§ 3.1.48 - L.R. 26 maggio 1986, n. 26.
Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 relativa a: «Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:26/05/1986
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Soggetti titolari della gestione.
Art. 2.  Soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Competenze dell'assemblea.
Art. 4 bis.  Disposizioni relative al Comune di Firenze.
Art. 5.  Nomina del comitato di gestione e del suo Presidente.
Art. 6.  Comitato di gestione: composizione.
Art. 7.  Requisiti dei membri del comitato di gestione.
Art. 8.  Compiti del comitato di gestione e suo funzionamento.
Art. 9.  Compiti del presidente del comitato di gestione e del vice presidente.
Art. 10.  Informazioni.
Art. 11.  Indennità di carica.
Art. 12.  Presidenza dell'assemblea nelle aree F-G-H.
Art. 13.  Abrogazione.


§ 3.1.48 - L.R. 26 maggio 1986, n. 26. [1]

Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 relativa a: «Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali».

 

Art. 1. Soggetti titolari della gestione.

     1. La presente legge introduce modifiche alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 63 in attuazione della L. 15 gennaio 1986, n. 4 «Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali».

 

     Art. 2. Soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari.

     1. Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate:

     a) dalle associazioni intercomunali di cui alla L.R. 18-2-1986, n. 4 (atti del Consiglio) tramite le corrispondenti unità sanitarie locali;

     b) dal comune di Firenze, tramite le unità sanitarie locali costituite per il rispettivo territorio;

     c) dalle comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 12 giugno 1981, n. 52 a norma della legge 15 gennaio 1986, n. 4.

     2. Restano ferme le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

     3. Le unità sanitarie locali possono affidare la gestione di proprie attività, ai fini di una loro maggiore efficienza ed efficacia, ad altra unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni autorizzate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale o, per i rapporti tra le unità sanitarie locali afferenti il proprio territorio, il Comune di Firenze autorizzano la stipula delle convenzioni medesime disponendo il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ed il distacco delle relative unità di personale da parte delle unità sanitarie locali interessate [2].

     4. La convenzione determina le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività convenzionate in modo da assicurare a tutta l'utenza interessata livelli uniformi di accessibilità alle prestazioni [2].

     5. Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto non si applicano alle attività per le quali il piano sanitario regionale individua bacini di utenza multizonali [2].

     6. La Giunta regionale stabilisce rapporti con le regioni limitrofe al fine di assicurare, agli abitanti dei comuni di confine, le necessarie prestazioni sanitarie, anche attraverso servizi, presidi e operatori di tali regioni [2].

     7. La disciplina dei predetti rapporti è approvata dal Consiglio regionale [2].

 

     Art. 3. Organi.

     1. Le competenze specificate al successivo art. 4, già attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, sono assunte dall'assemblea di ciascuna associazione intercomunale o comunità montana o dal Consiglio Comunale di Firenze, nei casi di cui al primo comma del precedente articolo 2.

     Ai medesimi organi devono intendersi riferite le competenze attribuite all'assemblea dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e dalla presente legge [2/a].

     2. I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 dettano le disposizioni concernenti il comitato di gestione, il Presidente ed il Vice Presidente.

     3. Il Collegio dei revisori è disciplinato dalla Legge Regionale n. 40 del 6 giugno 1983.

 

     Art. 4. Competenze dell'assemblea. [1]

     1. L'assemblea nomina e revoca, nei casi previsti dal vigente ordinamento, il comitato di gestione ed il suo presidente.

     2. L'assemblea delibera, inoltre, in materia di:

     a) piani e programmi annuali e pluriennali di attività, in conformità al piano sanitario regionale ed al piano regionale dei servizi sociali;

     b) bilancio, sue variazioni e conto consuntivo;

     c) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

     d) convenzioni di cui agli articoli 26, 39, 40, 42 e 44 della L. 23- 12-1978, n. 833;

     e) relazione annuale prevista dall'art. 49, quarto comma, della legge 23-12-1978, n. 833;

     f) ordinamento dei servizi, pianta organica del personale e sue modifiche in conformità al piano sanitario regionale;

     g) articolazione dei distretti di base;

     h) atti di natura regolamentare, ivi compresi quelli concernenti i rapporti tra gli organi.

