Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 05/08/2009 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.1.99 - L.R. 5 agosto 2009, n. 46. [1]
Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(B.U. 12 agosto 2009, n. 30)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La materia dell’edilizia residenziale pubblica è disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla
2. A livello regionale, la materia è regolata dalle disposizioni contenute nella
3. La
4. La disciplina dell’intera materia “edilizia residenziale pubblica”, a seguito dell’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento all’ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni “competenza esclusiva o residuale” per quanto riguarda la parte relativa all’organizzazione e la gestione degli interventi e per quanto attiene alle politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all’alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi regionali di vendita;
5. Che il mutato quadro costituzionale induce a procedere alla definizione di una nuova disciplina organica e sistematica dell’edilizia residenziale e che la stessa è in corso di elaborazione sulla base della proposta di
6. In attesa del riordino generale della materia, che andrà a disciplinare in maniera diversa l’intero settore con l’effettivo esercizio delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai requisiti ed alle condizioni di alienabilità degli immobili stessi, si rende necessario intervenire con un atto legislativo ad effetto transitorio;
7. Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n.
43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all’acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell’atto di compravendita;
8. Valutata la necessità di provvedere ad un ulteriore breve sospensione delle attività di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in attesa di un riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione degli alloggi, diversi rispetto alla
9. Che il blocco delle attività di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nei diversi programmi regionali di cessione ed alle loro successive deliberazioni di integrazione, viene previsto per periodo limitato con la sola esclusione degli alloggi per i quali i soggetti gestori, di cui alla
10. Che le procedure relative alla cessione degli alloggi devono concludersi per un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
11. Che sulla base del principio di buona amministrazione, è necessario stabilire che gli enti proprietari si impegnano a verificare che i gestori abbiano dato risposta agli assegnatari che avevano presentato domanda per l’acquisto dell’alloggio;
Si approva la seguente legge
Art. 1. Sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla
2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l’ente gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla
3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l’istruttoria per l’acquisto dell’alloggio alla data del 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all’assegnatario entro il 31 dicembre 2011 [3].
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 14 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della
[3] Comma già modificato dall'art. 1 della