§ 3.6.9 - L.R. 14 aprile 1999, n. 21.
Interventi in favore delle strutture dello spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 sport e tempo libero
Data:14/04/1999
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Beneficiari degli interventi).
Art. 3.  (Operazioni di credito a protratta scadenza).
Art. 4.  (Anticipazioni bancarie per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli).
Art. 5.  (Procedure per la concessione delle garanzie).


§ 3.6.9 - L.R. 14 aprile 1999, n. 21.

Interventi in favore delle strutture dello spettacolo.

(B.U. 23 aprile 1999, n. 12).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto, attua in sostegno delle strutture dello spettacolo localizzate in Toscana interventi finanziari concernenti:

     a) il rilascio di garanzie sussidiarie per la trasformazione di debiti a breve termine verso le banche in passività a protratta scadenza;

     b) il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli per la parte non coperta da contributi pubblici.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando le disponibilità dei fondi speciali rischi costituiti per le stesse finalità ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995 n. 12 "Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1995" risultanti presso Fidi Toscana S.p.A.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati esclusivamente a norma degli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Beneficiari degli interventi).

     1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, enti locali e loro associazioni che svolgono, senza fini di lucro, attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

 

     Art. 3. (Operazioni di credito a protratta scadenza).

     1. Fidi Toscana S.p.A. rilascia in favore dei soggetti indicati all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di operazioni di credito a protratta scadenza concesse dalle banche a titolo di trasformazione di debiti a breve termine contratti nei loro confronti, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui all'art. 34, comma 1, della L.R. 12/1995.

     2. Le operazioni hanno una durata massima di sette anni, incluso un periodo di preammortamento fino a due anni.

     3. La garanzia sussidiaria è concessa nella misura del 35% dell'importo dell'operazione garantita, fino ad un massimo di lire 400 milioni (Euro 206.582,75).

     4. Con le disponibilità del fondo, Fidi Toscana S.p.A. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo stesso.

     5. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun anno solare.

 

     Art. 4. (Anticipazioni bancarie per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli).

     1. Fidi Toscana S.p.A. rilascia in favore dei soggetti indicati all'art. 2 garanzia sussidiaria a fronte di anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli, per la parte non coperta da contributi pubblici, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rischi di cui all'art. 34, comma 3, della L.R. 12/1995.

     2. L'importo massimo dell'anticipazione garantita non può essere superiore al 50% delle spese previste e comunque non superiore all'importo di lire 200 milioni (Euro 103.291,37) per ciascun soggetto richiedente. La durata massima delle operazioni è di diciotto mesi.

     3. La garanzia sussidiaria a fronte delle anticipazioni è concessa nella misura del 50% garantito.

     4. Con le disponibilità del fondo Fidi Toscana S.p.A. attiva operazioni per un importo non superiore a sei volte l'entità del fondo stesso.

     5. La liquidazione delle eventuali perdite è effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun anno solare.

 

     Art. 5. (Procedure per la concessione delle garanzie).

     1. Le domande per la concessione delle garanzie sussidiarie per le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono presentate a Fidi Toscana S.p.A., la quale ne cura l'istruttoria.

     2. I contributi e le spese di istruttoria relativi al rilascio delle garanzie sono stabiliti ai sensi dello Statuto di Fidi Toscana S.p.A.

     3. Fidi Toscana S.p.A. stipula apposita convenzione con le banche al fine di determinare le condizioni, le modalità e le procedure per la attivazione delle operazioni di credito.

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA