§ 4.7.25 - L.R. 13 dicembre 1993, n. 93.
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:13/12/1993
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.
Art. 3.  Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti.
Art. 4.  Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione.
Art. 5.  Esercizio delle funzioni amministrative.
Art. 6.  Definizione e caratteristiche delle piste.
Art. 7.  Piste da discesa - Requisiti tecnici.
Art. 8.  Piste da fondo - Requisiti tecnici.
Art. 9.  Uso delle piste.
Art. 10.  Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle piste.
Art. 11.  Richiesta di autorizzazione.
Art. 12.  Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto.
Art. 13.  Autorizzazione all'esercizio della pista.
Art. 14.  Impianti a fune.
Art. 15.  Procedimento per il rilascio della concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto.
Art. 16.  Collaudo.
Art. 17.  Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti.
Art. 18.  Modalità di esercizio degli impianti.
Art. 19.  Costituzione coattiva di servitù.
Art. 20.  Esercizio della servitù.
Art. 21.  Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune.
Art. 22.  Decadenza.
Art. 23.  Rimessa in pristino.
Art. 24.  Vigilanza.
Art. 25.  Titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto a fune - Sanzioni.
Art. 26.  Utenti delle piste e dell'impianto a fune - Sanzioni.
Art. 27.  Accertamento e applicazione delle sanzioni Devoluzione dei proventi.
Art. 28.  Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti.


§ 4.7.25 - L.R. 13 dicembre 1993, n. 93.

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

(B.U. 23 dicembre 1993, n. 76).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l'utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.

     2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

     3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l'ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.

 

     Art. 2. Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

     1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a [1]:

     a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate; b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;

     c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l'area sciistica interessi il territorio di più province;

     d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;          e) dettare i criteri per l'individuazione dell'eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell'art. 3.

     2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.

 

     Art. 3. Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti.

     1. Le Province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, predispongono, d'intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

     2. Il piano provinciale provvede tra l'altro a:

     a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;

     b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell'art. 2;

     c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell'individuazione dell'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 5.

 

     Art. 4. Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione.

     1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all'art. 2, adottano, previa acquisizione del parere delle altre Province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all'art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati.

     2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, è depositato nella segreteria di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi.

     3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

     4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento del piano [2].

     5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana [3].

     6. (Omissis) [4].

     7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 66 dello Statuto.

 

     Art. 5. Esercizio delle funzioni amministrative.

     1. Le funzioni amministrative previste dai successivi articoli sono esercitate dalla Provincia.

     2. Qualora il piano provinciale individui un'area sciistica attrezzata di prevalente interesse di un Comune, le suddette funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.

     2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) [5].

 

TITOLO II

PISTE DA SCI

 

     Art. 6. Definizione e caratteristiche delle piste.

     1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.

     2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l'aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste.

     3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in:

     a) piste da discesa;

     b) piste da fondo.

 

     Art. 7. Piste da discesa - Requisiti tecnici.

     1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici:

     a) sono di norma di larghezza non inferiore a metri 15 e presentano uno spazio libero sovrastante non inferiore a metri 3,50;

     b) non hanno attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello.

     2. Qualora le piste da discesa passino su ponti o siano fiancheggiate da tratti scoscesi pericolosi, o comunque presentino situazioni di possibile pericolo, devono essere posti in essere elementi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli sciatori.

 

     Art. 8. Piste da fondo - Requisiti tecnici.

     1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

     a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze;

     b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori;

     c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.

 

     Art. 9. Uso delle piste.

     1. L'uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori.

     2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista nonché a tenere un comportamento specifico di prudenza e di diligenza in relazione alle proprie capacità ed alla situazione e caratteristiche della pista, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli altri sciatori ed a sé stesso.

     3. Nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. E' altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

 

     Art. 10. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle piste.

     1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, l'ente competente ai sensi dell'art. 5 autorizza la realizzazione di nuove piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nonché l'esercizio delle piste medesime, sulla base di uno schema di autorizzazione approvato dalla Giunta regionale.

     2. L'autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alla pista stessa.

 

     Art. 11. Richiesta di autorizzazione.

     1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo, i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.

     2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'ente competente ai sensi dell'art. 5 il progetto dell'opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente medesimo, che deve contenere:

     a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista- comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;

     b) l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;

     c) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;

     d) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell'art. 13;

     e) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;    f) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;

     g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione di stralci funzionali.

 

     Art. 12. Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto.

     1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

     In caso di pluralità di domande l'ente competente osserva i seguenti criteri di priorità:

     a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l'autorizzazione;

     b) concessionario dell'impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;

     c) titolari di autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci revocate ai sensi del successivo art. 21;

     d) richiedente l'autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell'impianto a fune ad essa collegato;

     e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l'autorizzazione;

     f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

     g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;

     h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;

     i) altri soggetti privati.

     2. L'ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l'autorizzazione ai sensi del primo comma:

     a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;

     b) verifica l'idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;

     c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;

     d) acquisisce dalle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell'opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l'ente competente può indire una conferenza di servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2 bis. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall’ente competente ai sensi dell’articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto [6].

