§ 3.1.192 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 56.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:22/10/2004
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 22/2000.


§ 3.1.192 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 56. [1]

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.

(B.U. 2 novembre 2004, n. 42).

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 22/2000.

     1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“Art. 50 bis. Incarichi di direzione di struttura.

1. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all’articolo 15 quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico.

2. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale, nonché dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso articolo 5, che svolgano un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico.”


[1] Legge abrogata dall’art. 144 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 40.