§ 3.2.20 - L.R. 2 maggio 1985, n. 48.
Norme per la tutela del consumatore utente.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/05/1985
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato Regionale Consumatori e Utenti.
Art. 3.  Compiti del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti.
Art. 4.  Gruppo di lavoro interdisciplinare permanente.
Art. 5.  Protezione contro i rischi per la salute e per l'ambiente.
Art. 6.  Informazione del consumatore utente e formazione.
Art. 7.  Programma annuale.
Art. 8.  Progetti operativi delle associazioni.
Art. 9.  Norme finanziarie.


§ 3.2.20 - L.R. 2 maggio 1985, n. 48. [1]

Norme per la tutela del consumatore utente.

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Toscana riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

     A tal fine la Regione Toscana, in conformità alle norme comunitarie e, in particolare, alla risoluzione del Consiglio della C.E.E. del 19 maggio 1981 e alla Legislazione Nazionale nonché, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, intende qualificare ed orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

     A) l'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;

     B) l'efficace protezione del consumatore e dell'utente contro i rischi che possono nuocere ai suoi interessi economici;

     C) la promozione di iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, orientata alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario sia con la produzione che con la distribuzione;

     D) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte le forme di associazionismo libero e volontario purché abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica della vita interna dell'organizzazione.

     Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente la Regione si avvale del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti istituito ai sensi del successivo art. 2.

 

     Art. 2. Comitato Regionale Consumatori e Utenti.

     Il comitato Regionale Consumatori e Utenti è costituito dai rappresentanti delle associazioni Nazionali dei Consumatori e degli Utenti che hanno una effettiva rappresentanza sociale ed organizzativa a livello regionale e decentrata nei territorio e nei cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all'informazione, alla educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economica giuridica dei cittadini consumatori ed utenti; la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell'ambiente.

     Il Comitato Regionale Consumatori e Utenti è composto da 18 membri designati alle Associazioni dei consumatori e da 5 membri esperti nelle materie oggetto della presente legge designati dal Consiglio regionale con il voto limitato a tre.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Associazioni dei Consumatori aventi i requisiti di cui al primo comma indicano al Presidente della Giunta regionale i propri rappresentanti.

     Il Comitato Regionale Consumatori e Utenti è nominato con decreto del presidente della Giunta.

     Il Comitato, col voto di due terzi dei suoi componenti, elegge nella prima seduta nel proprio seno un presidente che convoca e presiede le sedute.

     Il Comitato entro tre mesi della prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.

     Il Presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal Comitato con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di Presidenza.

     I membri del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti restano in carica tre anni.

     Ai membri del Comitato Regionale consumatori e Utenti è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

 

     Art. 3. Compiti del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti.

     Il Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti svolge i seguenti compiti:

     A) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore, dell'utente e dell'ambiente;

     B) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e dell'ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;

     C) esprime il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge;

     D) esprime il suo parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;

     E) esprime il suo parere in ordine ai criteri di concessione di contributi previsti da leggi regionali relative a ricerche, studi, pubblicazioni, atti di congressi, inerenti le tematiche della difesa del consumatore e dell'utente;

     F) può avvalersi per le tematiche oggetto della presente legge della consulenza delle strutture regionali che, ove ritengano di non poterla prestare, sono tenute a fornire al Comitato stesso adeguate motivazioni entro 30 giorni dalla richiesta;

     G) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa del consumatore e dell'utente;

     H) elabora programmi e svolge attività nell'ambito delle finalità della presente legge.

 

     Art. 4. Gruppo di lavoro interdisciplinare permanente.

     Il Presidente della Giunta regionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro permanente per il coordinamento interdisciplinare delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori.

     Il Servizio attività generali della presidenza della Giunta regionale coordina l'attività del gruppo di lavoro interdisciplinare permanente di cui al comma precedente ed assicura lo svolgimento dei compiti di segreteria della Consulta di cui all'art. 2.

 

     Art. 5. Protezione contro i rischi per la salute e per l'ambiente.

     Le finalità di cui all'art. 1, secondo comma, lett. A), si attuano mediante il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo dei laboratori, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande, il controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici (di vigilanza sull'impiego di antiparassitari e di detergenti sintetici) in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali.

     Le strutture delle UU.SS.LL. abilitate ad effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche sono tenute, salvo quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, ad eseguire analisi a richiesta del Comitato Regionale Consumatori e Utenti o di associazioni di consumatori con almeno 100 associati o di almeno 100 cittadini.

     La richiesta va inoltrata alla U.S.L. e deve essere firmata dal Presidente del Comitato Regionale Consumatori e Utenti o da chi ne fa le veci o dal legale rappresentante della Associazione o da ciascun cittadino. Copia della richiesta è inoltre indirizzata al Sindaco del Comune nel cui territorio viene eseguito il prelievo del campione.

     Al prelievo dei campioni e alle analisi provvedono i competenti servizi delle UU.SS.LL. Del risultato delle analisi, l'U.S.L. dà comunicazione, per mezzo raccomandata, al primo dei richiedenti e al Sindaco nel cui territorio viene eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi viene altresì comunicato dall'U.S.L. agli aventi diritto i quali possono richiedere la revisione delle analisi.

     Nel caso in cui l'U.S.L. non ritiene di poter eseguire le analisi richieste, è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

     Semestralmente l'U.S.L. comunica i risultati delle analisi svolte al Comitato Regionale Consumatori e Utenti che provvede alla pubblicizzazione e alla diffusione tra le Associazioni.

 

     Art. 6. Informazione del consumatore utente e formazione.

     La Regione persegue le finalità di una corretta informazione del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e utilizzando altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per il consumatore utente.

     Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione alimentare, sanitaria e dell'ambiente da realizzare per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente.

     La Regione, in collaborazione con le università ed istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente.

 

     Art. 7. Programma annuale.

     La Giunta regionale predispone, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti, un programma annuale delle iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

     Il programma annuale indica:

     a) le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente e quelle che intende realizzare tramite le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della presente legge e il Comitato Regionale Consumatori e Utenti con la indicazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione;

     b) i mezzi finanziari per la realizzazione delle iniziative contenute nel programma annuale.

     Il programma annuale, previo parere del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per la sua approvazione.

 

     Art. 8. Progetti operativi delle associazioni.

     Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della presente legge entro il 31 luglio presentano alla Giunta regionale specifici progetti operativi da realizzare nell'esercizio successivo al fine della elaborazione nel programma annuale di cui all'art. 7.

 

     Art. 9. Norme finanziarie.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1, salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa L.R. 1/2000.