§ 3.3.4 - Reg. 2 maggio 1985, n. 1.
Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 21-2-1985concernente «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:02/05/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Osservazioni e proposte delle Province.
Art. 2.  Informazione.
Art. 3.  Verifiche e determinazioni della Giunta regionale.
Art. 4.  Termine di invio dei piani di dettaglio da parte delle Province.
Art. 5.  Allegati al piano di dettaglio.
Art. 6.  Variazioni degli interventi.
Art. 7.  Tipologia delle strutture formative.
Art. 8.  Sedi formative.
Art. 9.  Centri di formazione professionale.
Art. 10.  Responsabile organizzativo di C.F.P.
Art. 11.  Compiti del responsabile organizzativo.
Art. 12.  Consiglio di partecipazione sociale.
Art. 13.  Composizione del Consiglio di partecipazione sociale.
Art. 14.  Attribuzioni del Consiglio di partecipazione sociale.
Art. 15.  Collegio dei docenti e suo presidente.
Art. 16.  Compiti.
Art. 17.  Funzionamento.
Art. 18.  Organi collegiali dei docenti nelle sedi private convenzionate.
Art. 19.  Domande di ammissione ai corsi.
Art. 20.  Valutazione delle domande.
Art. 21.  Domande fuori termini.
Art. 22.  Ammissione a corsi con sbocchi occupazionali predeterminati.
Art. 23.  Ammissione di soggetti portatori di handicaps.
Art. 24.  Ammissione di cittadini italiani rimpatriati.
Art. 25.  Ammissione di cittadini stranieri.
Art. 26.  Copertura di posti riservati.
Art. 27.  Estensione alle convenzioni delle disposizioni sull'ammissione dei cittadini stranieri e italiani rimpatriati.
Art. 28.  Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 29.  Determinazione delle date di svolgimento dei corsi.
Art. 30.  Registro del corso.
Art. 31.  Assenze di allievi minorenni.
Art. 32.  Scheda di valutazione dell'allievo.
Art. 33.  Riduzione del numero degli allievi.
Art. 34.  Certificato finale di frequenza.
Art. 35.  Condizioni e modalità dell'esame di qualificazione.
Art. 36.  Commissione d'esame designazioni dei componenti.
Art. 37.  Funzionamento delle commissioni.
Art. 38.  Prove d'esame.
Art. 39.  Documentazione finale.
Art. 40.  Attestato di qualifica.
Art. 41.  Finanziamento di interventi convenzionati.
Art. 42.  Spese ammissibili per gli enti convenzionati.
Art. 43.  Risoluzione delle convenzioni.
Art. 44.  Rendiconti degli enti privati convenzionati.
Art. 45.  Revisione del rendiconto degli enti convenzionati.
Art. 46.  Convenzioni per attività di formazione in azienda.
Art. 47.  Modalità di attuazione.
Art. 48.  Riconoscimento o assenso per i corsi non finanziati.
Art. 49.  Revoca del riconoscimento.
Art. 50.  Commissione di vigilanza didattica.
Art. 51.  Compiti.
Art. 52.  Progetti di orientamento professionale.
Art. 53.  Funzioni di coordinamento delle iniziative di orientamento professionale esercitate dalle Province.
Art. 54.  Commissione provinciale per l'orientamento.
Art. 55.  Compiti del personale insegnante.
Art. 56.  Organigramma del personale.
Art. 57.  Rilevazioni della Giunta regionale.
Art. 58.  Supplenze.
Art. 59.  Aggiornamento.
Art. 60.  Categorie di finanziamenti.
Art. 61.  Categorie di spese correnti.
Art. 62.  Spese per il personale.
Art. 63.  Spese per il funzionamento e la gestione dei corsi.
Art. 64.  Spese generali.
Art. 65.  Spese per il diritto alla formazione.
Art. 66.  Spese per le attività di orientamento.
Art. 67.  Spese di investimento.
Art. 68.  Scritture contabili.
Art. 69.  Consuntivo anno formativo.
Art. 70.  Economia di gestione.
Art. 70 bis.  Stima delle spese.
Art. 71.  Rendiconti relativi a interventi ammessi al F.S.E.
Art. 72.  Scheda statistico-didattica.
Art. 73.  Consuntivo e relazione delle Province.
Art. 74.  Commissario ad acta.
Art. 75.  Disposizioni generali.
Art. 76.  Registrazione dei beni di lento e rapido consumo.
Art. 77.  Registrazione dei beni durevoli.
Art. 78.  Variazioni di inventario.
Art. 79.  Procedure di fuori-uso.
Art. 80.  Utilizzo e trasferimenti di attrezzature.
Art. 81.  Riconoscimento o assenso per i corsi non finanziati.


§ 3.3.4 - Reg. 2 maggio 1985, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 21-2-1985concernente «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale».

 

(L'art. 22 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70 dispone che il presente

regolamento cessi di ogni efficacia, salvo quanto previsto dall'art. 24

della L.R. 70/1994).

 

 

Capo I

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. Osservazioni e proposte delle Province.

     1. Le osservazioni delle Province sullo schema di programma regionale per la formazione professionale, sono approvate con atto deliberativo e inviate alla Giunta regionale secondo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 5 della L.R.

     2. Le proposte delle Province, di cui allo stesso secondo comma dell'art. 5 della L.R. devono essere formulate secondo le priorità per utenti ed obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e nel rispetto dei limiti finanziari previsti per ciascuna Provincia dallo schema di programma.

     3. I progetti e le relative relazioni tecnico-contabili devono essere redatti secondo i criteri previsti nello schema di programma regionale.

     4. Le relazioni tecnico-contabili devono essere redatte articolando la previsione di spesa secondo la classificazione di cui agli artt. 60 e seguenti.

     5. Per le attività da autorizzare e riconoscere, le Province devono indicare nei progetti solo le proposte in ordine alle quali esprimono parere positivo, corredandole con l'istruttoria svolta, secondo i criteri previsti nello schema di programma regionale.

 

     Art. 2. Informazione.

     Le Province e le AA.II. e CC.MM. sono tenute a trasmettersi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi.

 

     Art. 3. Verifiche e determinazioni della Giunta regionale.

     La Giunta regionale, al fine della definizione della proposta al Consiglio, verifica, anche sulla base delle relazioni tecnico-contabili delle Province, la coerenza dei progetti con le priorità di programma e la congruità delle risorse finanziarie previste.

 

     Art. 4. Termine di invio dei piani di dettaglio da parte delle Province.

     Le Province inviano alla Giunta regionale entro e non oltre il 15 dicembre i piani di dettaglio approvati, per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 5. Allegati al piano di dettaglio.

     Per i corsi gestiti in convenzione, al piano di dettaglio dovrà essere allegata la bozza di convenzione, con articolazione del finanziamento secondo quanto disposto dall'art. 60, e la dichiarazione di disponibilità dell'ente a convenzionarsi.

