§ 2.2.4- L.R. 27 settembre 2002, n. 35.
Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 difensore civico
Data:27/09/2002
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.2.4- L.R. 27 settembre 2002, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale).

(B.U. 7 ottobre 2002, n. 27).

 

Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [1]

     2. L’articolo 4 della L.R. 2/2002, è abrogato.

     3. Al comma 5 dell’articolo 5 della LR 2/2002, le parole: "i poteri di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitati" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis). [2]

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2004, n. 173 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2004, n. 173 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.