§ 3.5.17 - L.R. 13 giugno 1983, n. 41.
Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione «Guido D'Arezzo».


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:13/06/1983
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del Decreto delegato 24 luglio 77 n. [...]
Art. 2.      Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione
Art. 3.      All'onere di L. 100.000.000 previsto nel precedente art. 2, 2° comma, si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 16080 del bilancio di previsione 1983.


§ 3.5.17 - L.R. 13 giugno 1983, n. 41. [1]

Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione «Guido D'Arezzo».

(B.U. 22 giugno 1983, n. 31).

 

Art. 1.

     Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del Decreto delegato 24 luglio 77 n. 616, la Regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della Fondazione «Guido D'Arezzo», che ha per fine la promozione e lo sviluppo della polifonia ed il sostegno delle attività corali in Toscana.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione [2]. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale compiono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

     La Regione conferisce alla Fondazione la somma di L. 100.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di primo impianto.

 

     Art. 3.

     All'onere di L. 100.000.000 previsto nel precedente art. 2, 2° comma, si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 16080 del bilancio di previsione 1983.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 8 della stessa L.R. 45/2000.

[2] V. Del. C. 22 febbraio 1983, n. 119 (pubblicata nel B.U. 20 luglio 1983, n. 35, parte prima).