§ 4.5.42 - L.R. 3 marzo 1999, n. 10. [0]
Modifiche alla L.R. 29/88 "Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:03/03/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 16. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  (Personale).
Art. 22.  (Convenzioni).
Art. 23.  (Finanziamento delle spese).
Art. 24.  (Abrogazioni).


§ 4.5.42 - L.R. 3 marzo 1999, n. 10. [0]

Modifiche alla L.R. 29/88 "Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato".

(B.U. 12 marzo 1999, n. 7).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Artt. 3. - 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10. [9]

 

     Art. 11. [10]

 

     Artt. 12. - 15. [11]

 

     Art. 16. [12]

 

     Artt. 17. - 18. [13]

 

     Art. 19. [14]

 

     Art. 20. [15]

 

     Art. 21. (Personale).

     1. Il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge è funzionalmente assegnato alle Commissioni Provinciali, può essere trasferito nei ruoli delle Camere di Commercio secondo modalità da definire in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di Commercio Toscana.

     2. Al personale trasferito vengono conservati i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 150 della L.R. 21.8.1989, n. 51, e i relativi oneri sono a carico della regione che provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi. Al medesimo personale si applicano altresì i benefici di cui all'articolo 22, comma 2, della L.R. 9 aprile 1990 n. 41.

 

     Art. 22. (Convenzioni).

     1. Le convenzioni con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in essere cessano la loro operatività entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La Regione Toscana riconosce alle Camere di Commercio le spese sostenute entro la data di cessazione secondo quanto fissato nelle convenzioni.

 

     Art. 23. (Finanziamento delle spese).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1999 con gli stanziamenti previsti ai capitoli 36380 e 36020 del bilancio 1999 (L.R. 4/99) e per gli anni successivi con le rispettive leggi regionali di bilancio.

 

     Art. 24. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati i seguenti commi ed articoli della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29:

     - Gli articoli 12, 16, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 61, 62 e 63

     - Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4

     - Il comma 2 dell'art. 4

     - Il comma 1 dell'articolo 14

     - La lettera b) del primo comma dell'articolo 15

     - Il comma 2 dell'articolo 19

     - Il comma 3 dell'articolo 22

     - Il comma 2 dell'articolo 29

     - Il comma 4 dell'articolo 45

     - Il comma 2 dell'articolo 47 e il comma 4 dell'articolo 48.

     - Al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "... di concerto con il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ..."

     2. La legge regionale 29 agosto 1995 n. 91 e la legge regionale 1 agosto 1988 n. 54 sono abrogate.

 

 


[0] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Modifica il titolo della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[2] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 4 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[3] Sostituiscono gli artt. 5 e 7 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[4] Modifica gli artt. 50, 52 e 8 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[5] Modifica l'art. 9 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[6] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[7] Sostituisce il comma 3, art. 14, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[8] Sostituisce il comma 2, art. 18, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[9] Sostituisce la lettera "b", comma 1, art. 20, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[10] Sostituisce il comma 2, art. 22, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[11] Sostituiscono gli artt. 26, 30, 33 e 37 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[12] Sostituisce il comma 1, art. 44, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[13] Sostituiscono gli artt. 46 e 49 della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[14] Modifica il comma 1, art. 50, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.

[15] Sostituisce il comma 4, art. 52, della L.R. 23 aprile 1988, n. 29.