     3. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della costituzione coattiva della servitù di pista di cui al successivo art. 19. Contestualmente all'approvazione del progetto, l'ente competente autorizza l'esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali prescrizioni. L'autorizzazione indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria in rapporto alle opere da realizzare.

 

     Art. 13. Autorizzazione all'esercizio della pista.

     1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l'esercizio della pista.

     2. Per i fini di cui al precedente comma, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'ente competente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo di cui al terzo comma dell'art. 21.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L'ammontare di tale deposito è stabilito dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell'area necessarie in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi medesimi, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell'autorizzazione.

     4. L'autorizzazione detta le prescrizioni relative all'esercizio ed alla manutenzione della pista, nonché all'attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l'obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l'utente, nonché di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della pista medesima. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.

 

TITOLO III

IMPIANTI A FUNE FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE PISTE

 

     Art. 14. Impianti a fune.

     1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell'art. 5, in una delle forme di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; le norme del presente titolo si osservano qualora l'ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi.

 

     Art. 15. Procedimento per il rilascio della concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto.

     1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5, qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana.

     2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di gara, presentano all'ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere:

     a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;

     b) le caratteristiche tecniche degli impianti;

     c) l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;

     d) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;

     e) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo;

     f) una relazione concernente la conformità dell'impianto al piano provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;

     g) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;

     h) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;

     i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.

     3. L'ente competente:

     a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;

     b) valuta le soluzioni progettuali proposte, anche in rapporto al minore impatto ambientale delle stesse nonché all'idoneità degli impianti a garantire un efficiente servizio di trasporto, tenuto conto delle piste cui gli impianti stessi sono asserviti;

     c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento.

     4. L'ente competente, entro sei mesi dalla presentazione delle domande e dei progetti, predispone una graduatoria degli stessi sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma e, a parità di soluzioni progettuali proposte, secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l'impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;

     b) concessionari di impianti esistenti nell'area sciistica e prioritariamente a loro raggruppamenti;

     c) titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste comunque presenti nell'area e prioritariamente a loro raggruppamenti;

     d) concessionari di impianti revocati ai sensi del successivo art. 21;

     e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio; f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;

     g) altri soggetti privati.

     5. L'Ente competente acquisisce, per il progetto risultante primo nella graduatoria di cui al precedente comma, il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 11-7-1980, n. 753 nonché i pareri, le intese, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell'opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l'ente competente può indire una conferenza dei servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     6. L'ente competente delibera, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale, la concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto al soggetto risultante primo nella graduatoria di cui al quarto comma, approvando contestualmente il relativo progetto. La durata della concessione è di norma commisurata alla vita tecnica dell'impianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti del 2-1-1985.

     7. La concessione detta le prescrizioni relative all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto nonché all'attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l'obbligo di segnalare alla partenza di ciascun impianto le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.

     8. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. La concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo.

     9. L'inizio dei lavori è in ogni caso subordinato al rilascio della concessione edilizia.

     10. Il rilascio della concessione di cui al sesto comma è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L'ammontare di tale deposito è stabilito dall'ente competente ed è composto da una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e da una quota a garanzia della esecuzione delle eventuali opere di rimessa in pristino delle aree in caso di definitiva chiusura dell'impianto stesso. Gli interessi maturati, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare della concessione. La quota di cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impianto è liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di apertura al pubblico.

 

     Art. 16. Collaudo.

     1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 11-7-1980, n. 753.

     2. Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, è tenuto a presentare all'ente competente ai sensi dell'art. 5, la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato ai fini della determinazione dell'indennizzo di cui al terzo comma dell'articolo 21.

 

     Art. 17. Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti.

     1. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all'approvazione di un apposito progetto da parte dell'ente competente ai sensi dell'art. 5.

     2. I soggetti che hanno in concessione l'esercizio degli impianti di cui al precedente comma presentano il progetto che deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 15.

     3. Per l'approvazione del progetto e l'inizio dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, terzo, ottavo, nono e decimo comma. Con il provvedimento di approvazione del progetto l'ente competente può dettare ulteriori prescrizioni ad integrazione di quelle dettate ai sensi del settimo comma dell'art. 15. Si applica altresì la disposizione di cui all'art. 16 per quanto concerne il collaudo delle opere.

 

     Art. 18. Modalità di esercizio degli impianti.

     1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell'esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985.

     2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall'ente competente e comunicate all'ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione.

     3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario.

     4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

 

TITOLO IV

NORME COMUNI

 

     Art. 19. Costituzione coattiva di servitù.

     1. I titolari dell'autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto.

     2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso atto è altresì determinata l'indennità che i titolari dell'autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.

 

     Art. 20. Esercizio della servitù.

     1. La servitù comporta le seguenti facoltà:

     a) l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;

     b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;

     c) l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;

     d) l'uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;

     e) l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;

     f) l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle piste e agli impianti e l'impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto;

     g) l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

 

     Art. 21. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune.

     1. L'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previsti nel piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

     2. L'autorizzazione e la concessione possono comunque essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza anche anteriormente alla modifica del suddetto piano provinciale.

