Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 06/04/2000 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Ente teatrale italiano - Teatro della Pergola. |
Art. 3. Contributo straordinario ai Teatri di tradizione e al Festival Pucciniano. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 3.5.88 - L.R. 6 aprile 2000, n. 49. [1]
Disposizioni per la promozione di attività culturali nel settore dello spettacolo.
(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione e allo sviluppo delle attività culturali di cui all'articolo 4 dello Statuto, interviene a sostegno delle istituzioni nel settore dello spettacolo di cui ai successivi articoli per le finalità ivi specificate.
Art. 2. Ente teatrale italiano - Teatro della Pergola.
1. La Regione interviene in favore dell'Ente teatrale italiano (E.T.I.) - Teatro della Pergola di Firenze con un contributo straordinario di lire 2.150.000.000 (due miliardi centocinquanta milioni), suddiviso in cinque quote annuali di lire 430.000.000 (quattrocentotrentamilioni) ciascuna.
2. Il contributo di cui al comma 1, è finalizzato ad agevolare la realizzazione del progetto denominato "ETI - Teatro della Pergola - Centro di promozione - Biblioteca teatrale Alfonso Spadoni", con vincolo di destinazione al funzionamento e all'attività della "Biblioteca teatrale Alfonso Spadoni", una cui sezione è dedicata alla documentazione relativa al teatro delle donne.
3. La Giunta regionale provvede a liquidare la prima quota di contributo all'Ente teatrale italiano - Teatro della Pergola, previa intesa su un programma quinquennale, corredato dal relativo piano finanziario.
4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, l'erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sull'attività svolta dalla "Biblioteca teatrale Alfonso Spadoni", corredato dal consuntivo finanziario relativo all'utilizzazione del contributo regionale.
Art. 3. Contributo straordinario ai Teatri di tradizione e al Festival Pucciniano.
1. Per l'anno 2000, la Regione assegna un contributo finanziario straordinario per sostenere la produzione lirica svolta dai Teatri di tradizione (Comitato Estate Livornese CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa) e dalla Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio nella misura di L. 700.000.000
(settecentomilioni), in favore dell'Associazione Teatro di Pisa.
2. Il contributo straordinario è finalizzato ad un'utilizzazione comune da parte dei soggetti indicati al comma 1, di "Città Lirica Orchestra", in base ad un programma concertato ed approvato con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'atto di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1, adottato ai sensi della
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con la seguente variazione da apportare allo stato previsionale della spesa del bilancio del corrente esercizio per analoghi importi di competenza e cassa:
In diminuzione
Cap. 16150 "Contributo a fondazioni Orchestra regionale toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana (LL.RR. 31 dicembre 1984, n.75; 31 luglio 1989, n. 47 e 12 marzo 1992, n. 8)" L. 430.000.000
Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali (spese correnti articoli 38-87
In aumento di nuova istituzione
Cap. 16145 "Contributo straordinario quinquennale All'Ente Teatrale Italiano Centro di promozione teatrale - Teatro della Pergola per la realizzazione del progetto Biblioteca Teatrale Alfonso Spadoni (
Cap. 16146 "Contributo straordinario all'Associazione Teatro di Pisa (art. 3
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 70 della