§ 4.1.63 - L.R. 21 marzo 1988, n. 20.
Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/03/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Beneficiari degli interventi.
Art. 3.  Piani di settore.
Art. 4.  Tipologia degli interventi straordinari.
Art. 5.  Procedure di attuazione degli interventi straordinari.
Art. 6.  Regime degli interventi straordinari.
Art. 7.  Tipologia degli interventi ordinari.
Art. 8.  Procedure di attuazione degli interventi ordinari.
Art. 9.  Regime degli interventi ordinari.
Art. 10.  Comitato tecnico-consultivo.
Art. 11.  Banca dati degli organismi cooperativi.
Art. 12.  Revisione contabile e certificazione dei bilanci.
Art. 13.  Smobilizzazioni patrimoniali.
Art. 14.  Disposizioni particolari per il credito agrario.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 4.1.63 - L.R. 21 marzo 1988, n. 20.

Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale.

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge disciplina in forma organica gli interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale, individuando gli obiettivi e le tipologie dell'intervento, nonché le procedure amministrative e le garanzie per il perseguimento dei fini d'interesse pubblico in ciascun tipo d'intervento.

     2. Finalità generale dell'azione regionale è il miglioramento delle condizioni di produzione del settore agricolo attraverso lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola nella Regione, attuando un coordinamento delle previsioni d'intervento pubblico, in armonia con gli obiettivi e le scelte di politica agricola contenute negli atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

     3. Per il raggiungimento di tali finalità:

     a) sono elaborati piani di settore quali strumenti di orientamento per la programmazione degli interventi a favore del sistema cooperativo;

     b) sono previste forme d'intervento regionale integrative di quelle statali e comunitarie:

     - a carattere ordinario per lo sviluppo ed il consolidamento;

     - a carattere straordinario per la ristrutturazione, la riorganizzazione del sistema cooperativo e per la piena utilizzazione degli impianti a carattere regionale.

 

     Art. 2. Beneficiari degli interventi.

     1. Hanno accesso ai benefici previsti dalla presente legge le Società cooperative agricole e forestali e loro Consorzi, che svolgono la propria attività in prevalenza a favore di aziende operanti in Toscana e siano iscritte nella specifica sezione del Registro Prefettizio delle Società cooperative.

     2. Le Società cooperative e loro Consorzi che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali sono ammessi agli interventi previsti a condizione che l'eventuale ricorso ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli, zootecnici e forestali sia per quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata e/o commercializzata.

     3. Le Società cooperative di conduzione, le conduzioni associate di terreni in forma cooperativa e loro Consorzi sono ammessi agli interventi previsti quando la loro attività è esercitata in modo continuativo e con l'impiego prevalente di lavoro dei soci, su terreni conferiti dai soci stessi o in disponibilità, a qualsiasi titolo, delle Società.

     4. Le Società cooperative di servizi e loro Consorzi sono ammessi agli interventi previsti quando la loro attività è esercitata in modo continuativo e prevalente a favore delle aziende dei soci.

     5. I rapporti di conferimento tra produttori agricoli e cooperative e tra queste e le rispettive forme consortili devono essere regolamentati, con appositi atti, sul piano quantitativo e qualitativo.

     6. Sono altresì ammesse agli interventi previsti le Società di capitali qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, di cui al 2° comma, non sia inferiore al 51%; in questo caso i benefici sono concessi in misura proporzionale alla quota di partecipazione delle stesse cooperative.

     7. Sono beneficiari della presente legge i soggetti che realizzino le iniziative di cui all'art. 7, lett. c), prima alinea, e lett. h), limitatamente all'attuazione delle stesse.

     8. Annualmente i soggetti beneficiari degli interventi trasmettono alla Regione il bilancio e la relazione circa la persistenza dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6 che devono permanere per tutta la durata dell'intervento finanziario regionale e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

 

 

Titolo II

RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO

 

     Art. 3. Piani di settore.

     1. La Giunta regionale, sentite le centrali cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale e con la collaborazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. a), della L.R. 18-10-1977, n. 72, predispone piani di riorganizzazione e ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture cooperative regionali, articolati per settore produttivo.

     2. I piani, elaborati sulla base di valutazioni tecniche ed economiche e sulla base di analisi delle condizioni economiche e finanziarie del comparto cooperativo interessato, costituiscono orientamento della programmazione regionale per gli interventi a favore del sistema cooperativo.

     3. I piani sono finalizzati:

     - al conseguimento di un sistema cooperativo economicamente produttivo;

     - al miglioramento dei rapporti tra organizzazioni consortili e base associativa;

     - alla razionalizzazione delle relazioni tra produzione e mercato.

