§ 3.5.4 - L.R. 3 luglio 1976, n. 33 [*] /a.
Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:03/07/1976
Numero:33


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana promuove lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e d'interesse locale e la tutela degli archivi affidati ad enti locali, comunque di competenza della Regione, e ne [...]
Art. 2.      Le biblioteche degli enti locali sono strumenti culturali al servizio dei cittadini. Esse con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni [...]
Art. 3.      Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla inventariazione dei documenti degli archivi ad essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia [...]
Art. 4.      Per assicurare un servizio di pubblica lettura il Comune istituisce una biblioteca pubblica o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da enti locali.
Art. 5.      Le biblioteche degli enti locali sono aperte a tutti e i servizi di consultazione e di prestito delle pubblicazioni sono gratuiti.
Art. 6.      Alle attività della biblioteca presiede una apposita commissione di nomina dell'ente locale e disciplinata dallo statuto della biblioteca.
Art. 7.      I regolamenti organici degli enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche, in modo da comprendervi bibliotecari e assistenti di biblioteca.
Art. 8.      Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche e degli archivi loro affidati gli enti locali e gli enti proprietari di biblioteche di interesse locale possono [...]
Art. 9.      I Comuni e le Province depositano ogni pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche. Le Province inoltre depositano copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca dei comuni del [...]
Art. 10.      Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi di cui all'art. 3 della presente legge i documenti posseduti, una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.
Art. 11.      Il Consiglio regionale, nelle materie di cui alla presente legge, esercita le seguenti funzioni:
Art. 12.      Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e attribuite dal precedente articolo alla competenza della Giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al [...]
Art. 13. 
Art. 14.      E' soppressa la Soprintendenza ai beni librari.
Art. 15.      Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le biblioteche d'interesse locale, salvo quelle riguardanti la tutela del patrimonio librario.
Art. 16.      I Comuni svolgono le funzioni previste dalla presente legge in materia di biblioteche coordinandole con quelle loro delegate dalla legge regionale 7-6-1975, n. 71, art. 2, I comma, lett. a), e [...]
Art. 17.      Sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative all'attività promozionale di forme di coordinamento e di associazione di cui al precedente art. 8; sono altresì delegate alle [...]
Art. 18.      Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, a parte quanto previsto dal successivo art. 20, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio [...]
Art. 19.      (Soppresso)
Art. 20. 
Art. 21.      (Soppresso)
Art. 22.      Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 13 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 60.000.000.
Art. 23.      Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 210.000.000.
Art. 24. 
Art. 25.      Gli enti delegati trasmettono annualmente in allegato ai programmi di intervento disposti ai sensi degli artt. 18
Art. 26.      La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, e tutti gli elementi che possano [...]
Art. 27.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio un progetto organico di ripartizione territoriale dei sistemi.
Art. 28.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti delle biblioteche degli enti locali dovranno essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa.
Art. 29.      Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica lettura gli enti locali in occasione della adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 7, I comma possono dettare norme [...]
Art. 30.      La presente legge, ai fini dei finanziamenti di cui ai precedenti artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23, avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Art. 31.      Nel primo anno di applicazione della presente legge i programmi di intervento di cui ai precedenti artt. 18 lett. d) e 20 lett. c) dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in [...]
Art. 32.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 990.000.000, saranno fronteggiati con i fondi del cap. 08470 del Bilancio 1976 che viene istituito con la seguente [...]
Art. 33.      E' abrogata, per la parte concernente le biblioteche di enti locali e di interesse locale, la legge regionale 17-6-1972, n. 13.]


§ 3.5.4 - L.R. 3 luglio 1976, n. 33 [*] [1] [1]/a.

Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali.

 

[Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione Toscana promuove lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e d'interesse locale e la tutela degli archivi affidati ad enti locali, comunque di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione regionale, secondo i principi e le finalità indicate negli artt. 3 e 4 dello Statuto.

     A tal fine incentiva lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi; cura la tutela del patrimonio librario, documentario e archivistico; provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'istituzione di un sistema regionale di biblioteche e di un sistema di archivi, alla promozione di sistemi intercomunali, alla promozione di reti urbane di pubblica lettura; esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento.

 

     Art. 2.

     Le biblioteche degli enti locali sono strumenti culturali al servizio dei cittadini. Esse con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e alla cultura, anche in collegamento con le strutture culturali di educazione ricorrente:

     a) mediante il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione, la tutela e l'uso pubblico di opere e documenti manoscritti, a stampa e audiovisivi;

     b) mediante la diffusione dell'informazione;

     c) mediante iniziative che contribuiscono alla conoscenza della storia e della tradizione locale nonché della realtà contemporanea.

