistemi degli impianti più idonei per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri o simili;

     n) la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili nonchè la definizione delle modalità per la loro gestione;

     o) la previsione della costituzione di Consorzi fra Comuni anche con la partecipazione di Comunità Montane, per lo smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, ai quali possono partecipare anche imprese singole ed associate.

     3. Il piano può essere elaborato per stralci riferiti a parti organiche del territorio, a particolari categorie di rifiuti e/o a singole metodologie di smaltimento.

 

     Art. 3. Approvazione dello schema di piano regionale.

     Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale elabora lo schema del piano di cui all'art. 2 e lo trasmette alla Provincia.

 

     Art. 4. Formazione del piano.

     1. Sulla base dello schema del piano ed entro quattro mesi, le Province, sentiti i Comuni deliberano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte di piano di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 2, relative al proprio territorio, con particolare riferimento alla eventuale individuazione dei siti.

     2. Nella formulazione delle proposte del piano le Province garantiscono la massima partecipazione dei soggetti interessati e comunque delle organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, degli istituti scientifici, delle associazioni per la protezione dell'ambiente e delle organizzazioni professionali e sociali.

 

     Art. 5. Approvazione del piano regionale.

     1. La giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle proposte avanzate dalle Province, sentito il Comitato di cui al successivo art. 10, trasmette all'approvazione del Consiglio una proposta di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

     2. In mancanza delle proposte delle Province nel termine di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è tenuta comunque a trasmettere al Consiglio la proposta di piano regionale entro i successivi 2 mesi.

     3. Il Consiglio regionale approva il piano con proprio atto deliberativo, sentiti i comuni nei cui territori sono individuate le zone di cui alla lettera e) dell'art 2. Il piano è pubblicato nel B.U. della Regione.

     4. Il piano può essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure e previo parere del Comitato di cui al successivo art. 10.

     5. Il Consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5 del D.P.R. del 10-9-82 n. 915 adegua il piano, su proposta della Giunta, sentito il comitato di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 6. Variante allo strumento urbanistico per la localizzazione dei siti idonei in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti nonchè quelli idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7. Delega di funzioni amministrative alle Province e ai Comuni.

     1. E' delegato alla Provincia l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

     a) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali ivi comprese le discariche di 1ª categoria e di seconda categoria di tipo B così come definito nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915 del 10 settembre 1982;

     b) l'autorizzazione ad enti ed imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, ivi comprese le discariche di 1A categoria e di seconda categoria di tipo B;

     c) l'autorizzazione alla installazione ed alla gestione delle discariche controllate di 1ª categoria e di 2ª categoria di tipo B e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti, approvati ai sensi della precedente lettera a);

     d) rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la trasmissione della Giunta regionale delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     Le Province per l'espletamento delle funzioni delegate si avvalgono per gli aspetti tecnici, del servizio Multinazionale di Prevenzione della Unità sanitaria locale del loro territorio.

     2. A tal fine ciascun Comune è tenuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del citato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 91, a fornire alle province tutte le informazioni a sua disposizione sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio.

     2. E' delegato a Comuni l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) relativamente allo smaltimento di rifiuti inerti in discariche di seconda categoria di tipo A.

 

     Art. 8. Criteri generali per le deleghe.

     1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in forma provvisoria con validità fino a sei mesi dalla pubblicazione nel B.U. della Regione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi. Le autorizzazioni provvisorie dovranno essere rinnovate nei modi e nei tempi previsti dal piano stesso.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alle Province le autorizzazioni provvisorie rilasciate e quelle in corso di istruttoria, indicando altresì i criteri da osservare per il rilascio delle stesse.

 

     Art. 9. Autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

     1. Al rilascio delle autorizzazioni ed enti o imprese ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, ivi comprese le discariche di seconda categoria di tipo C e di terza categoria e, limitatamente alle autorizzazioni per discariche di terza categoria, visto il parere congiunto dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'istituto di ricerca delle acque del CNR, provvede la Giunta regionale sentito il comitato di cui al successivo art. 10.

     2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale contenente:

     a) il rilevamento statistico e la valutazione dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché i dati relativi all'importazione ed esportazione dei rifiuti tossici e novici;

     b) il resoconto delle autorizzazioni rilasciate.

 

     Art. 10. Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

     1. Quale organismo di consulenza tecnica del Consiglio e della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, è istituito il «Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi».

     2. Il suddetto Comitato collabora alla redazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi, all'espletamento delle competenze di cui al precedente art. 9, all'esercizio delle competenze di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nell'ambito regionale.

     3. Il Comitato Tecnico per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi è nominato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto:

     a) dall'Assessore preposto al settore, che lo presiede;

     b) da un funzionario dell'Unità operativa competente della Giunta regionale con funzioni di segretario;

     c) da un funzionario regionale competente in materia di inquinamento atmosferico;

     d) da un funzionario regionale competente in materia di inquinamento idrico;

     e) da un funzionario regionale del dipartimento affari giuridici;

     f) da tre tecnici di aziende anche municipalizzate che operano per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi scelti su designazione delle aziende stesse;

     g) da un tecnico di ciascuna Provincia, da scegliere su designazione della stessa, fra gli operatori dei servizi multizonali di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali;

     h) da un ingegnere impiantista, un geologo, un chimico, un medico igienista e un ingegnere sanitario, esperti in materia, indicati dal Consiglio regionale;

     i) da un esperto nominato dalle categorie imprenditoriali maggiormente rappresentative;

     l) da un esperto nominato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     4. Alle riunioni del Comitato partecipa un rappresentante per ciascuno dei Comuni di volta in volta interessati.

     5. I componenti del Comitato restano in carica tre anni.

 

     Art. 11. Rimborso spesa agli Enti delegati e corresponsione di una indennità e rimborso spese a membri del Comitato di cui al precedente art. 10.

     1. La Regione rimborsa annualmente agli enti le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge.

     2. Ai componenti il Comitato, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni riunione del Comitato. Agli stessi componenti compete inoltre il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità prevista per il personale regionale della massima qualifica.

     3. Ai dipendenti regionali compete il trattamento di missione previsto per la qualifica di appartenenza dalla legge regionale.

 

     Art. 12. Finanziamento.

     1. Al finanziamento della spesa derivante dall'attuazione dell'art. 11, primo comma, si provvede con apposito stanziamento sul bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e seguenti.

     2. Al finanziamento della spesa di cui all'art. 11, secondo comma, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 00720 del bilancio 1984 e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti dalle leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.