     4. I piani devono contenere:

     - l'analisi economica e le prospettive del settore di riferimento;

     - l'esame della situazione economica e finanziaria degli organismi cooperativi operanti nel settore di riferimento;

     - gli interventi a carattere straordinario ed ordinario ritenuti necessari per raggiungere le finalità della legge;

     - i parametri funzionali fra capitale sociale e impieghi per realizzare un corretto equilibrio finanziario;

     - l'analisi degli interventi necessari in relazione alle scelte degli altri soggetti economici.

     5. I piani hanno validità triennale, sono approvati dal Consiglio regionale e sono aggiornati in presenza di eventi che comportino modificazioni sostanziali delle condizioni produttive o di mercato comunque tali da modificare gli obiettivi previsti.

 

     Art. 4. Tipologia degli interventi straordinari.

     1. Agli interventi a carattere straordinario, previsti nei piani di settore di cui al precedente art. 3 ed oggetto dei benefici di cui all'art. 6 accedono i soggetti di cui al 1° comma dell'art. 2 e sono relativi:

     a) al consolidamento finanziario dei debiti contratti nei confronti dei soci e/o del sistema bancario non coperti da agevolazioni pubbliche, qualora gli impegni finanziari relativi al consolidamento consentano il conseguimento dell'economicità di gestione;

     b) alla riduzione degli oneri finanziari derivanti da mutui o prestiti contratti dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985, qualora venga accertata l'economicità della gestione;

     c) alla fusione, mediante costituzione di una società nuova o mediante incorporazione, finalizzata al miglioramento produttivo e gestionale;

     d) al miglioramento della gestione finanziaria, eccezionalmente e quando sia dimostrato che l'azienda assolva ad un ruolo indispensabile per l'economia agricola e forestale ed a condizione che l'intervento assicuri la ripresa in termini economici e finanziari;

     e) all'acquisto, in tutto o in parte, delle strutture, dotazioni ed attività commerciali di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2, finalizzato al loro recupero economico e produttivo;

     f) alla liquidazione delle Società cooperative in stato di crisi, senza possibilità di recupero in termini di economicità gestionale;

     g) al mantenimento delle attività produttive delle aziende di imprenditori agricoli, soci di cooperative, che abbiano prestato garanzie personali, a fronte di rapporti di crediti, in conseguenza di obbligazioni non soddisfatte dalla società, in stato di liquidazione.

 

     Art. 5. Procedure di attuazione degli interventi straordinari.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma annuale degli interventi straordinari ed i relativi finanziamenti; il programma fa riferimento alla positiva valutazione dei singoli progetti di consolidamento, ristrutturazione e risanamento, finalizzati al riequilibrio tecnico-gestionale delle imprese.

     2. Le domande per gli interventi straordinari devono essere presentate alla Giunta regionale corredate di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione aziendale dell'ultimo triennio e sulla base dei relativi bilanci ufficiali, con aggiornamento a non oltre tre mesi antecedenti alla data della domanda.

     3. Le domande devono essere altresì corredate di un piano idoneo ad illustrare le prospettive di soluzione della crisi aziendale con riferimento all'impiego dei nuovi investimenti per il recupero dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell'azienda. Il piano e la relazione illustrativa devono essere approvati preventivamente dall'Assemblea dei soci. Il piano deve essere definito nei suoi limiti temporali e sarà sottoposto a verifica ogni due anni.

     4. Il piano deve in particolare dimostrare:

     - la conformità alle azioni indicate nei piani di settore approvati;

     - l'idoneità a risolvere, con gli interventi proposti, lo stato di crisi assicurando il perseguimento della economicità della gestione;

     - la provenienza dei mezzi propri necessari all'attuazione del progetto, con la documentazione dell'assunzione delle obbligazioni da parte dei soci.

 

     Art. 6. Regime degli interventi straordinari.

