§ 3.3.24 - L.R. 31 luglio 1996, n. 61.
L.R. 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale». Modifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:31/07/1996
Numero:61


Sommario
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 3.3.24 - L.R. 31 luglio 1996, n. 61.

L.R. 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale». Modifica. [1]

(B.U. 8 agosto 1996, n. 43).

 

     Artt. 1. - 3. [2]

 

Art. 4. Norma transitoria.

     1. Le attività iniziate nell'anno formativo 1995-1996 devono comunque trovare conclusione entro il 31.12.1996. Nel periodo 1.9.1996-31.12.96 sono avviate esclusivamente le attività indispensabili al funzionamento del sistema per le quali continuano ad applicarsi i contenuti programmatici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6.3.1995, n. 137 e successive integrazioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 31 agosto 1994, n. 70.