§ 5.1.86 - L.R. 28 novembre 2006, n. 60.
Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:28/11/2006
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2006.
Art. 2.  Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell’articolo 20 della l.r. 88/1998.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.1.86 - L.R. 28 novembre 2006, n. 60.

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).

(B.U. 6 dicembre 2006, n. 36).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2006.

     1. Il comma 2, dell’articolo 28, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è abrogato.

 

     Art. 2. Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell’articolo 20 della l.r. 88/1998.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel seguente testo: “b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.