 

     Art. 6. Variazioni degli interventi.

     1. Le richieste di variazione di qualifica specifica e di tematiche di aggiornamento, di sede di svolgimento, di tipo di gestione, di numero degli utenti e di durata del corso nonché delle relative previsioni di spesa sono inoltrate dalle AA.II. e CC.MM. alla Provincia, purché all'interno degli stessi progetti e non oltre trenta giorni prima dell'inizio dei corsi.

     2. L'avvio del corso è subordinato all'approvazione da parte della Provincia delle variazioni proposte.

     3. La stessa procedura si applica alle richieste di variazione che concernono la tipologia specifica degli interventi di orientamento, all'interno degli stessi progetti per ambito di attività, nonché gli organismi destinatari dell'intervento e quelli compartecipi alla gestione del medesimo.

     4. Qualora un intervento non possa, per qualsiasi motivo, essere realizzato, le AA.II. e CC.MM. ne danno immediata comunicazione alla Provincia.

 

 

Capo II

STRUTTURE FORMATIVE

 

     Art. 7. Tipologia delle strutture formative.

     1. I corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalle AA.II. e CC.MM. sono svolti in apposite strutture formative.

     2. Le strutture formative si distinguono in centri di formazione professionale e sedi formative.

     3. Ogni AA.II. e CC.MM. deve disporre di almeno una struttura formativa.

 

     Art. 8. Sedi formative.

     1. Per sede formativa si intende ogni struttura destinata, anche provvisoriamente, alla realizzazione di interventi formativi gestiti direttamente da parte delle AA.II. e CC.MM.

     2. Ogni sede formativa a carattere permanente che sia destinata esclusivamente ed in modo stabile alla realizzazione di interventi di formazione professionale deve disporre di idonei locali da destinarsi ad uffici ed aule nonché di attrezzature didattiche di carattere generale.

     3. I compiti organizzativi per il funzionamento della sede formativa sono svolti dal responsabile dell'unità organizzativa organica della formazione professionale dell'AA.II. o CC.MM.

 

     Art. 9. Centri di formazione professionale.

     I centri di formazione professionale (C.F.P.) sono strutture formative stabili con caratteristiche strutturali ed operative complesse, nelle quali si svolgono almeno 4.500 ore annue di formazione, o che sono indirizzate allo svolgimento di attività formative di particolare interesse regionale in uno o più specifici settori produttivi.

     2. I C.F.P. devono disporre di laboratori o reparti o impianti di simulazione per lo svolgimento di attività formative in determinati settori produttivi presenti nel territorio in modo permanente e ricorrente.

     3. I centri di formazione professionale possono anche articolarsi in sedi distaccate.

     4. I centri di formazione professionale sono istituiti dalla A.I. o dalle C.M., previo parere della Provincia e successivo nulla-osta della Giunta regionale relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui al primo comma.

 

     Art. 10. Responsabile organizzativo di C.F.P.

     Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane designano un responsabile organizzativo per ciascun C.F.P. operante nel loro territorio.

     Il responsabile organizzativo è nominato fra il personale della Regione inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore all'VIII o degli Enti locali di corrispondente qualifica dipendente funzionalmente dalle AA.II. e CC.MM., nel rispetto dello stato giuridico ed economico dell'ordinamento di appartenenza.

 

     Art. 11. Compiti del responsabile organizzativo.

     Il responsabile organizzativo:

     a) cura l'organizzazione ed il funzionamento del C.F.P.;

     b) interviene al Consiglio di partecipazione sociale, senza diritto di voto;

     c) convoca e presiede le riunioni del gruppo di lavoro in cui si articola il collegio dei docenti a livello del C.F.P. stesso;

     d) cura, avvalendosi del personale amministrativo del C.F.P., gli atti inerenti la gestione del personale assegnato al C.F.P. stesso, ed in particolare:

     1) dispone per scritto l'utilizzo settimanale del personale docente;

     2) informa tempestivamente l'A.I. o C.M. per le supplenze superiori a sei giorni;

     3) esprime pareri sulle richieste di congedo ordinario del personale assegnato al Centro;

     4) controlla l'effettuazione delle ore di servizio previste;

     e) gestisce, qualora vi sia uno specifico affidamento della A.I. o C.M., i fondi economali e/o quanto comunque rientra nelle competenze del funzionario delegato definite dalle leggi regionali in materia;

     f) vigila sulla regolarità dello svolgimento dei corsi, della frequenza degli allievi e dell'andamento funzionale del C.F.P. di sua competenza;

     g) svolge gli ulteriori compiti eventualmente affidatigli dalla A.I. o C.M.

 

 

Capo III

PARTECIPAZIONE SOCIALE

 

     Art. 12. Consiglio di partecipazione sociale.

     Le AA.II. e CC.MM. garantiscono la partecipazione sociale agli interventi di formazione professionale.

     A tal fine istituiscono a livello del loro territorio un unico Consiglio di partecipazione sociale e ne disciplinano la composizione, le competenze, il funzionamento e la durata in attuazione di quanto stabilito dagli articoli seguenti.

 

     Art. 13. Composizione del Consiglio di partecipazione sociale.

     1. Il Consiglio di partecipazione sociale è composto da:

     a) un rappresentante dell'Associazione Intercomunale o Comunità Montana in qualità di Presidente [*];

     b) uno o più rappresentanti del personale docente e non docente, eletti da tutto il personale, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni C.F.P. o sede formativa presente nel territorio;

     c) rappresentanti designati dalle forze sociali, economiche e produttive, individuati in relazione alle attività formative;

     d) rappresentanti degli allievi e dei genitori degli allievi minorenni.

     2. Il Consiglio di partecipazione sociale elegge nel proprio seno il presidente, secondo le modalità fissate dall'A.I. o C.M.

     3. L'A.I. o C.M. integra il Consiglio di partecipazione sociale con rappresentanti delle sedi formative private convenzionate.

 

     Art. 14. Attribuzioni del Consiglio di partecipazione sociale.

     Il Consiglio di partecipazione sociale:

     a) esprime pareri all'A.I. e C.M. per la programmazione delle attività di formazione professionale, comprese quelle di formazione in azienda, e per l'utilizzo delle risorse a disposizione;

     b) promuove l'integrazione delle attività formative in rapporto con i distretti scolastici e gli organi collegiali della scuola, nonché con il mondo del lavoro;

     c) esprime pareri sull'attuazione delle attività formative presenti sul territorio dell'A.I. o C.M.;

     d) svolge gli ulteriori compiti definiti dall'A.I. o C.M.

 

 

Capo IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

 

     Art. 15. Collegio dei docenti e suo presidente.

     1. Le AA.II. e CC.MM. costituiscono un unico collegio dei docenti di tutti i C.F.P. e sedi formative presenti nel loro territorio.

