§ 5.2.64 – L.R. 7 gennaio 1994, n. 2.
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9/bis della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:07/01/1994
Numero:2


Sommario
Art. unico.      1. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente [...]


§ 5.2.64 L.R. 7 gennaio 1994, n. 2.

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9/bis della L.R. 10 maggio 1983, n. 26 e successive modificazioni.

(B.U. 13 gennaio 1994, n. 4).

 

Art. unico.

     1. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.

     2. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9/bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.