 

     Art. 3.

     Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla inventariazione dei documenti degli archivi ad essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

 

Titolo II

DISCIPLINA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 4.

     Per assicurare un servizio di pubblica lettura il Comune istituisce una biblioteca pubblica o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da enti locali.

     I Comuni, in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, anche avvalendosi della collaborazione di enti, associazioni, istituti che siano dotati di strutture bibliotecarie e abbiano come loro finalità lo sviluppo culturale e civile del cittadino.

     I Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti istituiscono una rete urbana decentrando opportunamente sul loro territorio servizi di pubblica lettura il cui fondo di dotazione libraria tenda a corrispondere per quanto riguarda la quantità e la qualità, agli standards nazionali ed internazionali elaborati dai competenti organismi.

 

     Art. 5.

     Le biblioteche degli enti locali sono aperte a tutti e i servizi di consultazione e di prestito delle pubblicazioni sono gratuiti.

     Le biblioteche degli enti locali sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione attraverso il prestito delle pubblicazioni e lo scambio delle informazioni bibliografiche.

     Gli enti locali adottano per le proprie biblioteche statuti e regolamenti conformi ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 6.

     Alle attività della biblioteca presiede una apposita commissione di nomina dell'ente locale e disciplinata dallo statuto della biblioteca.

     La commissione è composta in modo da essere espressione anche delle minoranze consiliari e da garantire la rappresentanza, nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere, favorendo inoltre la partecipazione della rappresentanza degli utenti. Fanno inoltre parte della commissione uno o più rappresentanti del personale della biblioteca, fra i quali il bibliotecario o l'assistente di biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

     Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

     a) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche allo statuto di cui al precedente art. 5;

     b) determinare i criteri di scelta nonché la scelta degli acquisti, coordinamento, nel caso di biblioteca aderente ad un sistema, le proprie esigenze con quelle più generali del sistema stesso;

     c) presentare annualmente all'ente locale la relazione dell'attività svolta e il piano di attività per l'anno successivo;

     d) curare le forme di attuazione delle attività culturali della biblioteca, secondo gli indirizzi generali e il piano di attività di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, approvati dal Consiglio dell'ente locale;

     e) ricercare ogni forma di collaborazione con quanti, enti, associazioni, istituti, perseguano le finalità espresse dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     I regolamenti organici degli enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche, in modo da comprendervi bibliotecari e assistenti di biblioteca.

     I regolamenti organici degli enti locali potranno altresì prevedere, per le attività svolte dalle biblioteche, di cui al precedente art. 2, personale ad esse specificamente addetto.

     Per l'ammissione ai concorsi per bibliotecari dovrà essere richiesto il possesso del diploma di laurea; a quelli per assistenti di biblioteca il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

     Tra le prove di esame dovranno essere comprese anche prove tecniche: di biblioteconomia e di bibliografia per i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca; di materie attinenti ai servizi svolti nell'ambito della biblioteca, per il personale di cui al precedente secondo comma.

     Nella valutazione dei titoli, dovrà essere tenuta in conto la frequenza con esito favorevole di corsi, tenuti da enti pubblici e specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale delle biblioteche e degli archivi.

     La direzione delle biblioteche dovrà essere affidata, secondo quanto stabilito dai regolamenti organici:

     a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai 20.000 abitanti;

     b) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca, negli altri casi.

     Per il personale tecnico delle biblioteche dovrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione.

 

     Art. 8.

     Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche e degli archivi loro affidati gli enti locali e gli enti proprietari di biblioteche di interesse locale possono unirsi in consorzio o associarsi, tenendo conto della suddivisione del territorio in distretti scolastici ed eventuali loro aggregazioni, dando luogo alla formazione di sistemi bibliotecari ed archivistici, che realizzino i principi indicati all'art. 1 della presente legge.

     Il sistema bibliotecario, anche mediante l'utilizzazione di una delle biblioteche aderenti che assume le funzioni di centro del sistema, realizza i servizi richiesti dalle biblioteche collegate, ne coordina l'attività, assicura alle biblioteche aderenti il buon andamento dei servizi anche con l'intervento del personale tecnico necessario, cura i rapporti con la competente amministrazione provinciale per le materie di cui all'art. 17 e con i competenti uffici regionali.

     La gestione del sistema è affidata ad una apposita commissione disciplinata dallo statuto del consorzio o dalla associazione e composta, in quanto possibile, secondo i criteri di cui all'art. 6, II comma, garantendosi comunque la rappresentanza dei proprietari di biblioteche di interesse locale eventualmente associate.

