§ 3.3.55 - L.R. 24 dicembre 2003, n. 65.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:24/12/2003
Numero:65

§ 3.3.55 - L.R. 24 dicembre 2003, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(B.U. 2 gennaio 2004, n. 1).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 22 bis della l.r. 32/2002.

     L’articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

     “Art. 22 bis. Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

     1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l’uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

     a) l’attuazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;

     b) i criteri e le procedure per l.accertamento dello stato di disoccupazione;

     c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;

     d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”

 

Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.