§ 2.1.279 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:26/02/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2008
Art. 2.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
Art. 3.  Modifica all’articolo 21 della l.r. 5/2008
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.1.279 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

(B.U. 5 marzo 2010, n. 13)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera f), 50 e 51 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Considerato quanto segue

1. L’esperienza applicativa della l.r. 5/2008 ha evidenziato alcune criticità che hanno reso parzialmente inattuata la legge stessa sotto alcuni rilevanti profili. Solo in un numero limitato di casi le indicazioni di candidature si sono tradotte in formali proposte di nomine o designazioni da parte dei soggetti titolari di tale competenza.

2. Il correttivo che occorre introdurre è quello di considerare come effettive proposte da esaminare da parte del Presidente della Giunta regionale o da sottoporre all’esame del Consiglio regionale, al pari di quelle presentate dai consiglieri e dai gruppi, anziché come mere “indicazioni” a carattere preliminare, le candidature presentate dai diretti interessati e dagli altri soggetti a ciò legittimati dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;

3. Al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni consiliari di nomina entro i termini previsti è opportuno prevedere che gli uffici provvedano a segnalare al presidente della commissione competente l’imminente scadenza del termine di proroga degli organi amministrativi, affinché lo stesso presidente provveda alla necessaria convocazione della commissione per l’esame dell’atto di nomina, prima che si determini, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, il trasferimento della competenza dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. In ogni caso, anche quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza, è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni della l.r. 5/2008, in particolare per quanto attiene alle proposte di candidatura ed alla parità di genere.

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2009, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: “le indicazioni di candidati” sono sostituite dalle seguenti: “le proposte di candidature”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente: “Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “per l’indicazione” sono sostituite dalle seguenti: “per la proposta ”.

3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali,” sono sostituite dalle seguenti: “le proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8,”.

4. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:

a) dai presidenti dei gruppi consiliari;

b) da ciascun consigliere;

c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.”.

6. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008, le parole: “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 3 e 5” ; dopo le parole: “di controllo contabile” sono inserite le seguenti: “e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e)”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 21 della l.r. 5/2008

1. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all’articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data dell’insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.