§ 4.1.82 - R.R. 7 marzo 1992, n. 1.
Usi Civici - Regolamento di attuazione della Legge 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/03/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Indizione delle elezioni.
Art. 3.  Data delle elezioni.
Art. 4.  Compilazione della lista degli elettori.
Art. 5.  Adempimenti della Commissione elettorale mandamentale.
Art. 6.  Presentazione delle candidature.
Art. 7.  Svolgimento delle elezioni.
Art. 8.  Operazioni di scrutinio.
Art. 9.  Comunicazione alla Giunta Regionale.
Art. 10.  Ricorsi.
Art. 11.  Elezioni concernenti A.S.B.U.C. ricadenti su più Comuni.
Art. 12.  Disposizioni finali.


§ 4.1.82 - R.R. 7 marzo 1992, n. 1. [1]

Usi Civici - Regolamento di attuazione della Legge 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.

(B.U. 16 marzo 1992, n. 14).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni per la costituzione dei comitati per le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, A.S.B.U.C. nei successivi articoli, ai sensi della L. 17 aprile 1957, n. 278.

 

     Art. 2. Indizione delle elezioni.

     1. Le elezioni di cui al primo articolo sono indette dalla Giunta regionale ogni cinque anni.

     2. Le elezioni sono altresì indette qualora, per il venir meno della maggioranza dei membri del Comitato, a causa di morte o dimissione nonostante il ricorso alla surroga di cui all'art. 12 comma IV, l'organo decade prima della scadenza del mandato.

     3. Nei casi di cui al precedente comma il Presidente del Comitato comunica immediatamente l'avvenuta decadenza dell'organo al Presidente della Giunta regionale, che provvede ad attivare la Giunta regionale per l'indizione delle elezioni, nominando in attesa delle elezioni un commissario per la gestione ordinaria dell'A.S.B.U.C.

     4. Il Comitato scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.

 

     Art. 3. Data delle elezioni.

     1. Nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono indette le elezioni, che dovranno comunque cadere di domenica, è indicata la data in cui le medesime avranno luogo.

     2. Tale data deve essere compresa nei tre mesi successivi al compimento delle operazioni di revisione periodica delle liste elettorali.

     3. La deliberazione di cui al primo comma, divenuta esecutiva, è prontamente comunicata al Sindaco del Comune interessato e al Presidente dell'A.S.B.U.C.

     4. Il Sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data fissata per le medesime, indicando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 4. Compilazione della lista degli elettori.

     1. La lista generale degli elettori interessati alle elezioni oggetto del presente regolamento è compilata dalla Commissione Elettorale Comunale mediante stralcio delle liste elettorali del Comune medesimo.

     2. A tal fine in primo luogo la Commissione Elettorale Comunale provvede all'accertamento della residenza degli elettori nel territorio frazionale interessato alle elezioni, compilando la lista generale dei votanti.

     3. La lista generale di cui al comma precedente è oggetto della revisione prevista dagli artt. 25 e 25bis della L. 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni «Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali».

     4. La lista generale degli elettori è depositata presso le segreterie dell'A.S.B.U.C. e del Comune. Ogni cittadino può prenderne visione e proporre ricorso, nei casi con le modalità previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.

     5. Il Sindaco non è tenuto alla predisposizione del certificato di iscrizione nella lista elettorale di cui all'art. 19 D.P.R. n. 570/1960.

 

     Art. 5. Adempimenti della Commissione elettorale mandamentale.

     1. La lista elettorale compilata ai sensi del precedente art. 4 unitamente ai relativi documenti giustificativi, nonché ai ricorsi eventualmente presentati è inviata alla Commissione Elettorale Circondariale, per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

     2. La lista elettorale approvata dalla Commissione Elettorale Circondariale è vidimata in ciascun foglio con il bollo della Commissione medesima e la firma del suo presidente, viene trasmessa dalla commissione al Sindaco entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.

 

     Art. 6. Presentazione delle candidature.

     1. Ogni elettore vota fino a 4 candidati scegliendoli liberamente nella lista di cui all'art. 4.

     2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero e presentate da non meno di 5 elettori.

     3. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

     4. Le liste sono presentate alla segreteria del Comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

     5. Il Segretario Comunale o suo sostituto rilascia ricevuta della presentazione della lista indicando il giorno e l'ora della presentazione e nello stesso giorno trasmette la documentazione alla Commissione Elettorale Circondariale che effettua nei termini previsti le verifiche di cui all'art. 30 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 7. Svolgimento delle elezioni.

     1. Le elezioni hanno luogo in un unico seggio, iniziando le operazioni alle ore 7 del giorno stabilito.

     2. La votazione è aperta alle ore 8 e prosegue fino alle ore 20. A tale ora il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo a votare i soli elettori che si trovino ancora nei locali.

     3. Dichiarata chiusa la votazione il presidente e gli altri componenti del seggio procedono agli adempimenti previsti dalla legge.

 

     Art. 8. Operazioni di scrutinio.

     1. Le operazioni di scrutinio si svolgono in conformità con la normativa vigente e devono essere ultimate entro le ore 17 del lunedì successivo alle elezioni.

     2. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

     3. Sono eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età.

 

     Art. 9. Comunicazione alla Giunta Regionale.

     1. Il Sindaco effettua la pubblicazione dei risultati per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti mediante affissione all'albo pretorio del Comune e dell'A.S.B.U.C.

     2. Il Sindaco provvede altresì a notificare la elezione agli eletti, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

 

     Art. 10. Ricorsi.

     1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di ineleggibilità degli eletti sono disciplinati ai sensi della normativa concernente gli analoghi ricorsi previsti per le elezioni amministrative.

 

     Art. 11. Elezioni concernenti A.S.B.U.C. ricadenti su più Comuni.

     1. Qualora le elezioni per il rinnovo del Comitato dell'A.S.B.U.C. riguardino più comuni ciascuno di essi provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori residenti nel Comune medesimo.

     2. L'elezione ha luogo nel Comune in cui è residente il maggior numero degli elettori.

     3. Il Comune di cui al comma precedente è individuato nel manifesto elettorale di cui al IV comma dell'art. 3.

     4. La lista dei candidati approvata dalla Commissione Elettorale Mandamentale è trasmessa a cura del Comune di cui al II comma al Sindaco degli altri Comuni interessati per gli adempimenti previsti dall'art. 31 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

     5. I risultati delle elezioni sono pubblicati presso i Comuni interessati che provvedono altresì a notificarli agli eletti residenti nel proprio territorio, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 9 a carico del Comune in cui si sono svolte le elezioni.

 

     Art. 12. Disposizioni finali.

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni che disciplinano le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni fino a 5.000 abitanti.

     2. Ai candidati e agli eletti si applicano, in quanto compatibili le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali.

     3. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal Comune interessato e le spese documentate saranno rimborsate dall'A.S.B.U.C.

     4. In caso di morte o dimissioni di componenti il comitato subentra volta volta il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto.

     5. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il sindaco del comune in cui si sono svolte le elezioni a seguito di comunicazione del Presidente dell'A.S.B.U.C.

 

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[1] Abrogato dall'art. 36 della L.R. 23 maggio 2014, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.