     2. Il collegio è presieduto da un responsabile organizzativo del C.F.P.

     3. Nell'ipotesi in cui vi siano più responsabili organizzativi di C.F.P., il Presidente è eletto dallo stesso Collegio tra detti responsabili.

     4. In assenza di responsabili, il presidente è eletto tra il personale di più alto livello addetto alla didattica dell'organico dell'A.I. o C.M.

 

     Art. 16. Compiti.

     Il Collegio dei docenti, in particolare:

     a) elabora, sulla base dei dati forniti dalla A.I. o C.M., le indicazioni per lo svolgimento dei corsi predisponendo la conseguente organizzazione didattica delle attività formative;

     b) propone, in rapporto alla progettazione didattica approvata, i requisiti professionali e le modalità di utilizzazione degli esperti e dei collaboratori didattici che ritiene necessari alla realizzazione del corso, nonché le necessità di esperienze di formazione e di alternanza nelle strutture produttive indicando le caratteristiche delle aziende;

     c) propone le attrezzature formative necessarie;

     d) verifica periodicamente l'andamento del processo formativo in relazione alla progettazione didattica;

     e) dispone le modalità di controllo e di verifica dei risultati formativi perseguiti;

     f) individua le necessità di aggiornamento dei docenti;

     g) designa i rappresentanti del corpo docente nelle Commissioni d'esame.

 

     Art. 17. Funzionamento.

     1. Il collegio dei docenti si riunisce periodicamente in rapporto alle esigenze connesse alla progettazione didattica e può articolarsi in più gruppi di lavoro in relazione alle strutture formative presenti nell'ambito della A.I. o C.M.

     2. Per ogni seduta del collegio docenti e dei gruppi di lavoro in cui esso si articola, è redatto un verbale con l'indicazione dell'orario di svolgimento, dei presenti e degli assenti, degli argomenti trattati e delle determinazioni assunte.

     3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo dei membri del collegio e le relative determinazioni sono legittimamente assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

 

     Art. 18. Organi collegiali dei docenti nelle sedi private convenzionate.

     Nelle sedi formative private convenzionate, gli organi collegiali dei docenti si strutturano ed operano secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

 

 

Capo V

AMMISSIONE AI CORSI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R.

 

     Art. 19. Domande di ammissione ai corsi.

     1. Le domande di ammissione ai corsi eccezion fatta per quelli con utenza predeterminata dal programma regionale, devono essere redatte nei modi e nei termini previsti dai relativi bandi emessi dalle AA.II. e CC.MM. o dagli enti convenzionati.

     2. Per i minori di anni 18 la domanda di ammissione deve essere firmata da un genitore o da chi esercita la potestà, e deve indicare il nominativo a favore del quale devono essere effettuati gli eventuali pagamenti relativi al diritto alla formazione.

 

     Art. 20. Valutazione delle domande.

     L'ammissione ai corsi è decisa dal Consiglio di partecipazione sociale in conformità ai criteri di selezione fissati dalle AA.II. e CC.MM., in coerenza agli indirizzi determinati nel programma regionale.

 

     Art. 21. Domande fuori termini.

     1. Per i corsi di qualificazione e specializzazione sono ammissibili le domande presentate oltre i termini stabiliti dal bando, fino a quando non sia stato effettuato più del 25% delle ore del corso e vi siano posti disponibili.

 

     Art. 22. Ammissione a corsi con sbocchi occupazionali predeterminati.

     1. L'ammissione ai corsi con sbocco occupazionale predeterminato avviene dopo che l'ufficio di collocamento ha trasmesso l'elenco degli iscritti alle liste di collocamento, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono iscriversi al corso, e che sono ammessi con diritto di precedenza.

     2. Per i corsi che interessano iscritti a più uffici di collocamento, la Commissione provinciale per il collocamento stabilirà i criteri di ripartizione dei posti disponibili tra gli uffici di collocamento interessati.

 

     Art. 23. Ammissione di soggetti portatori di handicaps.

     I soggetti portatori di handicaps devono allegare alla domanda l'attestazione da parte dell'U.S.L. competente dell'idoneità a seguire il corso di formazione per la qualifica prevista e la certificazione della frequenza con esito positivo dell'eventuale periodo di preformazione di cui alla L.R. n. 73/1984.

 

     Art. 24. Ammissione di cittadini italiani rimpatriati.

     1. L'ammissione ai corsi di cittadini italiani rimpatriati è subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico nel paese di provenienza di durata non superiore a quella vigente in Italia e, per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, della attestazione di equipollenza al titolo italiano.

     2. Nei corsi di qualificazione almeno il 10% dei posti disponibili è riservato ai soggetti di cui al comma precedente.

 

     Art. 25. Ammissione di cittadini stranieri.

     1. L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri è subordinata al possesso del titolo di studio obbligatorio conseguito nel Paese di origine e, per i corsi che prevedono titoli di studio particolari, della attestazione di equipollenza al titolo italiano.

     2. L'ammissione ai corsi di cittadini stranieri appartenenti ai Paesi di cui alla classificazione O.N.U. di «paesi poveri» è effettuata in deroga al possesso del titolo di studio e delle attestazioni di equipollenza.

     3. Nei corsi di qualificazione almeno il 10% dei posti disponibili è riservato ai soggetti di cui al comma precedente.

     4. Le AA.II. e CC.MM. e gli Enti convenzionati inviano alla Questura competente per territorio l'elenco dei cittadini stranieri ammessi ai corsi, nonché le eventuali variazioni che si verifichino durante lo svolgimento dei corsi stessi.

 

     Art. 26. Copertura di posti riservati.

     Nel caso in cui i posti riservati ai sensi degli artt. 24 e 25 non risultino coperti dai soggetti titolari delle riserve, tali posti sono coperti mediante l'ammissione di soggetti non titolari di riserve.

 

     Art. 27. Estensione alle convenzioni delle disposizioni sull'ammissione dei cittadini stranieri e italiani rimpatriati.

     Le convenzioni stipulate fra le AA.II. e CC.MM. e gli Enti convenzionati devono garantire le condizioni di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26.

 

     Art. 28. Assicurazione contro gli infortuni.

     1. Gli allievi, gli insegnanti, nonché i collaboratori esterni a qualsiasi titolo devono essere assicurati contro gli infortuni per le attività formative svolte in sede e fuori sede, mediante convenzioni stipulate dalla A.I. o C.M. o dall'Ente convenzionato con l'INAIL nonché con altri Istituti di diritto pubblico o Società da questi controllate ad integrazione dei rischi non coperti dall'INAIL.

     2. L'onere relativo all'assicurazione contro gli infortuni degli allievi, degli insegnanti e dei collaboratori è imputato rispettivamente alla voce consumi ed alla voce spese per il personale.

     3. Identica procedura va adottata per gli utenti degli interventi di orientamento che prevedano esercitazioni o attività lavorative all'esterno delle sedi scolastiche statali.

