Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 02/12/2005 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Principi. |
Art. 2. Protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. |
Art. 3. Progetto obiettivo. |
Art. 4. Compiti della Giunta regionale. |
Art. 5. Compiti delle aziende unità sanitarie locali. |
Art. 6. Personale sanitario. |
Art. 7. Norme finali e transitorie. |
Art. 8. Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. |
§ 3.1.281 – L.R. 2 dicembre 2005, n. 64.
Tutela del diritto alla salute dei detenuti e de gli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.
(B.U. 12 dicembre 2005, n. 44).
Art. 1. Principi.
1. La Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge.
2. La Regione assume a base della propria azione il principio della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, fra persone libere e persone detenute ed internate, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico- terapeutiche e riabilitative, alla pari delle persone in stato di libertà.
Art. 2. Protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
1. La Giunta regionale attiva procedure volte a stipulare un protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati gli impegni che la Regione e i soggetti suindicati assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria, e le procedure di collaborazione tra la direzione delle carceri e il servizio sanitario delle aziende unità sanitarie locali nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati.
2. Il protocollo di intesa contiene altresì le modalità e i criteri per rendere possibile la partecipazione diretta dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione ed il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità che spettano alla amministrazione penitenziaria per garantire le esigenze di sicurezza.
Art. 3. Progetto obiettivo.
1. Successivamente alla stipula del protocollo di intesa di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, sentiti i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla programmazione sanitaria toscana, approva un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri toscane in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale. Il progetto triennale deve contenere, tra l’altro:
a. le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti penitenziari, con priorità per l’area della prevenzione e delle gravi patologie, e per l’assistenza alle persone con dipendenze, ai minori, alle detenute madri, ai detenuti ed internati con patologia psichiatrica e condizioni di disagio psichico al fine di promuovere il benessere mentale e prevenire disturbi psichici, con l’apporto integrato dei servizi territoriali competenti;
b. le modalità organizzative e funzionali, anche di tipo dipartimentale, del servizio sanitario penitenziario presso ogni istituto di pena; i modelli organizzativi sono differenziati secondo la tipologia dell’istituto, comunque integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, e volti a garantire un’assistenza sanitaria continuativa e il miglioramento progressivo dell’assistenza negli istituti penitenziari;
c. i criteri e le modalità per il trasferimento dei detenuti che necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali toscani e la creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;
d. programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori sanitari che operano nelle carceri toscane, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l’amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale di polizia penitenziaria;
e. le indicazioni per l’adozione della carta dei servizi per la tutela della salute in ambito penitenziario;
f. i criteri e le modalità per la costruzione di un sistema informativo regionale finalizzato alla rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta ed internata negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, per la programmazione ed il governo delle attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione in carcere, anche attraverso l’utilizzo della cartella clinica informatizzata.
Art. 4. Compiti della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, di concerto con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, emana le linee guida alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per il buon funzionamento dei servizi all’interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutazione dell’assistenza erogata.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, nell’ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, una specifica relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e del funzionamento dei servizi in particolare per quanto contenuto nel protocollo di cui all’articolo 2.
3. La relazione inerente lo stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e il funzionamento dei servizi è inviata al Ministero della giustizia tramite i competenti organi di vertice a livello regionale della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
Art. 5. Compiti delle aziende unità sanitarie locali.
1. Le aziende unità sanitarie locali della Regione attuano nelle carceri toscane gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale ed organizzano in ogni istituto penitenziario, sulla base del progetto obiettivo di cui all’articolo 3 della presente legge, un modello organizzativo e funzionale adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.
2. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti sull’assistenza sanitaria, con riferimento a indici obiettivi ed oggettivamente riscontrabili.
3. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l’istituto penitenziario, secondo i criteri e le modalità indicate nel progetto obiettivo di cui all’articolo 3, e in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, ha l’onere di individuare soluzioni atte ad agevolare le particolari esigenze di degenza dei detenuti all’interno delle strutture ospedaliere della Toscana.
Art. 6. Personale sanitario.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario già dipendente dal Ministero della giustizia, attua modalità operative di concertazione con le organizzazioni sindacali per stabilire le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell’anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all’assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi e funzionali previsti per ciascuno degli istituti penitenziari ubicati nell’ambito della rispettiva competenza.
3. La Giunta regionale, in considerazione della specificità dell’assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell’assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, corsi di formazione ed aggiornamento del personale suindicato.
4. In attesa della collocazione definitiva, il personale transitato dal Ministero della giustizia, è trasferito, in via provvisoria, alle dipendenze funzionali delle aziende unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati i diversi istituti penitenziari. L’assegnazione definitiva avviene entro sei mesi, sulla base dell’atto della Giunta regionale, di cui al comma 1.
Art. 7. Norme finali e transitorie.
1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge a seguito dell’adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti nazionali di cui al comma 1, l’assistenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari ubicati sul territorio regionale, in fase transitoria, è realizzata mediante una opportuna opera di integrazione tra il servizio sanitario regionale e il servizio sanitario penitenziario. Le modalità logisticoorganizzative per lo svolgimento dell’assistenza sanitaria, durante la fase transitoria, sono determinate mediante specifici atti di intesa da stipularsi con i competenti organi di vertice a livello regionale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
3. Durante la fase transitoria, le aziende unità sanitarie locali, nel quadro delle intese e della integrazione di cui al comma 2, possono stipulare, con il personale sanitario degli istituti penitenziari ubicati nel proprio territorio, convenzioni libero-professionali finalizzate a promuovere l’integrazione dei servizi di cui all’articolo 3, con il concorso dell’amministrazione penitenziaria.
4. Successivamente all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nel bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli all’interno della unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 265 “Servizi territoriali-Spese correnti” destinati alla copertura degli oneri finanziari necessari per l’attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario. In tale UPB di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 7 del
5. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla Giunta regionale alle aziende unità sanitarie locali, tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende unità sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.
Art. 8. Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. [1]
[1. La Regione istituisce, così come previsto dal successivo comma 2, l’ufficio del garante, presso il Consiglio regionale, al quale è demandato il compito di assumere, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, le iniziative necessarie perché sia garantita la tutela della salute e la qualità della vita delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Con apposito provvedimento della Regione, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni e le modalità organizzative dell’ufficio del garante.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della