     1. Gli interventi straordinari, di cui alla presente legge, beneficiano delle seguenti agevolazioni:

     a) azioni di cui al punto a) dell'art. 4:

     - concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata sino a 15 anni ed importo pari al consolidamento finanziario oggetto dell'intervento;

     b) azioni di cui al punto b) dell'art. 4:

     - concorso negli interessi su mutui e prestiti nei limiti dei tassi agevolati previsti dalla normativa vigente;

     c) azioni di cui al punto c) dell'art. 4:

     - contributo in c/capitale pari al 70% dello squilibrio finanziario corrente e da investimenti, nonché dalle perdite di gestione, a condizione che il restante 30% sia coperto dai soci mediante aumento del capitale sociale;

     d) azioni di cui al punto d) dell'art. 4:

     - contributo in c/capitale fino al 70% delle spese di gestione del biennio 1986-87 riconosciute ammissibili, a condizione che la restante parte sia coperta dai soci, mediante aumento del capitale sociale;

     e) azioni di cui al punto e) dell'art. 4:

     - contributo in c/capitale pari al 50% del valore di stima;

     - concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata sino a 15 anni e di importo pari al 50% del valore di cui sopra;

     f) azioni di cui al punto f) dell'art. 4;

     - contributi in c/capitale fino al limite del 70% del netto di liquidazione risultante dall'azione concordataria, a condizione che la restante quota sia coperta dai versamenti dei soci;

     - contributo in c/capitale a favore dei soci che abbiano effettuato il versamento di cui all'alinea precedente, a fronte delle quote di capitale sociale confluite nel netto di liquidazione;

     g) azioni di cui al punto g) dell'art. 4:

     - contributo in c/capitale commisurato al valore attualizzato del concorso negli interessi di un mutuo quindicennale pari alle passività derivanti da esposizioni debitorie, non estinte alla data del 31-12-1987, per prestiti, mutui o aperture di credito, contratte dalle cooperative di conduzione, trasformazione o di servizi, nel quinquennio 1981-1986 nei limiti delle garanzie prestate dai soci delle cooperative e non soddisfatti alle prescritte scadenze.

 

 

Titolo III

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA COOPERATIVO

 

     Art. 7. Tipologia degli interventi ordinari.

     1. Gli interventi a carattere ordinario oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono relativi:

     a) al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e all'adeguamento dei processi commerciali, con investimenti per:

     - l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, comprese le strutture, macchine ed attrezzature;

     - l'acquisizione di spazi di vendita in mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione;

     - la creazione di punti di vendita dei prodotti;

     - l'acquisizione di quote di partecipazioni in società di capitale;

     - l'acquisizione di strutture, dotazioni e attività commerciali;

     - la promozione all'interno ed all'estero dei prodotti, limitatamente a quella svolta dai Consorzi ed organismi di secondo grado a carattere regionale o, in mancanza, limitatamente agli anni 1988 e 1989, da strutture cooperative di primo grado che coordinano l'attività settoriale;

     b) a nuovi investimenti, non previsti al precedente punto a), in immobili, impianti e macchinari e per l'acquisizione di strutture esistenti, nonché per l'acquisto di bestiame da riproduzione;

     c) a favorire iniziative finalizzate a costituire capitali propri adeguati al valore delle strutture e alla dimensione economica delle attività intraprese per:

     - la realizzazione di nuovi strumenti finanziari a carattere cooperativo che, oltre alla prestazione di servizi in materia ed alla contrattazione, per conto dei soci, delle operazioni ordinarie ed agevolate correnti, partecipino al capitale di rischio delle varie iniziative;

     - la realizzazione di progetti di ammodernamento, ristrutturazione e costruzione di impianti di trasformazione e commercializzazione con il ricorso all'autofinanziamento, tramite aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;

     - l'aumento del capitale sociale;

     d) alla dotazione di capitali di conduzione alle cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, trasformazione e trattamento di prodotti agricoli e zootecnici, stalle sociali a fronte dei costi monetari gestionali strettamente necessari, tenendo conto dei tempi occorrenti al loro recupero per effetto della vendita dei prodotti;

     e) alla concessione di acconti ai soci conferenti, qualora vi siano motivate ragioni per attivare questo intervento;

     f) agli acquisti collettivi di beni utili alla gestione delle aziende dei soci;

     g) agli oneri conseguenti alla riduzione di attività di cooperative a cause di eventi calamitosi;

     h) alla promozione per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo ed alla promozione dell'imprenditorialità cooperativa, per consentire il miglioramento della professionalità e capacità di direzione adeguata all'esercizio delle imprese, qualora non assistita da altri interventi regionali;

     i) allo stoccaggio dei prodotti agricoli e zootecnici nonché alla maturazione e invecchiamento;

     l) alla promozione dell'esportazione dei prodotti agricoli tipici della Regione Toscana.

     2. A far data dal 1° gennaio 1989 gli interventi per investimenti di cui ai punti a) e b), sono ammissibili solo in presenza di una capitalizzazione della cooperativa e consorzio adeguata alla necessità di gestione, secondo i parametri indicati all'art. 3.

