§ 5.1.22 - L.R. 27 giugno 1994, n. 48.
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:27/06/1994
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione - Divieti.
Art. 3.  Deroghe.
Art. 4.  Motoslitte.
Art. 5.  Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti.
Art. 6.  Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento.
Art. 7.  Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione.
Art. 8.  Gare e manifestazioni fuori strada.
Art. 8 bis.  Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Pubblicità e materiale informativo.
Art. 13.  Segnaletica.


§ 5.1.22 - L.R. 27 giugno 1994, n. 48.

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

(B.U. 30 giugno 1994, n. 45).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private.

     1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato [1].

 

     Art. 2. Ambito di applicazione - Divieti.

     1. E' fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'articolo 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

     a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

     b) nei parchi e riserve naturali nazionali regionali;

     c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19-7-1988 e successive modificazioni;

     d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

     e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della L.R. 64/76;

     f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;

     g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

     2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco [2].

     3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti [3].

 

     Art. 3. Deroghe.

     1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:

     a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

     b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;

     c) utilizzati, occasionalmente, per attività d soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;

     d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo [4];

     e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;

     f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

     2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

     3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

 

     Art. 4. Motoslitte.

     1. La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui all'articolo 2, soltanto nei casi contemplati dall'articolo 3.

 

     Art. 5. Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti. [5]

     1. E' fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli a motore, nonché di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.

 

     Art. 6. Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all'articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.

     2. L'individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

     3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.

     4. (Omissis) [6].

 

     Art. 7. Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione.

     1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'articolo 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'articolo 6. L'individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico- territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

     1 bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorchè soggette a vincolo idrogeologico, purchè verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso [7].

     2. (Omissis) [8].

     3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

     4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

 

     Art. 8. Gare e manifestazioni fuori strada.

     1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.

     2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 [9].

     3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente [10].

 

     Art. 8 bis. Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero [11]

    1. La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

    2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, sentiti i comuni interessati, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico, assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

    3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale.

 

     Art. 9. Vigilanza.

     1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

     2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria dal L. 100.000 a L. 300.000.

     3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione è stabilita per le violazioni dei divieti di cui all'art. 5.

     4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 recante «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative».

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie. [12]

 

     Art. 12. Pubblicità e materiale informativo.

     1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.

     2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

     3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.

 

     Art. 13. Segnaletica.

     1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:

     a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all'articolo 2;

     b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'articolo 6, è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.

     2. E' fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'art. 7.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1998, n. 26.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 2.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[8] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 2017, n. 28.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 2017, n. 28.

[11] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 2 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 2020, n. 42.

[12] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.