     Resta pertanto ferma, per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli enti locali aderenti al consorzio o associata, la commissione di cui all'art. 6.

 

     Art. 9.

     I Comuni e le Province depositano ogni pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche. Le Province inoltre depositano copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca dei comuni del territorio provinciale e nelle biblioteche centro di sistema del territorio regionale.

     Regione, Province e Comuni depositano copia delle proprie pubblicazioni presso la biblioteca del Consiglio regionale. La Regione deposita copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca di ente locale del territorio regionale.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni centro di sistema e ciascuna biblioteca di ente locale che non aderisca ad un sistema, deposita presso la Regione copia di ciascuna nuova scheda inserita nei suoi cataloghi.

 

     Art. 10.

     Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi di cui all'art. 3 della presente legge i documenti posseduti, una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

     Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione.

     Presso la biblioteca dell'ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dell'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema. Presso il servizio regionale per i beni librari e archivistici sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di enti locali della Regione.

 

Titolo III

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 11.

     Il Consiglio regionale, nelle materie di cui alla presente legge, esercita le seguenti funzioni:

     a) determinazione degli orientamenti programmatici e degli indirizzi di attività del settore;

     b) approvazione dei criteri d'intervento di cui all'art. 13 e dei programmi d'intervento di cui ai successivi artt. 18 [1]/b, e 20 [1]/b, nonché del piano di riparto per il finanziamento degli oneri aggiuntivi di cui agli artt. 19 e 21.

     La Giunta regionale esercita le funzioni previste dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 agli artt. 7, II comma, lett. b) ed e) e 9 e quelle previste dal successivo art. 14 della presente legge.

     Il Presidente della Giunta regionale emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta (o provvede con proprio atto alla relativa delega ai singoli componenti la Giunta) e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 12.

     Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e attribuite dal precedente articolo alla competenza della Giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta regionale stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

     La Giunta regionale può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta regionale curano il rispetto di tali direttive.

     La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse modalità.

     La Giunta regionale con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

 

     Art. 13. [2]

     La Regione Toscana promuove e coordina, anche mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo delle attività scientifiche, tecniche e di divulgazione, in materia biblioteconomica e archivistica, comprese quelle promosse dagli enti locali attraverso le proprie biblioteche e i propri archivi, e realizzare in pubblicazioni, corsi culturali e borse di studio.

     Per le attività di formazione e aggiornamento e per particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione Toscana promuove rapporti di collaborazione con le Università, con gli enti locali e con enti pubblici specializzati.

     Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, stabilisce annualmente con propria deliberazione i criteri per gli interventi di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 14.

     E' soppressa la Soprintendenza ai beni librari.

     Le attività istruttorie, esecutive e operative già svolte dal suddetto ufficio ai sensi dell'art. 19, I comma, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e relative a materia non oggetto di delega ai sensi della precedente legge, sono attribuite al Dipartimento istruzione e cultura.

     Nell'ambito del Dipartimento istruzione e culturale è istituito il Servizio regionale per i beni librari e archivistici, che svolge le attività di cui al precedente comma.

     Il Servizio regionale per i beni librari e archivistici svolge inoltre funzioni di consulenza, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico- scientifica in ordine alle seguenti materie:

     a) formazione e aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;

     b) redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche;

     c) formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

     d) contributo alla diffusione di studi specializzati nelle materie di cui alla precedente lettera c) mediante pubblicazione di opere curate direttamente;

     e) formazione e aggiornamento del Catalogo unico regionale toscano, anche con la raccolta delle schede di cui al precedente art. 9, comma III;

     f) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale toscana;

     g) formazione e funzionamento di un laboratorio regionale di conservazione e restauro, quale servizio gratuito a favore degli enti locali.

     La dotazione organica della Soprintendenza ai beni librari prevista dalla tabella A-24 allegata alla citata legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 è portata in aumento a quella prevista per il Dipartimento finanze e bilancio della tabella A-3, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

 

Titolo IV

DELEGA DELLE FUNZIONI

 

     Art. 15.

     Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le biblioteche d'interesse locale, salvo quelle riguardanti la tutela del patrimonio librario.

     Le funzioni delegate ai Comuni saranno esercitate secondo i seguenti indirizzi:

     a) assicurare l'uso pubblico delle biblioteche d'interesse locale, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti organi regionali e la loro partecipazione al Catalogo unico regionale;

     b) potenziare le biblioteche depositarie di un patrimonio librario di interesse storico o che svolgono una funzione integrativa del servizio per la diffusione della lettura nel territorio.

