§ 3.1.166 – L.R. 9 febbraio 2004, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:09/02/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.1.166 – L.R. 9 febbraio 2004, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

(B.U. 18 febbraio 2004, n. 7).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

     1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento definisce”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.