     3. Nel caso di cui al primo comma l'ente che dispone la revoca è tenuto a corrispondere al titolare della autorizzazione e concessione un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L'ammontare di tale indennità è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 e del secondo comma dell'articolo 16, detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.

 

     Art. 22. Decadenza.

     1. L'ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto, quando il titolare della autorizzazione o della concessione:

     a) venga a perdere i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;

     b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l'esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e di concessione;

     c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'ente competente;

     d) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

     e) non osservi in modo reiterato i criteri stabiliti dall'ente competente per la determinazione delle tariffe per la fruizione degli impianti.

     2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente comma la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni intimata ai titolari dell'autorizzazione e della concessione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.

     3. La decadenza dell'autorizzazione e dalla concessione non dà titolo ad alcun indennizzo.

 

     Art. 23. Rimessa in pristino.

     1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell'area a propria cura e spese.

     2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano all'ente competente, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. L'ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Entro un anno dall'approvazione del progetto, il titolare della autorizzazione e della concessione è tenuto a realizzare gli interventi previsti.

     3. Il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia se e in quanto necessarie, ai sensi della normativa vigente, in rapporto alle opere da realizzare in conformità al progetto di rimessa in pristino.

     4. Ultimate le opere di ripristino, l'ente competente provvede a liberare la cauzione prestata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 e del decimo comma dell'art. 15.

     5. Qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto non provvedano alla rimessa in pristino dell'area, l'ente competente procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico dei soggetti inadempienti la relativa spesa, per la parte eccedente l'ammontare della cauzione versata.

 

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

     Art. 24. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell'art. 5.

     2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto, nonché dai maestri di sci.

     3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo.

 

     Art. 25. Titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto a fune - Sanzioni.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 22, la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

     2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per la violazione degli obblighi previsti al terzo comma dell'art. 18.

     3. Si applica la sanzione amministrativa da L., 5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che senza autorizzazione o concessione o dopo la revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono la pista o l'impianto a fune.

 

     Art. 26. Utenti delle piste e dell'impianto a fune - Sanzioni.

     1. Agli utenti che violino le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 9, e nel quarto comma dell'art. 18, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

 

     Art. 27. Accertamento e applicazione delle sanzioni Devoluzione dei proventi.

     1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'art. 24, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

     2. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli sono applicate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Comune e dalla Provincia, secondo la rispettiva competenza in base a quanto disposto dall'art. 5, i quali introitano i rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 25.

     3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 26 sono devoluti:

     a) interamente al titolare dell'autorizzazione della pista o della concessione per l'impianto che ha effettuato l'accertamento, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta;

     b) nella misura del 70% della somma introitata al titolare dell'autorizzazione o della concessione che ha effettuato l'accertamento e del 30% all'ente competente, nel caso di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 28. Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti.

     1. Entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate di cui al precedente art. 3, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono piste da sci ed impianti a fune presenti nell'area interessata dal piano medesimo o che agli stessi sono subentrati, sono tenuti a fornire all'ente competente una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti corredata da adeguata cartografia.

     2. Nei successivi sei mesi l'ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla presente legge e al piano provinciale e rilascia ai rispettivi gestori l'autorizzazione all'esercizio della pista e la concessione per l'impianto.

     3. Entro lo stesso termine previsto dal secondo comma, l'ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e al piano provinciale e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l'indicazione dei motivi che determinano la non conformità.

     4. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma i gestori delle piste e degli impianti non conformi presentano all'ente competente il progetto per l'adeguamento delle piste e degli impianti medesimi alla presente legge e al piano provinciale.

     5. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 12 e al terzo, settimo e ottavo comma dell'art. 15 e devono essere realizzati entro i termini indicati nell'atto di approvazione del progetto.

     6. L'ente competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle piste, secondo il disposto di cui all'art. 13 e la concessione per l'impianto secondo il disposto di cui al decimo comma dell'art. 15 e all'art. 16 della presente legge.

     7. L'ente competente entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale dispone la chiusura delle piste e degli impianti non ricompresi nell'area interessata dal piano provinciale stesso.

     8. L'ente competente dispone inoltre la chiusura della pista e dell'impianto in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento.

     9. Le piste e gli impianti dichiarati non conformi alla legge e al piano provinciale e quelli di cui sia stata disposta la chiusura ai sensi del settimo ed ottavo comma sono dismessi e l'area ripristinata ai sensi dell'art. 23, rispettivamente a cura del gestore della pista e dell'impianto. Il progetto di rimessa in pristino è approvato dall'ente competente.

     10. Qualora il gestore non provveda, la rimessa in pristino è effettuata dall'ente competente a spese del soggetto inadempiente.

     11. Per la chiusura delle piste e degli impianti ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.

     12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino all'approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste da sci e per impianti a fune ai sensi della presente legge, né comunque autorizzazioni e concessioni edilizie per la realizzazione di piste ed impianti a fune ad eccezione degli interventi indicati al successivo comma.

     13. I Comuni, previa autorizzazione della Provincia competente, possono rilasciare autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi volti alla manutenzione od all'adeguamento tecnico delle piste e degli impianti esistenti, nonché alla realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato.


[1] Comma così modificato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.

[3] Comma così modificato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[4] Comma abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2020, n. 33.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 33.