§ 5.1.3 - L.R. 28 maggio 1975, n. 56.
Interventi nei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:28/05/1975
Numero:56


Sommario
Art. unico.      Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, i centri storici e le zone territoriali omogenee tipo A, di cui all'art. 2 del D.M. 2 [...]


§ 5.1.3 - L.R. 28 maggio 1975, n. 56. [1]

Interventi nei centri storici.

 

Art. unico.

     Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, i centri storici e le zone territoriali omogenee tipo A, di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici generali e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro.

     (Abrogato) [2].

     (Abrogato) [3].

     Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente compresi quelli non previsti dall'art. 4 della Legge regionale sulla «Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente» possono essere effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione [4]:

     - piani particolareggiati di cui alla legge 7 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e alla legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16;

     - piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 51 della legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni.

     (Abrogato) [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma abrogato con L.R. 21 marzo 1980, n. 59, art. 19 (pubblicata nel B.U. 30 maggio 1980, n. 32, parte prima.

[3] Comma, già modificato con L.R. 19 agosto 1976, n. 56 (pubblicata nel B.U. 27 agosto 1976, n. 42, parte prima), abrogato con L.R. 21 maggio 1980, n. 59, cit.

[4] Periodo così sostituito con L.R. 21 maggio 1980, n. 59, cit.

[5] Comma abrogato con L.R. 21 maggio 1980, n. 59, cit.