     3. Agli interventi di cui alla lettera g) accedono anche gli oleifici e frantoi cooperativi che in conseguenza delle gelate del gennaio 1985 abbiano subito riduzione di attività.

 

     Art. 8. Procedure di attuazione degli interventi ordinari.

     1. Il Consiglio regionale dispone gli interventi ordinari nell'ambito del programma regionale in agricoltura di cui all'art. 14 della legge 1° agosto 1981, n. 63.

     2. Le domande per gli interventi ordinari di cui al precedente articolo 7 sono rivolte agli Enti delegati ed alla Giunta regionale.

     3. Le domande per gli interventi di cui alle lettere a, b, c, g), h, del primo comma dell'art. 7, devono essere corredate di un programma di attività e di un piano economico-finanziario che permetta di verificare la capacità dell'impresa a sostenere gli oneri derivanti dagli investimenti stessi, gli effetti sulla gestione delle aziende degli associati nonché l'impegno di conferimento di cui al quinto comma dell'art. 2.

     4. Le domande per interventi di cui alle lettere d, e, f, i, l del primo comma dell'art. 7 devono essere corredate di un preventivo annuale di gestione con l'indicazione di tutti i parametri necessari all'affidamento.

     5. Le domande per interventi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 7, possono essere presentate dai soggetti beneficiari anche attraverso finanziarie costituite da cooperative e loro Consorzi.

 

     Art. 9. Regime degli interventi ordinari.

     1. Gli interventi ordinari, di cui alla presente legge, beneficiano delle seguenti agevolazioni:

     a) azioni di cui alla lettera a) primo, secondo, terzo alinea e lettera b) dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa; l'intervento finanziario regionale può consistere, in alternativa al contributo in c/capitale, nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, riferito ad un mutuo il cui importo, rispetto alla spesa complessiva ammessa, non può superare, in termini di attualizzazione del concorso regionale, la quota di partecipazione regionale sopra indicata; possono essere ammessi a contributo, nella misura soprarichiamata, anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi. Per i progetti trasmessi alla Commissione CEE, ai sensi del Regolamento CEE n. 355/77 o di altra disposizione comunitaria, valgono le specifiche disposizioni regionali in materia [2];

     b) azioni di cui alla lettera a) quarto e quinto alinea dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale fino al 50% della spesa ammessa;

     c) azioni di cui alla lettera a) sesto alinea dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale fino al 30% della spesa rendicontata, nei limiti approvati;

     d) azioni di cui alla lettera c) primo alinea dell'art. 7:

     - la Regione può contribuire alla capitalizzazione iniziale degli organismi finanziari con un apporto annuale sino a 3.000 milioni per quattro anni e tale che esso non superi il 40% della capitalizzazione complessiva;

     e) azioni di cui alla lettera c) terzo alinea dell'art. 7:

     - contributo in c/capitale d'importo pari all'aumento del capitale sociale e comunque non superiore al 50% della differenza tra la spesa di realizzazione della opera e l'importo dei finanziamenti pubblici;

     f) azioni di cui alla lettera c) terzo alinea dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale d'importo pari al 25% dell'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;

     g) azioni di cui alle lettere d), e), f), i), dell'art. 7:

     - concorso regionale sugli interessi su operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Le agevolazioni creditizie relative a spese di commercializzazione possono essere concesse esclusivamente a consorzi e cooperative di 2° grado a carattere regionale o interprovinciale che gestiscono impianti propri o impianti messi a disposizione dalle cooperative conferenti associate.

     Le agevolazioni creditizie previste al punto 4), lettera a) art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 possono essere concesse agli organismi cooperativi che per statuto possono svolgere attività esclusivamente a favore delle aziende dei soci che siano dotate di idonee strutture di magazzinaggio;

     - per gli interventi di cui sopra, in alternativa al concorso negli interessi può essere concesso un contributo in c/capitale pari a quanto previsto per il credito di esercizio dal D.P.C.M. del 29 novembre 1985 riferito all'ammontare del prestito ed alla sua effettiva durata.

     L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'Istituto di Credito dalla quale risulti l'entità e lo scopo del prestito concesso.

     Tali prestiti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

     h) azioni di cui alla lettera g) dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale commisurati alle spese fisse di gestione, proporzionali alla diminuzione di attività.

     Le agevolazioni pubbliche possono essere disposte per tutta la durata della riduzione di attività fino ad un massimo di cinque anni.

