§ 2.3.84 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 8.
Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:09/02/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica
Art. 2.  Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica


§ 2.3.84 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 8. [1]

Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed in scadenza entro il 31 marzo 2010, continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino al 30 settembre 2010.

2. La proroga di cui al comma 1, si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

 

     Art. 2. Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 1, sono sospese fino al 30 aprile 2010. Tali procedure sono attivate a partire dal 1° maggio 2010, per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° ottobre 2010.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2010, n. 47.