§ 5.3.55 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:22/10/2004
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 42/1998.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 42/1998.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 42/1998.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.55 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

(B.U. 29 ottobre 2004, n. 41).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998.

     1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

“a) la rete e la quantità dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi da realizzare, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all’esercizio dei servizi stessi, anche tramite la concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 16, commi 9 e 10;”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 42/1998.

     1. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 42/1998 è abrogata.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 42/1998.

     1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunta la seguente:

“n bis) la trasmissione dei dati all’Osservatorio per la mobilità e i trasporti;”.

     2. Dopo la lettera n bis) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunta la seguente:

“n ter) il rimborso del titolo di viaggio nel caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa.”.

     3. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“12 bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n bis) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per il mancato invio dei dati richiesti o per l’invio degli stessi con un ritardo superiore a quindici giorni. In caso di ritardo inferiore a quindici giorni si applica una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni giorno di ritardo.”.

     4. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“12 ter. I gestori dei servizi di trasporto ferroviario, solidalmente con i gestori della rete, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad assicurare l’attività di cui al comma 1, lettera b), relativamente alle misure atte a garantire l’informazione al passeggero a terra, e al comma 1, lettera m), relativamente alle condizioni igieniche dei locali funzionali all’espletamento del servizio.”.

     5. Dopo il comma 12 ter dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“12 quater. La violazione degli obblighi di cui al comma 12 ter, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.”.

     6. Dopo il comma 12 quater dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“12 quinquies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera n ter) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998.

     1. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro cinque giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 42/1998.

     1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“4. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’aggiudicazione dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1° gennaio 2004. L’erogazione riprende dalla data di aggiudicazione dei servizi.”.

     2. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale può stabilire la proroga dell’erogazione delle risorse regionali per un massimo di dodici mesi a decorrere dal termine di cui al comma 4, qualora l’aggiudicazione dei servizi sia ritardata per cause indipendenti dalla stazione appaltante.”.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.