 

     Art. 16.

     I Comuni svolgono le funzioni previste dalla presente legge in materia di biblioteche coordinandole con quelle loro delegate dalla legge regionale 7-6-1975, n. 71, art. 2, I comma, lett. a), e art. 7, I comma, lett. a) in modo da attuare la maggiore compenetrazione tra le strutture bibliotecarie pubbliche e quelle scolastiche, anche per la realizzazione di quanto previsto all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 17.

     Sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative all'attività promozionale di forme di coordinamento e di associazione di cui al precedente art. 8; sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative, relative all'assistenza amministrativa e tecnica dei sistemi.

     Le funzioni delegate sono esercitate secondo i seguenti indirizzi:

     a) assicurare la maggiore diffusione dei servizi bibliotecari anche in relazione alle condizioni socio-economiche della popolazione e tenendo conto degli standards nazionali e internazionali elaborati dai competenti organismi;

     b) svolgere le funzioni d'indirizzo e di collegamento dei servizi tecnici d'informazione bibliografica e di catalogazione presso i sistemi intercomunali;

     c) coordinare gli interventi effettuati a norma della presente legge con quelli effettuati a norma della legge regionale 7-6-1975, n. 71, art. 4, I comma, lett. a), in modo da attuare la maggiore compenetrazione tra le strutture bibliotecarie pubbliche e quelle scolastiche.

 

Titolo V

FINANZIAMENTI

 

     Art. 18.

     Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, a parte quanto previsto dal successivo art. 20, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo, la spesa di L. 500.000.000.

     Il finanziamento regionale è assegnato ai Comuni ed alle Province, sotto forma di contributo, in relazione ai programmi di intervento relativi alle proprie biblioteche e a quelle su cui esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'art. 15; al potenziamento ed alla conservazione delle strutture ed al patrimonio librario ed archivistico; alle attività da svolgere nell'ambito del servizio bibliotecario ed archivistico e all'adesione ad un sistema o ad una rete urbana [3].

 

     Art. 19.

     (Soppresso) [3]/b.

 

     Art. 20. [2]

     Per il finanziamento degli oneri che le Province sosterranno per l'esercizio delle funzioni loro delegate ai sensi dell'art. 17, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 150 milioni.

     La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le province in relazione ai programmi di sviluppo dei sistemi, da presentare alla Regione [4].

 

     Art. 21.

     (Soppresso) [3]/b.

 

     Art. 22.

     Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 13 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 60.000.000.

 

     Art. 23.

     Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 210.000.000.

 

     Art. 24. [5]

     Le somme di cui ai precedenti artt. 18 e 20 sono assegnate agli enti locali mediante piano di riparto approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 25.

     Gli enti delegati trasmettono annualmente in allegato ai programmi di intervento disposti ai sensi degli artt. 18 [1]/b, e 20 [1]/b una relazione, i prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto delle spese sostenute. Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, alla fine di una più organica informazione, i dati relativi all'esercizio delle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

 

     Art. 26.

     La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, e tutti gli elementi che possano consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti nel settore, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie degli enti locali.

 

     Art. 27.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio un progetto organico di ripartizione territoriale dei sistemi.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti delle biblioteche degli enti locali dovranno essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa.

 

     Art. 29.

     Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica lettura gli enti locali in occasione della adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 7, I comma possono dettare norme transitorie che prevedono concorsi interni per l'inquadramento del personale che alla data del 31 marzo 1976, oltre al possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti organici e dal III comma del precedente art. 7, abbia svolto ininterrottamente per almeno un anno mansioni di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi ai concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno un anno presso la biblioteca dell'ente cui si riferisce il concorso, o presso altre biblioteche, e nelle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso. purché provvisti di titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 7, III comma.

 

     Art. 30.

     La presente legge, ai fini dei finanziamenti di cui ai precedenti artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23, avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1976.

 

     Art. 31.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge i programmi di intervento di cui ai precedenti artt. 18 lett. d) e 20 lett. c) dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 32.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 990.000.000, saranno fronteggiati con i fondi del cap. 08470 del Bilancio 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

     (omissis)

     La spesa relativa agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

 

     Art. 33.

     E' abrogata, per la parte concernente le biblioteche di enti locali e di interesse locale, la legge regionale 17-6-1972, n. 13.]

