§ 4.1.140 - L.R. 17 luglio 1997, n. 52.
Modifiche L.R. 11.4.1995, n. 50 come modificata dalla L.R. 7.8.1996, n. 64concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/07/1997
Numero:52


Sommario
Art. 1.      La presente legge reca modifiche alla disciplina legislativa regionale vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Gli Allegati 1 "Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciali" e 2 "Classifica dei tartufi conservati" della legge regionale sono abrogati.


§ 4.1.140 - L.R. 17 luglio 1997, n. 52.

Modifiche L.R. 11.4.1995, n. 50 come modificata dalla L.R. 7.8.1996, n. 64concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

(B.U. 26 luglio 1997, n. 30).

 

Art. 1.

     La presente legge reca modifiche alla disciplina legislativa regionale vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni per ottemperare a quanto stabilito nella Dir. CEE 83/189 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla Dir. CEE 88/182 e dalla Dir. CE 94/10.

     Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intende per "legge regionale" la L.R. 11 aprile 1995, n. 50 come modificata dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 64.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Gli Allegati 1 "Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciali" e 2 "Classifica dei tartufi conservati" della legge regionale sono abrogati.

 

 


[1] Modifica l'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 11 aprile 1995, n. 50.

[2] Sostituisce l'art. 16, comma 1, della L.R. 11 aprile 1995, n. 50.

[3] Sostituisce l'art. 18, comma 1, della L.R. 11 aprile 1995, n. 50.