     L'attività viene commisurata alla media della produzione dei tre anni precedenti l'evento calamitoso, non tenendo conto delle annate non significative. L'intervento non è cumulabile con quelli erogati o che possono essere erogati in base alla legislazione sulle calamità naturali;

     i) azioni di cui alla lettera h) dell'art. 7:

     - contributi in c/capitale pari al 50% delle spese sostenute per corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione dei quadri amministrativi e tecnici;

     - contributi in c/capitale pari al 50% delle spese per i primi tre anni, per retribuzioni ed oneri contributivi del personale qualificato, inserito nell'ambito della realizzazione dei programmi e progetti di ristrutturazione aziendale;

     - contributi in c/capitale fino al 90% delle spese sostenute per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo;

     l) azioni di cui all'art. 7 punto i), lettera h):

     - contributo in c/capitale di importo pari al 10% delle spese ammesse sostenute e documentate.

 

 

Titolo IV

PRESCRIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

 

     Art. 10. Comitato tecnico-consultivo.

     1. I piani di settore ed i programmi annuali d'intervento di cui agli artt. 3 e 5 sono sottoposti al parere obbligatorio di un Comitato tecnico- consultivo composto da:

     - n. 1 rappresentante del Dipartimento dell'agricoltura con funzioni di Presidente;

     - n. 1 rappresentante dell'ETSAF;

     - n. 3 esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute su base nazionale e maggiormente rappresentative nella Regione;

     - n. 3 esperti designati dalle Associazioni cooperative agricole riconosciute su base nazionale e maggiormente rappresentative nella Regione;

     - n. 1 esperto nel settore del credito;

     - n. 3 esperti in economia agraria e in economia aziendale di cui uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

     2. Il Comitato Tecnico regionale viene costituito con decreto del presidente della Giunta regionale e si rinnova con l'elezione del Consiglio regionale.

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il Regolamento per l'attività del Comitato. Detto Regolamento è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Banca dati degli organismi cooperativi.

     1. Allo scopo di favorire una maggiore conoscenza del sistema cooperativo, è istituita una banca dati degli organismi cooperativi.

     2. A tal fine le società cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a compilare un apposito formulario contenente in particolare dati sull'attività, consistenza e caratteristiche della cooperativa, da segnalare unitamente alle domande di cui agli artt. 5 e 8.

     3. I soggetti di cui al precedente comma 2, sono tenuti a fornire annualmente i dati relativi all'aggiornamento del formulario.

     4. Con successivo atto amministrativo la Giunta regionale provvederà ad individuare i criteri per la compilazione del formulario.

 

     Art. 12. Revisione contabile e certificazione dei bilanci.

     1. Le società cooperative ammesse agli interventi straordinari di cui al precedente art. 4, devono essere sottoposte prima della erogazione dell'intervento, alla revisione contabile od alla certificazione del bilancio, secondo le indicazioni delle rispettive associazioni cooperative, riconosciute a livello nazionale.

     2. Le società cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute a livello nazionale sono sottoposte, prima della erogazione dell'intervento alla revisione contabile od alla certificazione del bilancio da parte di una società di certificazione iscritta negli Albi della Consob.

 

     Art. 13. Smobilizzazioni patrimoniali.

     Per le azioni riferibili agli interventi straordinari di cui al precedente art. 4, possono essere concesse deroghe alle prescrizioni, ai vincoli indicati negli atti di concessioni e nulla-osta regionali.

     L'autorizzazione della delega viene disposta dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Disposizioni particolari per il credito agrario.

     1. Le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed ove applicabili dalle garanzie previste dalle leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59 e 1 giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. [1].

     3. Le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge sono effettuate in base e nei limiti dei tassi di riferimento stabiliti dal Ministero del Tesoro e dei tassi agevolati determinati con D.P.C.M. 29-11- 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie.

     1. La legge di bilancio provvede annualmente alla iscrizione, in appositi capitoli, delle somme necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali.

     1. In attesa che vengano predisposti ed approvati i piani di cui agli artt. 3 e 5, gli interventi saranno effettuati in conformità ai criteri previsti, con deliberazioni approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione ogni altra disposizione legislativa regionale concernente interventi finanziari della Regione a favore del sistema cooperativo, ad esclusione della legislazione di recepimento della normativa statale e comunitaria.

     Gli enti cooperativi disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sono comunque beneficiari delle provvidenze disposte dalla relativa normativa regionale.

 

 


[2] Alinea così sostituita con L.R. 1° febbraio 1989, n. 12, art. 5.

[1] Comma omesso nel presente articolo e riportato a modifica alla L.R. 29 novembre 1982, n. 84.