§ 4.5.54 - L.R. 12 maggio 2003, n. 24.
Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:12/05/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Obblighi del personale addetto all'industria alimentare).
Art. 2.  Formazione e controlli.
Art. 3.  Norma finale e di salvaguardia.


§ 4.5.54 - L.R. 12 maggio 2003, n. 24. [1]

Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.

(B.U. 16 maggio 2003, n. 20).

 

Art. 1. (Obblighi del personale addetto all'industria alimentare).

     1. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

     2. Il personale che esercita le attività di cui al comma 1 in Toscana non è tenuto ad acquistare il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) [2].

     3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nelle regioni che lo richiedano, l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente rilascia il libretto di idoneità sanitaria o ne dispone il rinnovo.

 

     Art. 2. Formazione e controlli.

     1. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative formative del personale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei responsabili dell'industria alimentare, nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al relativo regolamento di esecuzione e al piano di indirizzo di cui all'articolo 31 della stessa l.r. 32/2002.

     2. La Giunta regionale emana specifici indirizzi ai servizi competenti delle aziende unità sanitarie locali per la verifica dell'effettivo rispetto delle regole di igiene alimentare, ed in particolare per il controllo sulla formazione effettuata dai responsabili e dagli addetti delle imprese alimentari. Con gli indirizzi la Giunta regionale tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività, in particolare prevedendo procedure semplificate di autocontrollo per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, come individuato dall'articolo 92, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

     3. Gli indirizzi, di cui al comma 2, sono contenuti nel piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, approvato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande).

     4. In prima attuazione il piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, di cui al comma 3, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'Azione programmata sicurezza alimentare e igiene della nutrizione di cui al Piano sanitario regionale 2002-2004.

 

     Art. 3. Norma finale e di salvaguardia.

     1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere applicazione in Toscana dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di entrambi gli atti della Giunta regionale di cui all'articolo 2:

     a) l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     b) gli articoli 37, comma 1, e 41, comma 1, del d.p.r. 327/1980.


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2004, n. 162 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.