§ 3.1.3 - L.R. 17 agosto 1973, n. 48.
Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:17/08/1973
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Tutte le minori che abbiano superato il decimo anno di età e che siano ancora in fase prepubere, sono sottoposte, previo assenso della persona esercente la patria potestà, al trattamento di [...]
Art. 2.      Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai comuni nell'ambito del proprio territorio, è assicurato dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina [...]
Art. 3.      Ogni Comune, a mezzo del suo Ufficio di sanità tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte a trattamento di cui all'art. 1.
Art. 4.      La Regione Toscana predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 annue, è fatto fronte per l'esercizio in corso con lo stanziamento del capitolo 18100 del bilancio 1973, e [...]


§ 3.1.3 - L.R. 17 agosto 1973, n. 48. [1]

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.

(B.U. 17 agosto 1973, n. 37)

 

Art. 1.

     Tutte le minori che abbiano superato il decimo anno di età e che siano ancora in fase prepubere, sono sottoposte, previo assenso della persona esercente la patria potestà, al trattamento di profilassi contro la rosolia.

     Il trattamento è gratuito.

     Possono essere escluse dal trattamento di cui al primo comma le minori che presentano agli esami sierologici anticorpi circolanti antirosolia.

 

     Art. 2.

     Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai comuni nell'ambito del proprio territorio, è assicurato dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina scolastica.

     La Regione provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.

 

     Art. 3.

     Ogni Comune, a mezzo del suo Ufficio di sanità tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte a trattamento di cui all'art. 1.

     Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia è rilasciato il relativo certificato.

 

     Art. 4.

     La Regione Toscana predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

     La Regione può, altresì, organizzare programmi di vaccinazione facoltativa per soggetti in età feconda con la collaborazione dei servizi sanitari comunali e di ogni altro Ente ed Istituto pubblico o privato che svolga attività nel campo sanitario.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 annue, è fatto fronte per l'esercizio in corso con lo stanziamento del capitolo 18100 del bilancio 1973, e per gli esercizi successivi con apposito stanziamento nel corrispondente capitolo di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.