 

 

Capo VI

SVOLGIMENTO DEI CORSI

 

     Art. 29. Determinazione delle date di svolgimento dei corsi.

     1. Gli Enti delegati stabiliscono per ogni corso le date di inizio, di conclusione, di effettuazione delle prove di qualificazione, nonché di eventuali sospensioni dell'attività, tenendo conto della durata dei singoli corsi.

     2. L'anno formativo ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo [1].

 

     Art. 30. Registro del corso.

     1. Per ogni corso è istituito un apposito registro nel quale giornalmente gli insegnanti, sotto la propria responsabilità, attestano:

     a) le assenze degli allievi;

     b) l'orario delle lezioni;

     c) l'argomento trattato.

     2. Il registro per i corsi gestiti direttamente è convalidato, in ogni pagina, con firma del responsabile organizzativo o, ove questo manchi, del responsabile dell'unità operativa organica di F.P. dell'A.I. o C.M. competente per territorio.

     3. Il responsabile dell'unità operativa organica di F.P. dell'A.I. o C.M. convalida i registri dei corsi convenzionali, autorizzati e riconosciuti.

 

     Art. 31. Assenze di allievi minorenni.

     1. Nei corsi di cui all'art. 7 della L.R. per le assenze di allievi minorenni deve essere prodotta giustificazione entro il quinto giorno dall'inizio dell'assenza.

     2. Oltre tale giorno il responsabile organizzativo invita il firmatario della domanda di ammissione a presentare la giustificazione entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione.

     3. Trascorso tale termine, e perdurando l'assenza ingiustificata, l'allievo deve essere considerato dimissionario, a tutti gli effetti, dal primo giorno di assenza.

 

     Art. 32. Scheda di valutazione dell'allievo.

     1. Nei corsi di cui all'art. 7 della L.R. per ogni allievo deve essere istituita una scheda valutativa in cui ogni insegnante impegnato nel corso deve registrare il giudizio desunto dai risultati di ogni attività cui è stato partecipe l'allievo.

     2. Tali giudizi, verificati in occasione delle riunioni degli insegnanti operanti nello stesso corso, costituiscono elemento di riferimento per la formulazione del giudizio finale in occasione delle prove di qualificazione.

 

     Art. 33. Riduzione del numero degli allievi.

     1. Il responsabile organizzativo del C.F.P. e l'ente gestore dei corsi convenzionati devono comunicare tempestivamente alla A.I. o C.M. ogni riduzione del numero degli allievi a seguito di dimissioni.

     2. L'A.I. o C.M., in caso di riduzione del numero degli allievi di un corso oltre la metà di quelli ammessi può chiudere il corso provvedendo, ove realizzabile, al trasferimento dei frequentanti ad altri corsi uguali per tipologia e settore o ad essi analoghi, prendendo a tal fine opportuni accordi con altre AA.II. e CC.MM.

     3. L'A.I. o C.M., in caso di sensibile riduzione degli allievi ammessi ad un corso, può unificare corsi uguali per tipologia e settore.

     4. Il corso, comunque si sia ridotto il numero degli allievi ammessi, continua quando si trovi nell'ultimo terzo della sua durata.

 

     Art. 34. Certificato finale di frequenza.

     1. Agli allievi che hanno partecipato ai corsi di cui all'art. 7 della L.R.; che non si concludono con l'effettuazione degli esami finali di qualifica e che hanno frequentato, dal momento dell'iscrizione, almeno il 75% delle ore svolte, viene rilasciato, a cura del responsabile organizzativo o del responsabile dell'unità operativa organica di F.P. competente per territorio, il certificato finale di frequenza, convalidato dall'A.I. o C.M.

     2. Il certificato deve contenere le generalità del partecipante, gli estremi del corso frequentato, l'anno formativo la sede di svolgimento, come dal fac-simile di cui all'allegato n. 1.

 

 

Capo VII

ESAMI DI QUALIFICAZIONE

 

     Art. 35. Condizioni e modalità dell'esame di qualificazione.

     1. L'A.I. o C.M. autorizza l'effettuazione dell'esame quando le ore di corso effettuate siano almeno il 90% di quelle previste.

     2. Non sono ammessi agli esami finali gli allievi che abbiano frequentato meno del 75% delle ore di durata del corso, salvo motivati casi eccezionali riconosciuti dal collegio dei docenti.

     3. Gli esami devono essere svolti durante l'ultima settimana del corso.

     4. Le ore utilizzate per lo svolgimento degli esami fanno parte del monte orario dei corsi.

 

     Art. 36. Commissione d'esame designazioni dei componenti.

     1. L'A.I. o C.M., ai sensi dell'art. 11 della L.R., nomina, almeno 15 giorni prima del termine del corso, le commissioni esaminatrici dei corsi di qualificazione e specializzazione.

     2. A tale scopo, chiede agli enti ed organizzazioni elencati nel citato art. 11 di far conoscere i nominativi dei rispettivi rappresentanti, specificando nella richiesta, che i componenti delle commissioni designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere esperti nel settore produttivo nell'ambito del quale si colloca la qualifica da conseguire.

     3. Al fine di consentire all'A.I. o C.M. la costituzione delle commissioni, i responsabili degli enti che svolgono corsi riconosciuti e non finanziati ai sensi dell'art. 8 della L.R., devono trasmettere all'A.I. o C.M., almeno 30 giorni prima della data di inizio dello svolgimento delle prove d'esame:

     a) il calendario degli esami con l'indicazione della sede e del tipo dei corsi che concludono la propria attività;

     b) i nominativi degli insegnanti designati per far parte della relativa commissione esaminatrice;

     c) gli argomenti tecnici scelti per le prove finali.

 

     Art. 37. Funzionamento delle commissioni.

     Le commissioni si riuniscono validamente con la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente ed il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.

 

     Art. 38. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame consistono in:

     a) una prova scritta;

     b) una prova grafica e/o una prova pratica nei casi in cui tali prove siano state previste dai programmi didattici, in relazione alla qualifica da rilasciare;

     c) un colloquio.

     2. Le prove non possono complessivamente avere una durata superiore ai sei giorni.

     3. La commissione, a maggioranza dei presenti, esprime un giudizio per ciascun allievo. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 39. Documentazione finale.

     1. Entro 20 giorni dalla conclusione degli esami il responsabile organizzativo o, in mancanza, il responsabile della unità operativa organica della F.P. competente per territorio trasmette alla A.I.:

     a) il verbale d'esame firmato dai membri della Commissione, in triplice copia, nonché i fogli di presenza giornaliera dei componenti le commissioni esaminatrici;

     b) l'elenco nominativo, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e del Comune di residenza, degli allievi frequentanti;

     c) la scheda statistico didattica di cui al successivo art. 72.

     2. Una delle copie del verbale d'esame di cui alla lett. a) deve essere inviata, dalla A.I. o C.M., alla Regione, un'altra al competente Ufficio del Lavoro.

