§ 4.1.128 - L.R. 28 marzo 1996, n. 24.
Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/03/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Azione di recupero dei crediti.
Art. 2.  Affidamento a Fidi Toscana S.p.A.
Art. 3.  Determinazione dell'ammontare del credito.
Art. 4.  Atti transattivi.
Art. 5.  Gestione delle partecipazioni ex E.T.S.A.F. Integrazioni alla L.R. n. 41/94.
Art. 6.  Sostituzione comma 5 e 6 art. 13 della L.R. n. 41/94.


§ 4.1.128 - L.R. 28 marzo 1996, n. 24.

Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.5.1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A. [1]

(B.U. 9 aprile 1996, n. 20 ter).

 

Art. 1. Azione di recupero dei crediti.

     1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della L.R. 30.5.1994 n. 41 così come modificata dall'art. 6 della L.R. del 16.8.1995 n. 88, esercita l'azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonchè contro gli eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.

     2. L'azione di recupero deve tendere al rientro dell'esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalità delle strutture.

     3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti già maturati a seguito di accordi transattivi già sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione.

     4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di Garanzia- sezione fidejussoria.

 

     Art. 2. Affidamento a Fidi Toscana S.p.A. [2] delle azioni di recupero.

     1. L'esercizio delle azioni di recupero, anche coattive, è demandata alla Fidi Toscana S.p.A. [3] la quale per lo svolgimento delle azioni stesse dovrà attenersi alle direttive impartite dal Consiglio regionale.

     2. Le direttive definiscono, fra l'altro, il compenso spettante alla Fidi Toscana S.p.A. [4] per lo svolgimento delle azioni di recupero.

     3. La Fidi Toscana S.p.A. [5] dovrà trasmettere semestralmente alla Giunta regionale una relazione dettagliata per tutte le pratiche in amministrazione, riepilogativa delle azioni svolte.

 

     Art. 3. Determinazione dell'ammontare del credito.

     1. Il credito che la Regione, tramite Fidi Toscana S.p.A. [6], dovrà recuperare nei confronti del creditore e di eventuali coobbligati è costituito dall'importo riconosciuto alla banca sulla base dell'atto transattivo maggiorato degli interessi in misura pari al tasso legale, dal giorno dell'intervenuto adempimento fino alla data di effettivo rimborso.

     2. La Fidi Toscana S.p.A. [7] può concordare con il debitore principale e/o con i coobbligati, anche separatamente tra loro, rientri differiti, con una rateizzazione massima decennale e con il riconoscimento a favore della Regione di interessi pari al tasso legale.

 

     Art. 4. Atti transattivi.

     1. Nel caso che le garanzie esistenti a fronte del credito della Regione, determinato ai sensi dell'art. 3 comma n. 1, siano insufficienti, ovvero i tempi prevedibili di recupero siano eccessivamente lunghi o i risultati prevedibili dell'azione di recupero non consentano una soddisfazione integrale del credito della Regione, la Fidi Toscana S.p.A. [8] può definire appositi atti transattivi utili ad assicurare il migliore risultato possibile e comunque non inferiori al 40% dell'importo di cui all'art. 3 comma 1.

     2. Le ipotesi transattive di cui al precedente comma sono comunicate preventivamente alla Giunta regionale.

     3. Nella comunicazione la Fidi Toscana S.p.A. [9] dovrà evidenziare oltre che gli aspetti finanziari, anche quelli produttivi, occupazionali, sociali e territoriali, secondo i criteri indicati dalle direttive del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2.

     4. La comunicazione di cui sopra dovrà indicare:

     a) il valore di realizzo dei cespiti di garanzia;

     b) le prospettive e i tempi di un'eventuale azione coattiva di recupero;

     c) i termini della rateizzazione nonchè delle corrispondenti garanzie, che potranno essere anche diverse da quelle originarie, purchè assicurino un valore analogo alle precedenti.

 

     Art. 5. Gestione delle partecipazioni ex E.T.S.A.F. Integrazioni alla L.R. n. 41/94.

     1. La Giunta regionale conferisce alla Fidi Toscana S.p.A. [10] mandato a gestire, vendere e ottenere il rimborso delle partecipazioni revenienti dalla liquidazione dell'ETSAF.

     2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994 [11].

     2 bis. [La ripartizione delle disponibilità finanziarie tra i fondi di cui al comma 2 è stabilita dalla Giunta regionale] [12].

     3. [Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al precedente comma 2 lett. b) e della gestione delle partecipazioni sono definite da specifiche direttive del Consiglio regionale] [13].

     4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale [14].

 

     Art. 6. Sostituzione comma 5 e 6 art. 13 della L.R. n. 41/94. [15]


[1] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[2] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[3] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[4] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[5] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[6] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[7] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[8] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[9] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[10] Così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 novembre 1997, n. 82. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della stessa L.R. 82/97.

[11] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 24 dicembre 2002, n. 46 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[12] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 dicembre 2002, n. 46 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[14] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1997, n. 82, sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[15] Vedi L.R. 30 maggio 1994, n. 41.