§ 4.5.44 - L.R. 22 luglio 1999, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 29 ed alla L.R. 7 febbraio 1996, n. 11 concernenti interventi straordinari a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:22/07/1999
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana SpA per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 è soppresso
Art. 2.      1. Il Consiglio regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente alla Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4 della L.R. 5 [...]


§ 4.5.44 - L.R. 22 luglio 1999, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 29 ed alla L.R. 7 febbraio 1996, n. 11 concernenti interventi straordinari a favore delle imprese extragricole.

(B.U. 2 agosto 1999, n. 23).

 

Art. 1.

     1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana SpA per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 è soppresso.

     2. Le disponibilità del fondo, di spettanza della Regione Toscana, ammontanti al 18 maggio 1999 a L. 8.107.009.454 sono trasferite al fondo rischi ordinario della Fidi Toscana SpA, di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le garanzie sussidiarie concesse dalla Fidi Toscana SpA a valere sulle risorse del fondo speciale rischi costituito ai sensi della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono imputate alle disponibilità patrimoniali della Fidi Toscana SpA, così come previste dall'articolo 5 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Il Consiglio regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente alla Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4 della L.R. 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte della stessa Fidi Toscana SpA delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza, concesse dalle banche a titolo di consolidamento di debiti a breve termine, non autoliquidantisi, contratti nei loro confronti dalle piccole e medie imprese, con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

     2. In particolare tali criteri concernono:

     a) le priorità di intervento;

     b) l'importo massimo delle operazioni;

     c) la durata massima delle operazioni;

     d) la quota dell'eventuale perdita derivante dalle operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche;

     e) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in un multiplo del patrimonio.

 

     Artt. 3. – 5. [1]


[1] Articoli abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.