 

 

 

[Allegato

 

 

TABELLA A-3

__________________________________________________________________

                      DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

Fascia                 MANSIONI OBIETTIVE                Dotazioni

Funzionale                                         Parziali totali

__________________________________________________________________

VII              Esperto in materie amministrative     2

                 Esperto in finanza e contabilità

                 pubblica                              4

                                                     ______

                                                                6

VI               Assistente amministrativo             3

                 Assistente in finanza e contabilità

                 pubblica                              5

                                                     ______

                                                                8

V                Collaboratore amministrativo          6

                 Collaboratore contabile              12

                 Collaboratore tecnico                 2

                                                     ______

                                                               20

IV               Applicato                             9

                 Applicato meccanografico              2

                                                     ______

                                                               11

III              Centralinista                         5

                 Autista                              14

                 Dattilografo                          2

                                                     ______

                                                               21

II               Commesso                             36

                                                     ______

                                                               36

I                Inserviente                           6

                                                     ______

                                                                6

                                                                     ______

                                                              108

__________________________________________________________________

 

 

TABELLA A-12

__________________________________________________________________

                     DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

Fascia                  MANSIONI OBIETTIVE               Dotazioni

Funzionale                                         Parziali totali

__________________________________________________________________

VII             Esperto in materie amministrative      1

                Esperto in materia di istruzione       5

                Esperto per il patrimonio museale

                e ambientale                           1

                Esperto al patrimonio librario

                e archivistico                         1

                Esperto in materia di spettacolo,

                sport e tempo libero                   1

                                                     ______

                                                                9

VI              Assistente amministrativo              5

                Assistente per l'istruzione            5

                Assistente per il patrimonio

                culturale e servizi sociali            6

                                                     ______

                                                               16

V               Collaboratore amministrativo           3

                Collaboratore per l'istruzione

                e cultura                             11

                                                     ______

                                                               14

IV              Stenodattilografo                      3

                Applicato                              5

                                                     ______

                                                                8

III             Dattilografo                           3

                                                     ______

                                                                3

                                                                     ______

                                                               50

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[*] L'art. 11 della L.R. 1 luglio 1999, n. 35 abroga la presente legge, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

[1] Pubblicata nel B.U. 9 luglio 1976, n. 34, parte prima.

[1]1/a V. anche le modificazioni alla presente legge, introdotte con L.R. 31 ottobre 1983, n. 71 «Modifiche dei termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente Leggi Regionali 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 24/82 e successive modificazioni».

[1]1/b Le dizioni «lett. d» e «lett. c», già indicate nel presente punto b), sono state soppresse con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, art. 4 (pubblicata nel B.U. 31 agosto 1983, n. 41, parte prima).

[1]1/b Le dizioni «lett. d» e «lett. c», già indicate nel presente punto b), sono state soppresse con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, art. 4 (pubblicata nel B.U. 31 agosto 1983, n. 41, parte prima).

[2] Con L.R. 30 novembre 1982, n. 87, articolo unico (pubblicata nel B.U. 7 dicembre 1982, n. 64, Suppl. straord.) è stata introdotta la seguente norma transitoria relativa al finanziamento agli enti locali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983: «Le domande di finanziamento per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate di cui agli artt. 18 e 20 della L.R. 3 luglio 1976, n. 33 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali", nonché per gli interventi di cui all'art. 13 della citata legge devono essere presentate dai Comuni e dalle Province alla Giunta regionale entro il 15 dicembre 1982.

[3] Il secondo e terzo comma del presente articolo sono stati così sostituiti con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, cit., art. 1.

[3]3/b Articolo abrogato con L.R. 10 gennaio 1985, n. 1.

[2] Con L.R. 30 novembre 1982, n. 87, articolo unico (pubblicata nel B.U. 7 dicembre 1982, n. 64, Suppl. straord.) è stata introdotta la seguente norma transitoria relativa al finanziamento agli enti locali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983: «Le domande di finanziamento per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate di cui agli artt. 18 e 20 della L.R. 3 luglio 1976, n. 33 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali", nonché per gli interventi di cui all'art. 13 della citata legge devono essere presentate dai Comuni e dalle Province alla Giunta regionale entro il 15 dicembre 1982.

[4] Comma così sostituito con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, cit., art. 2.

[3]3/b Articolo abrogato con L.R. 10 gennaio 1985, n. 1.

[5] Articolo così sostituito con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, cit., art. 3.

[1]1/b Le dizioni «lett. d» e «lett. c», già indicate nel presente punto b), sono state soppresse con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, art. 4 (pubblicata nel B.U. 31 agosto 1983, n. 41, parte prima).

[1]1/b Le dizioni «lett. d» e «lett. c», già indicate nel presente punto b), sono state soppresse con L.R. 23 agosto 1983, n. 65, art. 4 (pubblicata nel B.U. 31 agosto 1983, n. 41, parte prima).