Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 31/10/2001 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Nomina commissari liquidatori). |
Art. 2 bis. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.178 - L.R. 31 ottobre 2001, n. 51. [1]
Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria.
(B.U. 7 novembre 2001, n. 37).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. I Consorzi idraulici di seconda categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti Consorzi.
2. A partire dall'esercizio relativo all'anno 2001 restano a carico della Regione le somme dovute dai privati, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con
2 bis. Non si procede alla riscossione dei contributi dovuti dai privati relativamente agli anni di imposta 2001 e precedenti [2].
Art. 2. (Nomina commissari liquidatori).
1. Per ogni consorzio è nominato un commissario liquidatore. La nomina ed i poteri del commissario sono disciplinati dalla
Art. 2 bis. (Disposizioni finanziarie). [4]
1. Le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di liquidazione, valutabili in 150.000,00 euro, sono introitate alla UPB 322 (Proventi diversi) del bilancio 2003.
2. Agli oneri finanziari che restano a carico della Regione a seguito della chiusura delle attività commissariali, valutabili in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti) del bilancio 2003.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[4] Articolo aggiunto dall’art. 3 della