Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 06/12/2005 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2005 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 26/2005 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 26/2005 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 26/2005 |
§ 4.1.253 - L.R. 6 dicembre 2005, n. 65
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).
(B.U. 16 dicembre 2005, n. 45).
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all’allegato IV della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunità montane.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 è abrogato.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3. Contratti assicurativi
1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.
2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.
3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla
4. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4. Regolamento
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare:
a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all’articolo 1, comma 1;
b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
c) le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 4.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Monitoraggio e valutazione
1. Entro il primo semestre di ciascun anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno precedente, comprendente tra l’altro:
a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate;
b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.
2. La commissione consiliare competente promuoverà, ai sensi dell’articolo 45, comma 1 dello Statuto, la valutazione degli effetti della presente legge. In particolare potrà provvedere ad acquisire:
a) la quantificazione e l’analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti provocati dagli attacchi dei predatori;
b) la comparazione tra l’ammontare dei danni provocati dagli attacchi dei predatori prima dell’attuazione degli interventi previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento;
c) l’acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra i quali le associazioni degli allevatori e le organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati.”.