§ 4.1.211 - L.R. 10 luglio 2003, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/07/2003
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 1/1998.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 1/1998.
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 1/1998.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/1998.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 4.1.211 - L.R. 10 luglio 2003, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico).

(B.U. 18 luglio 2003, n. 29).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

     1. Dopo la lettera e bis) del comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) è inserita la seguente:

     “e ter) può finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni;”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 1/1998.

     1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 1/1998 è inserito il seguente:

     “Art. 6 ter. Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni.

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’attività di valutazione genetica e la disponibilità di materiale di elevato valore genetico atto alla riproduzione animale, possono essere concessi contributi, nelle misure indicate, per i seguenti interventi:

     a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l’adeguamento a norme igienico-sanitarie o l’ampliamento di locali o di altre opere fisse o mobili direttamente collegate all’attività di valutazione degli animali, di prelievo di materiale seminale e di produzione o raccolta di embrioni, o a queste connesse e di supporto;

     b) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’adeguamento strumentale e l’acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche  impiegate per la valutazione genetica degli animali e per la raccolta ed il trattamento del materiale genetico e riproduttivo;

     c) fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il mantenimento dei riproduttori maschi, per il periodo di permanenza presso le strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e), e bis), e quater) ed e quinquies).

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 1/1998.

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

     “a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore dei produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati, nonché per l’acquisto di maschi, a favore dei soggetti di cui all’articolo 12;”.

     2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

     “b) fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto di femmine a favore dei produttori agricoli, nonché dei soggetti di cui all’articolo 12;”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 1/1998.

     1. L’articolo 9 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. Competenze del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede:

     a) a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per gli interventi finanziati dalla presente legge;

     b) a definire la possibilità di liquidazione di anticipazioni sui contributi ammissibili, nonché la misura percentuale delle anticipazioni concedibili;

     c) a individuare le modalità di erogazione dei fondi alle Province per le funzioni da esse esercitate;

     d) a stabilire i criteri per l’individuazione delle tecniche e dei metodi innovativi di cui all’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/1998.

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 è sostituita dalla seguente:

     “e) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;”.

     2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 sono aggiunte le seguenti:

     “e bis) centri per l’esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;

     e ter) gruppi di raccolta degli embrioni;

     e quater) centri di supporto all’attività selettiva;

     e quinquies) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;”.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dalla presente legge, quantificabile in 400.000 euro, si fa fronte per il corrente esercizio con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali — spese di investimento”. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa prevista è di euro 300.000,00, che fanno carico alla medesima UPB 522.

     2. Per gli esercizi successivi si farà fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.