     3. Gli atti di cui al comma precedente, proposti dal comitato di gestione, sono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'assemblea che li approva nei 45 giorni successivi, anche con modificazioni.

     4. Nelle materie di cui al presente articolo i membri dell'assemblea possono avanzare proposte da sottoporre all'approvazione della stessa.

     5. I membri dell'assemblea hanno altresì facoltà di interrogare ed interpellare il Presidente del comitato di gestione, ovvero il Sindaco per quanto concerne le unità sanitarie locali del Comune di Firenze, su qualsiasi materia riguardante l'attività dell'unità sanitaria locale, con risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla presentazione, oppure con risposta orale nella prima seduta dell'assemblea che si tenga a partire dal settimo giorno da tale presentazione.

     6. L'assemblea, su richiesta di almeno un quinto dei propri membri, dispone inchieste su materie che interessano l'unità sanitaria locale, istituendo al proprio interno speciali commissioni, con poteri ispettivi, la cui composizione rifletta, su designazione dei gruppi, il criterio della proporzionalità. L'assemblea inoltre può disporre indagini conoscitive, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni. L'assemblea stabilisce modalità, termini ed ogni altra opportuna disposizione idonea al perseguimento delle finalità di cui al presente comma.

     7. Sono fatte salve le prerogative dei componenti l'assemblea e le altre disposizioni statutarie o regolamentari riguardanti il funzionamento dell'assemblea stessa.

 

     Art. 4 bis. Disposizioni relative al Comune di Firenze. [2/b]

     1. Il Comune di Firenze, nell'esercizio di una generale funzione di programmazione e coordinamento assicura per le unità sanitarie locali costituite nel proprio ambito territoriale l'unitarietà e l'integrazione degli atti e degli adempimenti ad esse affidate dai piani regionali.

     2. In particolare, il Comune provvede alla ripartizione tra le unità sanitarie locali di cui al precedente comma delle attività stabilite dai piani regionali e delle risorse a tal fine assegnate.

     3. Nel medesimo ambito le determinazioni dei piani regionali hanno efficacia vincolante relativamente ai parametri complessivi previsti per l'insieme delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento alle attività assegnate per bacini di utenza multizonale, al numero massimo delle strutture organizzative assegnate per ciascuna attività fondamentale, ai posti letto assegnati per ciascuna specialità ed alle dotazioni di personale per ciascun profilo professionale.

     4. Per le unità sanitarie locali costituite nell'ambito del Comune di Firenze gli atti di cui alla lettera b) del successivo articolo 8 sono predisposti dai rispettivi organi di gestione e sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale per il tramite della Giunta municipale.

     5. La Regione determina gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali interne al Comune di Firenze su proposta del Comune medesimo.

 

     Art. 5. Nomina del comitato di gestione e del suo Presidente.

     1. L'assemblea, nella prima seduta successiva alla ricostituzione, elegge il Presidente del comitato di gestione. Risulta eletto il candidato che riceve almeno i due terzi dei voti degli aventi diritto.

     2. Ove nessun candidato risulti eletto nella prima seduta, l'assemblea, in una seduta da tenersi non oltre i successivi otto giorni, procede ad un secondo scrutinio dal quale risulta eletto chi riceve almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

     3. Ove neppure al secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, l'assemblea, nel corso della stessa seduta, procede ad un terzo scrutinio dal quale risulta eletto chi riceve almeno la metà più uno dei voti espressi.

     4. Negli stessi termini e con le stesse modalità, l'assemblea elegge il comitato di gestione. Nella relativa votazione ogni membro dell'assemblea può esprimere preferenze pari al numero dei componenti il comitato di gestione da eleggere.

 

     Art. 6. Comitato di gestione: composizione.

     1. Il comitato di gestione è composto dal presidente e da:

     - 4 membri, qualora l'assemblea sia formata da un numero di componenti inferiore od uguale a 40;

     - 6 membri qualora l'assemblea sia formata da un numero di componenti superiore a 40 o, comunque, quando tra i servizi dell'unità sanitaria sia previsto il servizio multizonale di prevenzione di cui alla L.R. 7 maggio 1985, n. 60 concernente «Servizi multizonali di prevenzione, attuazione art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833».

