§ 4.1.84 - L.R. 10 agosto 1992, n. 36.
Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro- forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/08/1992
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Albo regionale agro-forestale.
Art. 2.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 3.  Procedura.
Art. 4.  Aggiornamento dell'Albo.
Art. 5.  Cancellazione dall'albo.
Art. 6.  Ricorso in opposizione.
Art. 7.  Effetti della iscrizione all'albo.
Art. 8.  Disposizioni finali.


§ 4.1.84 - L.R. 10 agosto 1992, n. 36. [1]

Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro- forestale.

(B.U. 19 agosto 1992, n. 46).

 

Art. 1. Albo regionale agro-forestale.

     1. E' istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale.

     2. All'albo possono essere iscritte le imprese che svolgono lavori di sistemazione agraria e forestale, di verde pubblico e privato nonché di difesa delle colture agricole e dei boschi.

     3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione individua la tipologia degli interventi connessi ai lavori di cui al comma precedente, che possono essere realizzati dalle imprese operanti nel settore agro-forestale.

     4. Ai fini dell'iscrizione, le imprese possono associarsi tra loro, in conformità con l'ordinamento vigente. Nell'albo è iscritta la forma associata costituita.

     5. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti agli ambiti territoriali delle province.

     6. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese che realizzano lavori di importo inferiore a L. 75.000.000. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare tale importo in relazione a modificazioni successivamente intervenute dell'Albo nazionale costruttori di cui alla L. 10-2-1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Per i lavori il cui costo complessivo sia superiore all'importo definito secondo le modalità di cui al comma precedente, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei Costruttori, di cui alla L. 10-2- 1962, n. 57, Categoria X b e XI di cui al D.M. 25-2-1982, n. 770, e dimostrare il possesso dei requisiti, di cui al successivo art. n. 2.

     8. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17, 1° e 2° comma [2].

 

     Art. 2. Requisiti per l'iscrizione.

     1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono rivolgere domanda indirizzata alla Giunta regionale corredandola dei documenti e certificati di cui al presente articolo.

     2. Requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione all'albo sono:

     1) Iscrizione alla C.C.I.A. e/o il Tribunale competente quali imprese agricole.

     2) Occupare con contratto di lavoro a tempo indeterminato 15 operai agricoli in forma singola o associata, anche tramite Associazione di impresa temporanea.

     3) Svolgere i lavori di cui al 20 comma dell'art. 1 in via continuativa o comunque ricorrente quale oggetto esclusivo dell'attività di impresa ovvero complementare rispetto alla attività agricola principale.

     3. Costituiscono requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione:

     1) Idoneità tecnica: basata su un'esperienza nel settore da almeno 3 anni da dimostrare mediante certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici riferentesi a lavori eseguiti. I certificati devono indicare specificamente i lavori eseguiti, il loro ammontare, il tempo ed il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze.

     Se trattasi di lavori già eseguiti per conto della Regione o degli Enti delegati, il certificato è rilasciato dal funzionario pubblico responsabile dei lavori.

     Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente, deve essere confermata, previ accertamenti dal Genio Civile.

     2. Attrezzatura tecnica, il cui possesso deve risultare da dichiarazione del richiedente nella quale devono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui si dispone, probanti l'affidabilità dell'impresa sul piano delle prestazioni di esecuzione dei lavori nonché sulla congruità dei costi.

     3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, le modalità delle domande di iscrizione, per le quali può predisporre apposita modulistica, nonché l'elenco dei documenti richiesti per l' accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 3. Procedura.

     1. Le domande di iscrizione sono presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 2, all'ufficio del genio civile nel cui ambito territoriale l'impresa svolge o intende svolgere la propria attività.

     2. Le domande possono essere presentate anche a più uffici del genio civile.

     3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, gli uffici del genio civile trasmettono le domande ricevute alla giunta regionale, unitamente all'istruttoria degli uffici.

     4. La giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, con unica deliberazione, iscrive nell'albo le imprese richiedenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 2. L'iscrizione è disposta nella sezione dell'albo corrispondente all'ufficio di presentazione della domanda.

