§ 4.6.21 - L.R. 21 novembre 1996, n. 89.
Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:21/11/1996
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Modalità e criteri per la concessione dei contributi.
Art. 3.  Rendicontazione.
Art. 4.  Revoca del contributo regionale.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 4.6.21 - L.R. 21 novembre 1996, n. 89. [1]

Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura.

(B.U. 4 dicembre 1996, n. 55).

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La Regione Toscana concede contributi a favore dei fondi costituiti per la prevenzione del fenomeno dell'usura nel settore del commercio da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi" e istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura".

 

     Art. 2. Modalità e criteri per la concessione dei contributi.

     1. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La domanda deve contenere:

     a) l'ammontare del contributo richiesto;

     b) l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996, emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 108/96;

     c) l'entità delle risorse complessivamente a disposizione del fondo;

     d) l'entità dello stanziamento originario del fondo;

     e) l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15 comma 2 lettera a) della legge n. 108/96;

     f) l'impegno alla restituzione del contributo che entro 24 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera e);

     g) l'impegno a trasmettere annualmente alla Giunta regionale la rendicontazione sull'operatività del fondo così come prevista dal successivo art. 3 della presente legge;

     h) ogni altro elemento o documentazione stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 1.

     3. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e la sottoscrizione è autenticata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

     4. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ripartendo la disponibilità finanziaria tra i soggetti aventi diritto, in proporzione all'entità originaria del fondo e non potendo comunque superare, per ciascun destinatario, sette volte l'ammontare dello stanziamento destinato al fondo dal Confidi.

     5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50% dell'importo concesso. Il restante 50% viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40% del contributo concesso.

     6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo, al fine di non superare, considerando il contributo regionale già concesso per gli anni precedenti e ancora disponibile, il limite di sette volte l'ammontare dello stanziamento destinato al fondo dal Confidi.

 

     Art. 3. Rendicontazione.

     1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a produrre apposito rendiconto alla Giunta regionale circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla Giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

 

     Art. 4. Revoca del contributo regionale.

     1. La revoca del contributo è disposta con decreto dirigenziale:

     a) qualora il Confidi non presenti entro il termine stabilito la rendicontazione di cui all'art. 3 o la presenti incompleta dei dati essenziali o della documentazione richiesta;

     b) qualora, nei due anni successivi alla concessione del contributo, questo non sia stato integralmente impegnato per la concessione delle garanzie e per la parte non impegnata, ove le liquidità inutilizzate non siano state restituite alla Regione, in ottemperanza dell'impegno di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla citata lettera f).

     2. In caso di revoca, oltre alla restituzione del contributo o della parte del contributo inutilizzata, il Confidi è tenuto a corrispondere i relativi interessi al tasso legale.

 

     Art. 5. Norma transitoria. [2]

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di spesa, per l'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione della spesa dell'esercizio 1996, di pari importo per competenza e per cassa:

 

In Diminuzione:

Cap. 50060

Fondo globale per il finanziamento di spese

per ulteriori programmi di sviluppo (spese di

investimento - artt. 38/87 L.R. 6.5.77 n. 28), 453.000.000=

 

Di Nuova Istituzione:

Cap. 36460

Spese per iniziative volte a prevenire

il fenomeno dell'usura (L.R. 21.11.1996, n. 89), 453.000.000=

 

     2. Per gli esercizi successivi al 1996, si provvederà con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 86.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.