     In presenza di tali servizi due dei sei membri sono eletti tra i candidati proposti dalla Provincia ai sensi del successivo articolo 7 garantendo, nelle unità sanitarie locali con ambito territoriale interprovinciale, entrambe le province interessate [2/c].

     2. Il comitato di gestione ed il suo Presidente durano in carica quanto l'assemblea che li ha eletti.

     3. I componenti del comitato di gestione che non sono membri dell'assemblea, partecipano alle sedute di questa con il diritto di parola.

     4. Per le unità sanitarie locali interne al Comune di Firenze, il Sindaco, quando il Consiglio Comunale deve trattare affari che le riguardino, può invitare alla seduta i membri ed i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate.

 

     Art. 7. Requisiti dei membri del comitato di gestione.

     1. I membri ed il Presidente del comitato di gestione devono possedere esperienza di amministrazione e direzione.

     2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere indicati analiticamente, e posti a base della proposta di delibera di elezione e devono essere documentati da un apposito curriculum. Le proposte di candidatura, con curriculum allegato, devono essere depositate presso la presidenza dell'assemblea, a cura di uno o più gruppi rappresentanti nell'assemblea stessa, almeno cinque giorni prima dell'elezione.

     3. I requisiti, le modalità di documentazione ed il termine di cui ai commi precedenti si applicano, nei casi previsti dal primo comma, ultimo periodo del precedente articolo 6, anche alle proposte di candidatura di competenza delle province, che sono depositate a cura dei rispettivi Presidenti [2].

 

     Art. 8. Compiti del comitato di gestione e suo funzionamento.

     1. Il comitato di gestione:

     a) nomina il vice presidente;

     b) predispone gli atti di competenza dell'assemblea e li propone alla sua approvazione;

     c) compie tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi.

     2. Il comitato di gestione riferisce trimestralmente all'assemblea sulla propria attività e, comunque, ogni volta ne faccia richiesta 1/5 dei membri dell'assemblea stessa.

     3. Il comitato di gestione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 9. Compiti del presidente del comitato di gestione e del vice presidente.

     1. Il presidente del comitato di gestione convoca e presiede il comitato di gestione ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi vigenti.

     2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

     3. Il presidente trasmette ai Sindaci le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.

 

     Art. 10. Informazioni.

     1. I consiglieri comunali, i membri dell'assemblea della comunità montana ed i membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale hanno diritto, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'unità sanitaria locale e degli atti preparatori da essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

     2. Copia degli atti assunti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è trasmessa al presidente dell'assemblea.

     3. A norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ogni cittadino ha diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalle unità sanitarie locali. Queste ultime disciplinano, con proprio regolamento, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di tale diritto.

 

     Art. 11. Indennità di carica.

     1. Le indennità di carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato di gestione sono stabilite con riferimento alle corrispondenti disposizioni della legge statale.

     2. In mancanza di tali disposizioni, le indennità sono corrisposte entro i limiti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 63, previa deliberazione dell'assemblea dell'associazione intercomunale ovvero del Consiglio comunale di Firenze, per le unità sanitarie locali interne al relativo territorio.

     3. La misura delle indennità in atto corrisposte resta invariata fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma o all'approvazione del provvedimento di cui al secondo comma.

 

     Art. 12. Presidenza dell'assemblea nelle aree F-G-H.

     1. Nelle aree F, G, H di cui all'allegato B della L.R. 17 agosto 1979, n. 37, qualora il presidente del comitato di gestione non faccia parte dell'assemblea, l'assemblea stessa nomina al suo interno un membro con il compito di convocarla e presiederla.

 

     Art. 13. Abrogazione.

     1. Sono abrogati gli artt. 2, 5, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 63.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.

[2/a] Periodo aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 9.

[1] V. B.U. 18 giugno 1986, n. 29, parte prima, «errata corrige».

[2/b] Articolo aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 10.

[2/c] Periodo aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 11; v. anche art. 13 della stessa Legge Regionale.

[2] Comma aggiunto con L.R. 31 marzo 1990, n. 29, art. 8 e 12.