§ 2.3.15 - L.R. 13 agosto 1984, n. 50.
Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:13/08/1984
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Per gli attraversamenti e gli spostamenti che interessino opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree occorrenti, [...]
Art. 4.      I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di [...]
Art. 5.      E' delegata al Comune competente per territorio l'emanazione del formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dal quinto comma dell'art. 10 della [...]
Art. 6. 


§ 2.3.15 - L.R. 13 agosto 1984, n. 50. [1]

Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

Art. 1. [2]

     Sono delegate ai Comuni, oltre a quelle ad esse attribuite dall'art. 106 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, le funzioni di cui all'art. 106, 1° comma D.P.R. 24-7-1977 n. 616 per le opere pubbliche di competenza comunale, nonchè per le opere di pubblica utilità da eseguire nei rispettivi territori da parte di qualunque soggetto, comprese quelle da realizzare nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e nelle aree localizzate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nonché nei piani per gli insediamenti produttivi.

     Sono delegate alle Province, per le opere di propria competenza, le funzioni amministrative già trasferite o subdelegate dalla Regione a norma del comma precedente.

     L'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi spetta ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni interessati.

 

     Art. 2. [3]

     Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alla esecuzione di opere pubbliche di competenza comunale o di pubblica utilità, rientranti nelle materie trasferite alla Regione, da eseguire da parte di qualunque soggetto, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate dal Comune nel cui ambito ricadono le opere stesse.

     Le operazioni di cui al comma precedente, preordinate alla esecuzione di opere pubbliche di competenza provinciale, sono autorizzate dalla Provincia.

     Il provvedimento che autorizza l'esecuzione delle misure e dei rilievi e la redazione degli stati di consistenza è emanato dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del Comune interessato e deve contenere anche la nomina dei tecnici incaricati, che possono essere scelti tra i funzionari dell'ente che procede alle operazioni medesime, se trattasi di ente pubblico.

     Per le operazioni dichiarate urgenti ed indifferibili, la redazione dello stato di consistenza deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza o di presa in possesso.

     Il soggetto espropriante può provvedere alle comunicazioni ed alle notifiche di tutti i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriative anche a mezzo di messo comunale.

     Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica, dei piani per insediamenti produttivi definitivamente approvati, non è necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 3.

     Per gli attraversamenti e gli spostamenti che interessino opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree occorrenti, si applica la disposizione dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma della predetta legge e comunque prima dell'appalto di opere pubbliche, gli enti che ne hanno la competenza devono pronunciarsi sulle richieste di rimozione dai vincoli di qualsiasi natura che, comunque, possano ostacolare l'inizio delle opere.

     Nel caso in cui il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione esso è rilasciato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate, saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.

 

     Art. 5.

     E' delegata al Comune competente per territorio l'emanazione del formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dal quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Il provvedimento suddetto è adottato dal Sindaco del Comune interessato.

 

     Art. 6. [4]

     Restano salvi i provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le opere di competenza provinciale.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 30.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1986, n. 18, art. 1.

[3] Articolo così sostituito con L.R. 21 aprile 1986, n. 18, art. 2.

[4] Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1986, n. 18, art. 3.