 

     Art. 40. Attestato di qualifica.

     1. L'A.I. o C.M., sulla base degli elementi contenuti nei verbali d'esame, provvede alla compilazione degli attestati di qualifica, secondo il fac-simile, allegato n. 2;

     2. L'A.I. o C.M., istituisce un registro per la iscrizione cronologica degli attestati di qualifica rilasciati, con l'indicazione del nominativo e della qualifica conseguita.

 

 

Capo VIII

ENTI CONVENZIONATI

 

     Art. 41. Finanziamento di interventi convenzionati.

     1. Per gli interventi di formazione professionale per i quali è prevista la realizzazione mediante convenzione ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della L.R. le AA.II. e CC.MM. erogano il finanziamento con le seguenti modalità:

     a) un anticipo non superiore al 30% del finanziamento complessivo previsto dalla convenzione all'inizio delle attività, a condizione che gli enti convenzionati abbiano presentato all'A.I. o C.M. la progettazione didattica dei singoli corsi e abbiano fatto vidimare dall'A.I. o C.M. il libro-cassa relativo al finanziamento regionale, i registri dei corsi e i registri dei beni prodotti qualora quest'ultimi siano previsti nelle convenzioni;

     b) un ulteriore 40% quando sia stato svolto almeno un terzo dell'attività preventivata;

     c) il saldo del finanziamento ad avvenuta revisione della rendicontazione delle spese.

     2. Le richieste di erogazione dei finanziamenti devono essere formulate secondo il modello fissato dall'A.I. o C.M. competente.

     3. Le AA.II. e CC.MM. possono erogare i finanziamenti secondo modalità diverse da quelle sopra indicate per lo svolgimento di corsi di aggiornamento non superiori alle 100 ore di durata.

     4. Le AA.II. e CC.MM. non possono stipulare convenzioni con soggetti che non hanno rendicontate attività di precedenti esercizi.

 

     Art. 42. Spese ammissibili per gli enti convenzionati.

     1. Le AA.II. e CC.MM. fissano in sede di stipulazione delle convenzioni le spese ammissibili, secondo criteri stabiliti dal programma.

     2. Le spese correnti relative al personale, alle sedi formative e alle attrezzature didattiche e di ufficio dei soggetti convenzionati sono ammissibili nella misura, fissata nella convenzione, non superiore al costo degli stessi stabilito in rapporto al tempo effettivo della loro utilizzazione.

 

     Art. 43. Risoluzione delle convenzioni.

     1. Ove l'A.I. o C.M. rilevi il venir meno degli elementi previsti nel quinto comma dell'art. 7 della L.R. o nella convenzione, essa invita l'Ente convenzionato a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione.

     2. Scaduto il termine l'A.I. o C.M. provvede alla risoluzione della convenzione e alla revoca dei finanziamenti, secondo quanto espressamente previsto nella convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

 

     Art. 44. Rendiconti degli enti privati convenzionati.

     1. Entro il 15 novembre [2] il legale rappresentante dell'ente convenzionato, deve presentare alla competente A.I. o C.M. il rendiconto finale sottoscritto in duplice copia, relativo alle spese sostenute per ogni singola voce per ciascun corso, corredato da una relazione illustrativa.

     2. In caso di inadempienza l'A.I. o C.M. invita a presentare entro 15 gg. i rendiconti, scaduto tale termine l'A.I. o C.M. dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, secondo quanto espressamente previsto nella convenzione, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione regionale.

     3. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi in originale debitamente quietanzati e fiscalmente regolari con la specifica dei corsi, di riferimento, ed in particolare:

     a) i titoli di spesa per l'acquisto del materiale distribuito agli allievi devono essere corredati da una dichiarazione firmata dagli allievi stessi che ne attesti l'avvenuta consegna;

     b) la copia del contratto di locazione e delle relative ricevute di pagamento del canone per i beni mobili ed immobili.

     4. I documenti, per i quali l'ente è tenuto a conservare gli originali, devono essere allegati in copia firmata dal legale rappresentante dell'ente stesso.

     5. Qualora le spese per il funzionamento didattico, l'organizzazione e il personale non possano essere imputate a ciascun corso, esse vengono ripartite in proporzione alle ore svolte.

 

     Art. 45. Revisione del rendiconto degli enti convenzionati.

     1. L'A.I. o C.M. effettua la revisione dei rendiconti degli enti convenzionati e formula eventuali osservazioni, rinvia agli enti convenzionati i documenti privi di quietanza o non in regola con le vigenti norme fiscali per la regolarizzazione o la sostituzione, ovvero richiede loro documenti contabili non allegati, ritenuti necessari.

     2. In caso di osservazioni, l'A.I. o C.M. assegna un termine di 15 gg. a partire dalla data di ricevimento per le controdeduzioni.

     3. Trascorso tale termine, senza che siano stati forniti gli elementi richiesti le osservazioni si intendono accolte dall'ente convenzionato.

     4. Perfezionati i controlli, l'A.I. o C.M. restituisce all'Ente interessato una copia del rendiconto unitamente alla documentazione allegata, previo addebito delle spese non ammissibili o che superano gli importi previsti o che siano state effettuate senza le dovute autorizzazioni.

 

 

Capo IX

ATTIVITA' IN AZIENDA

 

     Art. 46. Convenzioni per attività di formazione in azienda.

     1. I contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di formazione in azienda sono stabiliti dalla convenzione stipulata dalla A.I. o dall'ente gestore del corso con l'azienda.

     2. La convenzione deve specificare, tra l'altro:

     a) la sede ed il calendario di svolgimento delle attività;

     b) la natura, la quantità prevedibile, le quote di proprietà del materiale eventualmente prodotti;

     c) l'orario di presenza degli allievi delle aziende;

     d) le attrezzature ed il personale utilizzato;

     e) i nominativi degli allievi e dei docenti.

     3. Nella convenzione dovrà, altresì, essere prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli allievi e per i docenti, nonché per gli altri addetti alle attività formative presso l'INAIL nonché altre forme assicurative integrative per i rischi non coperti dall'INAIL.

     4. La convenzione è inviata dall'A.I. o C.M. o dall'ente gestore al locale Ispettorato del lavoro.

 

     Art. 47. Modalità di attuazione.

     1. La progettazione didattica dei corsi ove sono previste attività formative in azienda deve specificare le forme di esercitazione pratica o di tirocinio in cui saranno impegnati gli allievi nonché le caratteristiche delle attrezzature produttive impiegate e del personale dell'azienda che affiancherà nelle esercitazioni gli allievi.

     2. Deve comunque essere garantita una continua presenza di almeno un docente.

     3. Nei casi in cui gli allievi singolarmente o per gruppi vengono contemporaneamente divisi in più aziende, si deve garantire un contatto giornaliero del docente con ciascun allievo o gruppo di allievi e l'attività pratica in azienda deve essere intervallata con maggiore frequenza con l'attività teorica di gruppo.

