§ 3.2.57 - L.R. 19 aprile 1994, n. 32.
Modifiche alla L.R. 11 agosto 1993, n. 54 concernente «Istituzione dell'Albo Regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:19/04/1994
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'art. 18 della L.R. 11 agosto 1993 n. 54 è così sostituito:
Art. 2.      L'art. 19 della L.R. 11 agosto 1993, n. 54 è così sostituito:


§ 3.2.57 - L.R. 19 aprile 1994, n. 32.

Modifiche alla L.R. 11 agosto 1993, n. 54 concernente «Istituzione dell'Albo Regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione».

(B.U. 28 aprile 1994, n. 31).

 

Art. 1.

     L'art. 18 della L.R. 11 agosto 1993 n. 54 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 19 della L.R. 11 agosto 1993, n. 54 è così sostituito:

     (Omissis).