     5. L'eventuale rifiuto di iscrizione è motivatamente deliberato dalla giunta regionale con lo stesso atto di cui al quarto comma. La deliberazione è comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il rifiuto dell'iscrizione è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 7.

     6. L'elenco delle imprese iscritte all'albo, suddivise nelle varie sezioni, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 4. Aggiornamento dell'Albo.

     1. L'albo regionale agro-forestale è soggetto ad aggiornamento annuale.

     2. A tal fine, entro il 30 ottobre di ogni anno, le imprese iscritte inviano ai corrispondenti uffici del genio civile una relazione sull'attività svolta nonché i documenti attestanti la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

     3. Entro il medesimo termine, le imprese non iscritte possono presentare domanda di iscrizione con le modalità di cui all'art. 3.

     4. Entro il 30 novembre, gli uffici del genio civile trasmettono alla giunta regionale, unitamente all'istruttoria degli uffici, le relazioni e la documentazione ricevute ai sensi del secondo comma, nonché le domande di iscrizione di cui al terzo

comma.

     5. Entro il 31 dicembre la giunta regionale delibera l'aggiornamento. L'aggiornamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 5. Cancellazione dall'albo.

     1. La Giunta regionale, con lo stesso atto con il quale delibera l'aggiornamento dispone motivatamente la cancellazione dall'albo delle imprese che abbiano perduto i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 2.

     2. La cancellazione è altresì disposta in caso di mancato ricevimento della relazione o della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 4.

     3. La deliberazione di cancellazione è comunicata all'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 6. Ricorso in opposizione.

     1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di cui ai precedenti articoli è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione alla giunta regionale.

     2. Il ricorso è presentato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al quinto comma dell'art. 3 e al terzo comma dell'art. 5.

     3. La giunta regionale decide sul ricorso entro 90 giorni dal ricevimento del medesimo.

     4. In caso di accoglimento del ricorso, con lo stesso atto la giunta regionale dispone, con decorrenza immediata, l'integrazione dell'albo, provvedendo alla relativa pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione e alla comunicazione all'interessato.

 

     Art. 7. Effetti della iscrizione all'albo.

     1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, sesto comma, l'iscrizione nell'albo regionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori, di importo pari a quello indicato dal precedente art. 1 comma n. 6 [3], di competenza della Regione, degli enti funzionali della medesima e degli enti locali che fruiscono per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio regionale.

Salvo che non sussistano motivate ragioni di impedimento, i lavori da eseguire in cottimo fiduciario sono affidati ad imprese iscritte all'albo.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicate anche dagli enti locali per lavori riferiti a funzioni regionali ad esse delegate o attribuite.

     3. L'iscrizione all'albo, tuttavia, non preclude all'amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'art. 68, secondo comma, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

     4. Per imprese iscritte all'albo si intendono, ai sensi dei precedenti commi, quelle iscritte nelle sezioni dell'albo corrispondenti all'ambito provinciale nel quale devono eseguirsi i lavori.

 

     Art. 8. Disposizioni finali.

     1. Il dirigente degli Uffici regionali del Genio Civile è considerato Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 per i procedimenti amministrativi attinenti l' iscrizione all'albo di cui alla presente legge. In particolare i Responsabili del Procedimento firmano le istruttorie relative alle singole domande e rispondono in via amministrativa e disciplinare del rispetto delle scadenze previste dalla presente legge.

Nelle deliberazioni della Giunta Regionale relative alle iscrizioni dei richiedenti all'Albo sono inseriti i pareri (le istruttorie) dei Responsabili del Procedimento.

     2. Gli uffici del genio civile curano infine la più ampia pubblicizzazione della istituzione dell'albo di cui alla presente legge, nonché delle disposizioni di attuazione dell'art. 2.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 97 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 della stessa L.R. 39/2000.

[2] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 21 novembre 1994, n. 90.

[3] Comma così modificato con art. 2 L.R. 21 novembre 1994, n. 90.