 

 

Capo X

CORSI RICONOSCIUTI

 

     Art. 48. Riconoscimento o assenso per i corsi non finanziati.

     1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21-2-1985, n. 16, chiedono il riconoscimento o l'assenso per corsi di Formazione da svolgersi nel successivo anno formativo, devono far pervenire la relativa domanda alla Provincia competente entro il 31 dicembre di ogni anno [3].

     2. Le Province inoltrano alla Regione l'eventuale proposta di riconoscimento, corredata dalle risultanze dell'istruttoria prevista dal terzo comma dell'art. 8 della L.R.

     3. Gli atti istruttori devono contenere il programma dei corsi, i curricula dei docenti, la descrizione delle attrezzature utilizzate nel corso e il costo di frequenza per allievo.

 

     Art. 49. Revoca del riconoscimento.

     Qualora, nell'espletamento dell'attività di controllo, l'A.I. o C.M. rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività, essa comunica entro 15 giorni alla Giunta regionale i rilievi emersi, motivando la proposta di revoca del riconoscimento.

 

 

Capo XI

ATTIVITA' AUTORIZZATE

 

     Art. 50. Commissione di vigilanza didattica.

     1. La vigilanza didattica sulle attività autorizzate è svolta dalle AA.II. o CC.MM.

     2. La vigilanza è esercitata a partire dall'inizio dell'attività autorizzata, fino all'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto autorizzato.

     3. L'autorizzazione è subordinata, tra l'altro, all'accettazione da parte del soggetto richiedente di tale vigilanza.

     4. L'A.I. o C.M. esercita la vigilanza tramite una commissione da essa istituita, che dovrà comunque prevedere la partecipazione di rappresentanti dell'A.I. o C.M., degli utenti dell'attività formativa, delle Organizzazioni sindacali di categoria, nonché del soggetto autorizzato.

 

     Art. 51. Compiti.

     1. La commissione provvede a:

     a) verificare la corrispondenza dell'esplicitazione di dettaglio del progetto formativo autorizzato con gli indirizzi della programmazione didattica regionale;

     b) definire le modalità di utilizzo di beni, strutture e personale del soggetto autorizzato, per lo svolgimento dell'attività formativa;

     c) comunicare alla Giunta regionale e alla Provincia entro 10 giorni l'avvenuto inizio delle attività, con l'elenco nominativo dei partecipanti;

     d) comunicare alla Regione eventuali necessità di variazioni delle caratteristiche formative del progetto.

     2. La commissione cura l'attuazione delle disposizioni regolamentari in materia di registri di corso, relazioni finali, schede statistico- didattiche, commissioni d'esame e svolgimento degli esami finali, attestati di frequenza e di qualifica.

     3. Per gli interventi rivolti a personale dipendente dal soggetto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le disposizioni regolamentari sono attuate dalla commissione in quanto applicabili.

 

 

Capo XII

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 52. Progetti di orientamento professionale.

     1. I progetti relativi agli interventi di orientamento professionale, di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 4 della L.R. devono specificare:

     a) utenza, distinta in componenti scolastiche; utenza giovanile, scolastica ed extra-scolastica; utenza adulta;

     b) obiettivi;

     c) durata;

     d) numero di utenti, di organismi, di scuole;

     e) compartecipazioni e collaborazioni di altri settori, enti, organismi;

     f) collegamenti previsti tra i progetti di tipo A, B, C;

     g) finanziamento.

     2. I progetti devono altresì indicare:

     a) le esigenze emerse ed emergenti di orientamento in base alle condizioni socio-economiche del territorio;

     b) i risultati delle attività pregresse;

     c) il collegamento con gli interventi precedenti;

     d) le valutazioni relative all'utenza, agli organismi, agli enti e associazioni che si intendono interessare;

     e) la disponibilità di dati conoscitivi, informazioni, strutture e personale.

     3. I progetti si articolano in sottoprogetti territoriali per AA.II. e CC.MM.

 

     Art. 53. Funzioni di coordinamento delle iniziative di orientamento professionale esercitate dalle Province.

     Le Province nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle iniziative di orientamento professionale di cui alla lett. b) secondo comma art. 6 L.R.:

     - collaborano con la Regione, e con l'osservatorio regionale in particolare, alla elaborazione e alla realizzazione del programma di ricerche inerenti le professionalità, le dinamiche interne e qualitative del mercato del lavoro, le problematiche, le attese e i bisogni di orientamento dell'offerta;

     - propongono le richieste delle AA.II. riguardo a ricerche, pubblicazioni e altro materiale formativo e informativo da realizzare a livello regionale;

     - garantiscono la collaborazione con le strutture scolastiche tramite opportuni accordi con i Provveditorati agli Studi, nonché con le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e con l'Università.

 

     Art. 54. Commissione provinciale per l'orientamento.

     1. Ciascuna Provincia, d'intesa con le AA.II. e CC.MM., istituisce la Commissione provinciale per l'orientamento che svolge funzioni consultive in ordine alle competenze della Provincia in materia di orientamento.

     2. La commissione è composta da un rappresentante designato da ogni A.I. e C.M. presente nel territorio provinciale e presieduta dal rappresentante designato dalla Provincia.

     3. Alla commissione possono partecipare, sulla base di esigenze emergenti dai programmi di lavoro, gli operatori dell'osservatorio sul mercato del lavoro e i responsabili della F.P. sia delle Province che delle AA.II. e CC.MM.

     4. Dai lavori della Commissione è redatto verbale, che viene trasmesso ad ogni A.I. o C.M.

 

 

Capo XIII

PERSONALE

 

     Art. 55. Compiti del personale insegnante.

     1. Nell'ambito delle complessive 36 ore settimanali di servizio, l'A.I. o C.M. utilizza il personale insegnante:

     a) per le attività di animazione-docenza, che non possono essere inferiori alle 600 ore annue, o superiori a quelle previste nei rispettivi C.C.N.L.;

     b) per la progettazione didattica degli interventi, che deve comprendere il coordinamento dei collaboratori didattici e degli esperti nei progetti formativi, la verifica didattica, il coordinamento delle eventuali attività di ricerca.

     2. Il personale insegnante è utilizzato inoltre per la vigilanza e la verifica didattica dei corsi autorizzati e riconosciuti.

     3. Per il personale utilizzato per le discipline di cui alla tabella allegata alla delibera del Consiglio regionale n. 449 del 29-7-1981, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 28-8- 1981 sono previste, come attività in aula, non meno di 400 ore di docenza per la disciplina specifica di propria competenza.

 

     Art. 56. Organigramma del personale.

     L'organigramma del personale, articolato secondo i profili professionali degli operatori del settore, è definito dalla Giunta regionale sulla base di parametri indicativi del rapporto tra operatori e qualità dell'intervento.

