Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 68 |
§ 5.3.53 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 68.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42. (Norme per il trasporto pubblico locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 33.
(B.U. 2 gennaio 2004, n. 1).
Art. 1. (Modifiche all’art. 16 bis della
1. Il comma 13 dell’articolo 16 bis della
“13. Il bando di gara può stabilire, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l’obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, b), c), d), e) ed f), di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l’offerta contiene l’impegno a costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero a costituire una società per azioni o una società a responsabilità limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, è costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che ciò escluda la responsabilità di quest’ultimo.”
Art. 2. (Modifiche all’art. 16 ter della
1. Il comma 2 dell’articolo 16 ter della
“2. Per i soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere d), e) ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.”
Art. 3. (Modifica all’art. 23 della
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 23 della
“1. Con regolamento regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, sono stabiliti gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell’utenza i soggetti gestori dei servizi, relativamente a:”.
Art. 4. (Modifica all’art. 25 della
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della
“2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.”
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.