§ 3.3.53 - L.R. 29 settembre 2003, n. 53.
Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:29/09/2003
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), [...]
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.3.53 - L.R. 29 settembre 2003, n. 53.

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(B.U. 8 ottobre 2003, n. 41).

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), articolo 10, comma 5.

     1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

     “5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

     Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b)”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.