 

     Art. 57. Rilevazioni della Giunta regionale.

     La Giunta regionale attua rilevazioni periodiche per la conoscenza, sul piano quantitativo e qualitativo dell'impiego del personale della F.P. e concorda con le AA.II. e CC.MM. le modalità per garantire la massima ed efficiente utilizzazione delle risorse umane.

 

     Art. 58. Supplenze.

     1. L'A.I. o C.M. può disporre, sulla base di una apposita graduatoria formulata ogni anno, l'assunzione di personale a tempo determinato per periodi di supplenza superiori a sei giorni, e non eccedenti l'effettiva durata del corso, a sostituzione di personale insegnante previsto dall'organigramma.

     2. La Giunta regionale eroga un finanziamento apposito per far fronte ai costi derivanti dalle assunzioni di cui al comma precedente.

     3. L'A.I. o C.M. comunica alla Giunta regionale, per i provvedimenti di sua competenza, la necessità di supplenza delle altre figure professionali presenti nell'organigramma.

 

     Art. 59. Aggiornamento.

     1. Il personale della formazione professionale comandato presso gli enti delegati deve partecipare alle attività di aggiornamento di cui all'art. 13 L.R.

     2. La partecipazione di operatori della F.P. a corsi di aggiornamento o di specializzazione non promossi dalla Regione Toscana, è autorizzata dalla Giunta regionale su richiesta delle AA.II. o CC.MM. sentito, per gli insegnanti, il collegio dei docenti.

 

 

Capo XIV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

 

     Art. 60. Categorie di finanziamenti.

     I finanziamenti per l'attuazione del programma si classificano in:

     a) spese correnti per l'attuazione degli interventi;

     b) spese di investimento.

 

     Art. 61. Categorie di spese correnti.

     Le spese correnti si classificano secondo le seguenti categorie:

     a) personale;

     b) spese per il funzionamento e la gestione dei corsi;

     c) spese generali;

     d) diritto alla formazione;

     e) spese per le attività di orientamento.

 

     Art. 62. Spese per il personale.

     Le spese per il personale sono quelle relative alle supplenze, compresi gli oneri assicurativi e le quote di accantonamento previdenziale, nonché le spese per gli incarichi a collaboratori didattici ed esperti nelle forme previste dalla L.R. 59/84 e per le attività gestite in convenzione.

 

     Art. 63. Spese per il funzionamento e la gestione dei corsi.

     Le spese per il funzionamento e la gestione dei corsi sono quelle relative:

     a) al materiale didattico di facile consumo, da riportare negli appositi registri di carico e scarico, ivi comprese quelle relative a libri e pubblicazioni;

     b) alla manutenzione ordinaria delle attrezzature formative;

     c) al noleggio e/o al leasing di attrezzature formative;

     d) alle attività con finalità formative-didattiche, quali manifestazioni, esposizioni, mostre, gite;

     e) alle polizze assicurative degli allievi;

     f) ai tirocini e agli stages aziendali e alle attività di raccordo con la scuola, nonché alle attività con finalità formative-didattiche ad essi collegati;

     g) alla commissione di esame.

 

     Art. 64. Spese generali.

     1. Le spese generali si distinguono in spese di funzionamento organizzativo per le sedi occasionali e spese di funzionamento organizzativo per sedi formative permanenti.

     2. Le spese di funzionamento organizzativo per le sedi occasionali comprendono quelle relative a:

     a) la locazione delle sedi formative;

     b) i servizi connessi all'uso di detti locali, ivi comprese quelle relative alla pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento, oneri condominiali, gestione degli impianti;

     c) la gestione della struttura formativa, ivi comprese quelle postali, telefoniche, telegrafiche quelle relative al materiale di cancelleria, agli indumenti di lavoro per il personale, ai libri e agli abbonamenti per gli uffici.

     3. Le spese di funzionamento organizzato per centri e sedi formative permanenti comprendono:

     a) le locazioni di sedi formative;

     b) la manutenzione ordinaria;

     c) i servizi per l'uso di sedi formative;

     d) la questione delle sedi formative.

 

     Art. 65. Spese per il diritto alla formazione.

     Le spese per il diritto alla formazione sono quelle relative:

     a) al vitto e alloggio;

     b) al trasporto;

     c) al materiale didattico individuale e agli indumenti da lavoro.

     L'erogazione dei servizi di cui alle lett. a) e b) si conforma alle disposizioni della normativa regionale sul diritto allo studio.

 

     Art. 66. Spese per le attività di orientamento.

     Le spese per le attività di orientamento sono quelle relative:

     a) alla promozione di studi inerenti la realtà socio-economica territoriale;

     b) alla diffusione di informazioni sul mercato del lavoro;

     c) alle attività coordinate con l'orientamento scolastico.

 

     Art. 67. Spese di investimento.

     Le spese di investimento sono quelle relative:

     a) ai beni immobili;

     b) all'acquisto di attrezzature didattiche e al loro adeguamento funzionale e tecnologico;

     c) all'acquisto di attrezzature e arredi di ufficio delle sedi formative.

 

     Art. 68. Scritture contabili.

     L'A.I. o C.M. cura la tenuta del libro degli inventari, dei registri di carico e scarico e dei bollettari per il prelevamento dei materiali di consumo o non inventariabili, nonché la redazione di un prospetto riepilogativo dei materiali che residuano al termine di ogni anno formativo.

 

 

Capo XV

RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI DELEGATI

 

     Art. 69. Consuntivo anno formativo.

     1. Gli Enti delegati approvano con proprio atto deliberativo ed inviano alla G.R. il consuntivo delle spese sostenute al sensi del primo comma, dell'art. 14 della L.R.

     2. Il consuntivo redatto su modello contenuto nel programma contiene: i costi sostenuti per ogni categoria di spesa, per ciascun intervento e con specifica distinzione fra i costi sostenuti nel periodo 1/9-31/12 e quelli afferenti il seguente periodo 1/1-31/8.

     3. Qualora i costi non siano imputabili globalmente ad un singolo intervento essi saranno ripartiti in proporzione alle ore svolte e/o secondo le formule indicate dalla C.E.E.

     4. Copia della documentazione delle spese sostenute, in apposito fascicolo, deve restare agli atti degli Uffici della F.P. degli Enti delegati a disposizione di eventuali ispezioni nazionali e comunitarie [4].

 

     Art. 70. Economia di gestione.

     1. Gli Enti delegati comunicano alla G.R. entro il 30/9 le economie realizzate nel corso dell'anno formativo distinte per i due periodi 1/9 1/12 e 1/1-31/8.

     2. Qualora a tale data residuino liquidazioni di spese per impegni assunti entro il 31/8, gli Enti delegati allegheranno un riepilogo dettagliato delle spese da liquidare, indicando il provvedimento amministrativo di impegno relativo ad ognuna di esse [5].

 

     Art. 70 bis. Stima delle spese.

