§ 4.1.282 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 72.
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:30/12/2008
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 34/1994
Art. 2.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 34/1994
Art. 3.  Norme transitorie
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.1.282 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 72. [1]

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

(B.U. 31 dicembre 2008, n. 46)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 34/1994

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 34/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al presidente può essere attribuita una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere attribuita un’indennità di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.”.

“3 ter. Le indennità attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.”.

 

     Art. 3. Norme transitorie [2]

[1. Le commissioni provvisorie e i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/1994 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino allo svolgimento delle elezioni consortili.]

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si attuano a far data dal 1° gennaio 2009.


[1] Abrogata dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2009, n. 47.