§ 5.1.29 - L.R. 13 aprile 1995, n. 59.
L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio". Integrazione alle norme transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:13/04/1995
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Integrazione all'art. 37, sesto comma, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.
Art. 2.  Approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le elezioni regionali del 23 aprile 1995.


§ 5.1.29 - L.R. 13 aprile 1995, n. 59. [1]

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio". Integrazione alle norme transitorie.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 29 ter).

 

Art. 1. Integrazione all'art. 37, sesto comma, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5. [2]

 

     Art. 2. Approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le elezioni regionali del 23 aprile 1995.

     1. Nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 23 aprile 1995, la competenza all'approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., è attribuita alla Giunta regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari permanenti.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti già trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, e non ancora approvati alla data di sospensione dell'attività del Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Aggiunge un periodo alla fine del comma 6, art. 37, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.