§ 4.1.210 - L.R. 13 maggio 2003, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/05/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25).


§ 4.1.210 - L.R. 13 maggio 2003, n. 26. [1]

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue – Tongue)”.

(B.U. 16 maggio 2003, n. 20).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue – Tongue)”, è sostituito dal seguente:

     “2. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichino aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall’avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale. L’indennizzo è concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).”


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.