§ 3.3.61 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:03/01/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Introduzione dell’articolo 6 bis nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione [...]
Art. 2.  Introduzione dell’articolo 6 ter nella l.r. 32/2002.
Art. 3.  Introduzione dell’articolo 6 quater nella l.r. 32/2002.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 32 della l.r. 32/2002.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.3.61 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale.

(B.U. 12 gennaio 2005, n. 3).

 

Art. 1. Introduzione dell’articolo 6 bis nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

     1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 bis:

“Art. 6 bis. Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale.

1. Nell’ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, sono soggetti della programmazione:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) i comuni delle zone socio-sanitarie;

c) le province;

d) la Regione.”.

 

     Art. 2. Introduzione dell’articolo 6 ter nella l.r. 32/2002.

     1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 ter:

“Art. 6 ter. Conferenza zonale per l’istruzione.

1. La conferenza zonale per l’istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona sociosanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all’adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.”.

 

     Art. 3. Introduzione dell’articolo 6 quater nella l.r. 32/2002.

     1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 quater:

“Art. 6 quater. Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all’istruzione.

1. Al fine dell’attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell’istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca per definire:

a) le modalità per la determinazione e l’assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell’amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell’amministrazione scolastica statale in ordine all’istruttoria per l’attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l’assegnazione e la mobilità del personale;

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell’azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 32 della l.r. 32/2002.

     1. All’articolo 32 (Regolamento di esecuzione), comma 1, le parole “la Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “la Regione”.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.