     Gli Enti delegati, unitamente al consuntivo dell'anno formativo, dovranno inoltrare alla Giunta Regionale una stima delle spese sostenute per le attività dell'anno formativo successivo per il periodo 1/9-31/12, al fine di consentire la presentazione alla Comunità Economica Europea del consuntivo delle spese afferenti l'esercizio finanziario [6].

 

     Art. 71. Rendiconti relativi a interventi ammessi al F.S.E.

     (Omissis) [7]

 

     Art. 72. Scheda statistico-didattica.

     1. Le AA.II. o CC.MM. alla conclusione di ogni intervento provvedono alla redazione di una scheda statistico-didattica, contenente i dati fondamentali sullo svolgimento di ciascun corso, secondo il modello stabilito nel programma regionale.

     2. La scheda, siglata dal compilatore e firmata dal responsabile organizzativo del C.F.P. o dal funzionario responsabile dell'U.O.O. di formazione professionale, è inviata alla Provincia interessata ed alla Giunta regionale, entro 20 gg. dal termine dell'intervento stesso.

 

     Art. 73. Consuntivo e relazione delle Province.

     (Omissis) [7]

 

     Art. 74. Commissario ad acta.

     Nel caso di nomina di un commissario ad acta ai sensi del primo comma dell'art. 14 della L.R. l'erogazione dei finanziamenti dell'anno in corso è sospesa per la durata del mandato commissariale.

 

 

Capo XVI

BENI MOBILI REGIONALI

 

     Art. 75. Disposizioni generali.

     1. I beni mobili di proprietà della Regione messi a disposizione degli enti titolari di delega per l'esercizio delle funzioni delegate, sono registrati secondo quanto previsto dal presente capo.

     2. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme che regolano il patrimonio regionale.

 

     Art. 76. Registrazione dei beni di lento e rapido consumo.

     Per i beni di lento e rapido consumo, sottratti al regime d'inventario, le AA.II. o CC.MM. sono tenuti a redigere un registro di carico e scarico che dovrà essere disponibile per ogni eventuale accertamento.

 

     Art. 77. Registrazione dei beni durevoli.

     1. I beni durevoli sono inventariati dalle AA.II. o CC.MM. in un apposito registro sul quale devono essere annotati i seguenti elementi:

     a) numero progressivo di registrazione;

     b) data e numero della bolla di presa in carico;

     c) provenienza del bene;

     d) sommaria descrizione;

     e) stato d'uso;

     f) valore d'inventario, che per i beni nuovi equivale al prezzo di acquisto, con indicazione degli estremi della fattura;

     g) eventuali annotazioni relative allo scarico di detti beni e loro destinazione.

 

     Art. 78. Variazioni di inventario.

     1. Le AA.II. e CC.MM. comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 di gennaio, le variazioni intervenute nel precedente anno solare, tramite due separati elenchi, uno di carico, l'altro di scarico.

     2. Gli elenchi devono essere redatti in triplice copia ed inviati, unitariamente a copia delle bolle di movimentazione dei beni, alla Giunta regionale che provvederà alla verifica ed alla conseguente restituzione di una copia vistata.

     3. In caso di mancanza di variazioni, deve essere data comunicazione negativa.

 

     Art. 79. Procedure di fuori-uso.

     Le AA.II. e CC.MM. dovranno comunicare alla Giunta regionale l'elenco dei beni da proporre per le procedure di fuori-uso; tali beni non potranno essere cancellati dagli inventari se non a completamento delle procedure stesse.

 

     Art. 80. Utilizzo e trasferimenti di attrezzature.

     1. Le Province nel trasmettere la relazione tecnico contabile di cui al secondo comma dell'art. 5 della L.R., propongono alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle attrezzature esistenti nel territorio di propria competenza, chiedono l'autorizzazione a trasferimenti di beni nell'ambito territoriale.

     2. Le Province inviano inoltre alla Giunta regionale l'elenco delle attrezzature esistenti non necessarie per lo svolgimento degli interventi.

     3. La Giunta regionale, autorizza i trasferimenti di beni.

     4. Di detti trasferimenti è redatto verbale tra le AA.II. o CC.MM. ed alla presenza di un funzionario della Provincia o delle Province interessate.

     5. Copia di detto verbale è inviata alla Giunta regionale.

     6. Le spese di trasferimento dei beni fanno carico alla voce organizzazione della A.I. o C.M. ricevente.

     7. Dei trasferimenti dovrà essere presa nota nei registri d'inventario, rispettivamente in carico ed in uscita, e conseguentemente riportate nelle variazioni, di cui al precedente art. 78, da trasmettere a fine anno alla Giunta regionale.

 

 

Capo XVII [8]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 81. Riconoscimento o assenso per i corsi non finanziati.

     In prima applicazione del presente regolamento possono essere riconosciuti o assentiti anche i corsi di formazione aventi inizio nell'anno 1985 e conclusione entro l'anno 1986.

 

 

 

Allegato n. 1

Fac-simile del certificato finale di frequenza (art. 34)

 

                         REGIONE TOSCANA

                    ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

 

     Si attesta che il Sig. ..... nato a ..... (Prov. di........)

il ...... ha frequentato il corso n. .......... di tipo ........

per ........ svolto da ........... presso ............ nell'anno

formativo ......... della durata complessiva di n. ore .........

Data ..............

     - firma del responsabile organizzativo

oppure

     - firma del legale rappresentante dell'Ente convenzionato (in

caso di attività convenzionata).

 

 

Allegato n. 2

Fac-simile dell'attestato di qualifica (art. 40)

 

                         REGIONE TOSCANA

                  ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI

 

                              * * *

 

                           ATTESTATO DI

                     QUALIFICA PROFESSIONALE

 

N. ...... Anno .......

     Si attesta  che il  Sig.  ......  nato  a  ......  (Prov.  di

.......)

il ......... avendo superato l'esame finale del corso n. .........

(Progetto/corso) ...... di durata ....... gestito da [*] .........

presso la sede di ........... ha conseguito la qualifica di ......

     Il presente  attestato viene rilasciato ai sensi dell'art. 14

della legge  21 dicembre  1978, n. 845 e della Legge regionale del

...... n. ......

Data ...........

 

                                               Il Presidente della

                                        Associazione Intercomunale

[*] A.I. o C.M. - Ente convenzionato

 

 

 


[*] V. B.U. 24 settembre 1986, n. 45, parte prima. «Errata corrige».

[1] Articolo così sostituito con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 1.

[2] Termine così modificato con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 2.

[3] Comma così modificato con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 3.

[4] Articolo così sostituito con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 4.

[5] Articolo così sostituito con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 5.

[6] Articolo introdotto con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 6.

[7] Articolo soppresso con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 7.

[7] Articolo soppresso con Reg. reg.le 11 agosto 1992, n. 4, art. 7.

[8] Capo XVII aggiunto con Reg. 21 dicembre 1985, n. 2.