§ 5.1.52 - L.R. 6 aprile 2000, n. 48.
Disposizioni sull'approvazione degli atti di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 di competenza del Consiglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:06/04/2000
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Approvazione degli atti di cui all'art. 40 della L.R. 5/1995 nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale).


§ 5.1.52 - L.R. 6 aprile 2000, n. 48. [1]

Disposizioni sull'approvazione degli atti di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 di competenza del Consiglio regionale nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali.

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. (Approvazione degli atti di cui all'art. 40 della L.R. 5/1995 nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale).

     1. La competenza del Consiglio regionale all'approvazione degli atti di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), secondo le procedure di cui articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modifiche, nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 16 aprile 2000, è attribuita alla Giunta regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari permanenti.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti già trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 74/1984, e non ancora approvati alla data di sospensione dell'attività del Consiglio, come disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.